CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 05725/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re - ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2025 della Corte d'appello di Brescia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si denuncia vizio di motivazione per errata valutazione degli elementi probatori a carico dell’odierno ricorrente e conseguente omessa declaratoria di pronuncia assolutoria ex art. 129 cod. proc. pen., risulta formulato in termini non consentiti dalla legge in questa sede, oltre che manifestamente infondato; che, infatti, le argomentazioni prospettate dalla difesa nel ricorso, contestando l’errato apprezzamento delle risultanze processuali e l’avere i giudici di merito posto a base del giudizio di responsabilità le sole inattendibili dichiarazioni della persona offesa, oltre che generiche, non essendo connotate da puntualità e concreta specificità, nonché prive di un effettivo confronto con la complessità delle ragioni e degli elementi di fatto posti a base del giudizio di responsabilità dai giudici di merito, risultano anche in palese contrasto con i principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità (in particolare, in ordine alle dichiarazioni della persona offesa, si vedano: Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell’Arte, Rv. 253214; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623 – 01; mentre in merito all’invocato giudizio di assoluzione, si veda: Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274 – 01;Sez. 6, Sentenza n. 31463 del 08/06/2004, Dolce, Rv. 229275 - 01); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’eccessività della pena, risulta manifestamente infondato, poiché, la graduazione del trattamento sanzionatorio, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e a titolo di continuazione, oltre che per fissare la pena base, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfugge al sindacato di legittimità, qualora -come nel caso in esame- non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente e corretta motivazione (si veda sul punto pag. 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 13/