CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 ottobre 2025
Cassazione n. 35013/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ANZA sul ricorso 29810-2022proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a , in virtù di procura conferita in calce al ricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliatapresso lo studio dell’avvocata [OSCURATO:PERSONA] – ricorren t e – contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29 –controricorrente – per la cassazione dell a sentenza n. 113 9 del 20 2 2 del la CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositata il 1 5 dicembre 20 2 2 (R.G.N. 1129/2021). Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio de l 2 2 ottobre2025 dal Consigliere A ngelo Cerulo. R.G.N.29810/2022 Cron. Rep. C.C. 22/10/2025 giurisdizione Fondo di garanzia. Presupposti dell’intervento. Trasferimento d’azienda. -2 - [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Palermo ha accolto il gravame dell’INPS e, in riforma della pronuncia del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha respinto la domanda della signora [OSCURATO:PERSONA], volta a ottenere l’intervento del Fondo di garanzia gestito dall’INPS per il pagamento dell’importo di Euro 8.478,45, a titolo di trattamento di fine rapporto, maturato nel corso dell’attività lavorativa prestata alle dipendenze di GESIP. A fondamento della decisione, la Corte di merito ha richiamato l’inopponibilità degli accordi di deroga alla responsabilità solidale tra cedente e cessionario dell’azienda (art. 2112 cod. civ.), in quanto anteriori alla dichiarazione d’insolvenza della società cedente, e la conseguente inesigibilità del credito per TFR, a fronte della prosecuzione del rapporto di lavoro con la società cessionaria. 2.– Contro la sentenza d’appello la signor a [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, sulla base di un motivo di censura. 3.–L’INPS resiste con controricorso. 4.–Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio. 5.–Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. 6.–All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con l’unico motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 47, commi 4-bise 5, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, in relazione agli artt. 3, 4 e 5 della Direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001. La Corte di merito avrebbe errato nell’escludere l’idoneità degli accordi tra la cedente GESIP e la cessionaria RESET a derogare alla disciplina dettata dall’art. 2112 cod. civ., sol perché la formale dichiarazione d’insolvenza è successiva alla conclusione degli accordi. -3 - In via gradata, la ricorrente formula istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea sulla corretta interpretazione dell’art. 5 della Direttiva 2001/23/CE. 2.– È stato depositato, prima dell’adunanza camerale, atto di rinuncia al ricorso, in conformità alle prescrizioni dell’art. 390 cod. proc. civ. 3.– Ne consegue l’estinzione del giudizio di legittimità, in applicazione dell’art. 391, primo comma, cod. proc. civ. 4.–Le spese del presente giudizio possono essere compensate, in ragione della peculiare complessità delle questioni dibattute,che solo in epoca successiva alla proposizione del ricorso sono state approfondite in tutte le loro implicazioni (nei medesimi termini, in controversie sovrapponibili, Cass., sez. lav., 18 agosto 2025, n. 23509, e, di recente, Cass., sez. lav., 19 dicembre 2025, n. 33320, e 17 dicembre 2025, n. 33050 e n. 33047). 5.– La pronuncia di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, circoscritta alle ipotesi d’integrale rigetto o di declaratoria d’inammissibilità o d’improcedibilità del ricorso (di recente, Cass., sez. I, 19 dicembre 2024, n. 33343, punto 2 del Ritenuto). P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione ; compensa le spese di lite. Così deciso in Roma, n