CassazionedecretoSezione 3Decisione del 30 aprile 2026
Cassazione n. 12046/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di l'Aquila n.235/2024depositata il 22/04/2024.letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e l’accettazione dellacontroricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia daparte della controricorrente; P.Q.MNumero registro generale 15010/2024Numero sezionale 176/2026Numero di raccolta generale 12046/2026Data pubblicazione 30/04/2026Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 28/04/2026.Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]Raffaele [OSCURATO:PERSONA]