CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 04320/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2023 del TRIBUNALE di NAPOLI NORDvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [Gcrito-(ePubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo . ( .'"n.1. (A. C • 2 - [OSCURATO:PERSONA] iL 1. Il Pubblico ministero presso laWy-fas3IFej- Tribunale di Napoli nord ricorre _ avverso la sentenza emessa dal medesimo Tribunale che ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - imputato del delitto di cui agli artt. 624 e 625 n. 7 cod. pen. (esposizione alla pubblica fede) - per difetto di querela. 1.2. Il ricorrente deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, reputando erronea l'affermazione per cui nel caso in esame difetti la formalizzazione di una rituale querela. Dalla disamina degli atti richiamati nella sentenza impugnata emergerebbe infatti che l'intestazione dell'originaria istanza di punizione formalizzata dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] reca la dicitura "verbale di ricezione di querela orale". Il ricorrente ritiene che detta dicitura sia di per sé sufficiente ai fini che rilevano, altresì ricordando come esista un favor querelae da riconoscersi anche nei casi di obiettiva incertezza. 2. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli nord. 0 [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Come è noto, la volontà di chiedere la punizione del colpevole non è sottoposta a particolari formalità e può ricavarsi dall'esame dello stesso atto di querela. Invero, «in tema di reati perseguibili a querela, la sussistenza della volontà di punizione da parte della persona offesa non richiede formule particolari e, pertanto, può essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione, i quali, ove emergano situazioni di incertezza, vanno, comunque, interpretati alla luce del "favor querelae"» (Sez. 5, n. 2665 del 12/10/2021, dep. 2022, PMT c/ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282648: fattispecie nella quale la Suprema Corte ha ritenuto chiara espressione della volontà di punizione la richiesta, formulata in un atto di "denuncia querela" da parte della persona offesa dal reato in tale sua qualità, di essere informata della eventuale richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero, e del contemporaneo conferimento di procura speciale al difensore di fiducia per proporre opposizione alla suddetta richiesta). 2.1. Nella presente fattispecie, il Tribunale di Napoli nord ha osservato che «la persona offesa si è limitata a sporgere querela in data 12/04/2019... senza esprimere in alcun modo, espressamente o implicitamente, la volontà punitiva», così dovendosi ritenere insussistente la condizione di procedibilità. Il precedente giurisprudenziale (Sez. 2, n. 9968 del 02/02/2022, Saottini, Rv. 282816), secondo cui la manifestazione di volontà della persona offesa di perseguire l'autore del reato è univocamente desumibile dall'espressa qualificazione dell'atto, formato su richiesta della persona offesa, come "verbale di ricezione di querela orale", si riferisce al diverso contesto dell'arresto in flagranza. Nella circostanza, la scoperta della persona offesa di essere stata pagata con una banconota falsa e, dunque, di essere stata truffata, determinò la stessa a richiedere l'immediato intervento dei Carabinieri; e ciò all'evidente fine di ottenere la punizione dell'autore, tanto che con le sue dichiarazioni ne provocò l'arresto. In presenza di un simile contesto, è apparso del tutto coerente e logico aver attribuito alla dicitura "verbale di ricezione di querela orale" la manifestazione di volontà che si proceda in ordine ad un fatto previsto dalla legge come reato: in tal caso, pertanto, l'omessa indicazione della "formale richiesta di punizione" ovvero dell'uso delle formule di "chiusura" (del tipo "previa lettura e conferma"), non sono elementi dirimenti ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità, in quanto, allorché l'atto di querela è formato in costanza di arresto e, dunque, presentato oralmente alla polizia giudiziaria, non può prescindersi dalla valutazione del contesto di fatto sotteso alla qualificazione dell'atto come querela, con valutazione che compete esclusivamente al giudice del merito. Diversa si appalesa la fattispecie in esame, nella quale non si versa in ipotesi di arresto in flagranza e ove, indipendentemente dall'intestazione dell'atto predisposto dalla polizia giudiziaria come «ricezione di querela orale» (che potrebbe essere un modulo predisposto dalla stessa polizia giudiziaria), sottoscritto dalla persona offesa, dal contenuto delle dichiarazioni rese non si rinviene affatto alcun elemento sintomatico della volontà di perseguire il responsabile del reato (cfr., sul punto, Sez. 2, n. 39673 del 08/09/2023, PG c/ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285311; Sez. 3, n. 24365 del 14/03/2023, G., Rv. 284670 - 01). 3. La qualità di parte pubblica del ricorrente lo esonera dalla condanna ai pagamento delle spese processua