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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 ottobre 2021

Cassazione n. 19692/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di SASSARIrdato avviso alle parti-3 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; r [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Sassari, rigettava la richiesta di differimento dell'esecuzione della pena nelle forme della detenzione domicialire presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e il Tribunale di sorveglianza, adito in riesame confermava quel giudizio.

2. Ricorreva per cassazione personalmente l'interessato e lamentava vizio di motivazione e violazione di legge riservando i motivi al suo difensore di fiducia, motivi che non risultano depositati.

3. Il ricorso, a prescindere dalla sua genericità, è successivo al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà deXimputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inarnmssibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez.

U, n. 8914, del 21/12/2017, (dep. 23/02/2018) Aiello, Rv. 272011).

Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art 610 comma 5-bis cod. proc. pen., con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese prcrIn.ss!p:: al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 28/10/2021.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARIrdato avviso alle parti-3 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; r [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Sassari, rigettava la richiesta di differimento dell'esecuzione della pena nelle forme della detenzione domicialire presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e il Tribunale di sorveglianza, adito in riesame confermava quel giudizio. 2. Ricorreva per cassazione personalmente l'interessato e lamentava vizio di motivazione e violazione di legge riservando i motivi al suo difensore di fiducia, motivi che non risultano depositati. 3. Il ricorso, a prescindere dalla sua genericità, è successivo al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà deXimputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inarnmssibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 8914, del 21/12/2017, (dep. 23/02/2018) Aiello, Rv. 272011). Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art 610 comma 5-bis cod. proc. pen., con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese prcrIn.ss!p:: al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 28/10/2021.
Sentenza Cassazione n. 19692/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris