CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32822/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 10359/24 Capuano OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art.367 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le censure in materia di responsabilità per il reato addebitato risultano dirette a una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello - che è pervenuta alla ricostruzione dei fatti alla stregua di una valutazione globale di tutte le prove acquisite nel corso del giudizio - con puntuale e logico apparato argomentativo, che non appare quindi censurabile in sede di controllo di legittimità, là dove sottolinea la presenza dei presupposti richiesti dalla norma incriminatrice; Considerato, inoltre, che il giudice del gravame ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale quanto al mancato riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen. (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata) e alla complessiva entità del trattamento sanzionatorio, a fronte di doglianze generiche; Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci