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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 21 giugno 2022

Cassazione n. 33557/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2020 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza di primo grado che - in sede di rito abbreviato - ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, irrogando la pena finale di mesi 4 di reclusione ed euro 800 di multa (fatto del 24.9.2019).

2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando, con unico motivo, l'erronea applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, in relazione alla pena irrogata, non avendo il giudice di merito considerato che la fattispecie criminosa in esame non è più un reato di quantità ma un reato di condotta, per cui la determinazione della pena base di mesi otto di reclusione, giustificata dal quantitativo di stupefacente detenuto dal prevenuto, è frutto di una interpretazione normativa errata.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

L'unico motivo dedotto non considera il principio per cui la misura della pena costituisce l'oggetto di una tipica facoltà discrezionale del giudice di merito, il quale, per adempiere al relativo obbligo di motivazione, non è tenuto ad una analitica enunciazione di tutti gli elementi presi in considerazione, ma può limitarsi alla sola enunciazione di quelli determinanti per la soluzione adottata, la quale è insindacabile in sede di legittimità qualora sia immune da vizi logici di ragionamento (cfr. Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016 - dep. 2017, Rv. 269196 - 01), come nel caso.

D'altro canto, la pena è stata determinata in misura largamente inferiore al medio edittale, con la conseguenza che, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che il giudice di merito dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (cfr. Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243 - 01).

5. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 21 giugno 2022 Il Consigliere es

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2020 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza di primo grado che - in sede di rito abbreviato - ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, irrogando la pena finale di mesi 4 di reclusione ed euro 800 di multa (fatto del 24.9.2019). 2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando, con unico motivo, l'erronea applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, in relazione alla pena irrogata, non avendo il giudice di merito considerato che la fattispecie criminosa in esame non è più un reato di quantità ma un reato di condotta, per cui la determinazione della pena base di mesi otto di reclusione, giustificata dal quantitativo di stupefacente detenuto dal prevenuto, è frutto di una interpretazione normativa errata. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. L'unico motivo dedotto non considera il principio per cui la misura della pena costituisce l'oggetto di una tipica facoltà discrezionale del giudice di merito, il quale, per adempiere al relativo obbligo di motivazione, non è tenuto ad una analitica enunciazione di tutti gli elementi presi in considerazione, ma può limitarsi alla sola enunciazione di quelli determinanti per la soluzione adottata, la quale è insindacabile in sede di legittimità qualora sia immune da vizi logici di ragionamento (cfr. Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016 - dep. 2017, Rv. 269196 - 01), come nel caso. D'altro canto, la pena è stata determinata in misura largamente inferiore al medio edittale, con la conseguenza che, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che il giudice di merito dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (cfr. Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243 - 01). 5. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 giugno 2022 Il Consigliere es
Sentenza Cassazione n. 33557/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris