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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 45511/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da lussi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 1065/2023, emessa il 14/2/2023 dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla recidiva e di dichiarare il ricorso inammissibile nel resto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 14 febbraio 2023 la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza emessa il 13 aprile 2021 dal Tribunale della stessa città, con cui Teresina lussi Greco è stata condannata alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 378 cod. pen. 2.

La ricorrente è stata ritenuta colpevole del reato di cui all'art. 378 cod. pen., per aver tenuta nascosta l'identità dei soggetti a cui aveva prestato l'autovettura a lei intestata, al fine di aiutare gli stessi ad eludere le investigazioni degli agenti relative ad un tentato furto ai danni di [OSCURATO:PERSONA]

3. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, che ha dedotto i seguenti motivi: 3.1 violazione degli artt. 519 e 520 cod. proc. pen., per essere stata applicata la recidiva infraquinquennale, nonostante all'imputata non fosse mai stata contestata tale circostanza aggravante né con il decreto di citazione a giudizio né in udienza.

In presenza della contestata recidiva semplice non solo si sarebbe dovuto applicare un aumento di pena in misura inferiore ma il reato sarebbe anche estinto per prescrizione; 3.2 mancanza e contraddittorietà della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità: a riprova della mancanza di memoria su chi avesse utilizzato il giorno del tentato furto l'autovettura di proprietà della ricorrente soccorrerebbe il fatto che quest'ultima aveva dichiarato addirittura di non ricordare se il mezzo, quel giorno, fosse in uso a lei o a altre persone.

Peraltro, si trattava di una modestissima autovettura di scarsissimo valore e, se la ricorrente avesse, in ipotesi, fornito il nome dei destinatari in termini eventuali e dubitativi, nessun contributo serio avrebbe potuto dare alle indagini; 3.3 violazione dell'art. 545 bis cod. proc. pen., per non aver dato avviso alle parti del ricorrere delle condizioni per sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'art. 53 L. n. 689/1981; 3.4 mancata applicazione della norma di cui all'art. 131 bis cod. pen., essendo stata disattesa la richiesta di assoluzione dell'imputata ai sensi di detto articolo, valorizzando l'intensità del dolo e il precedente penale della ricorrente, senza tener conto, però, delle modalità della condotta e dell'esiguità del danno. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato limitatamente al motivo sulla recidiva mentre è inammissibile nel resto.

2. Prendendo le mosse, per ragioni di ordine logico, dal secondo motivo, relativo all'affermazione della responsabilità della ricorrente, deve rilevarsi che la Corte di appello ha adeguatamente motivato (cfr. f. 3 della sentenza impugnata) sulle ragioni per cui doveva escludersi che l'imputata, quando fu sentita dalle Forze dell'ordine, nulla sapesse in ordine al soggetto a cui aveva prestato la sua autovettura il 12 giugno 2015.

Rispetto al doppio conforme accertamento di merito, che ha sorretto l'affermazione di responsabilità della ricorrente, le doglianze, sollevate nel secondo motivo, sono tese a sollecitare questa Corte ad effettuare una diversa valutazione degli elementi di prova ma ciò è incompatibile con la natura del giudizio di legittimità, poiché mira a ottenere un'inammissibile rivisitazione di tipo alternativo, ovvero una rilettura di merito, del complesso delle emergenze probatorie.

3. Il terzo motivo è infondato.

L'art. 95 del d.lgs. n. 150 del 2022 ha disposto che il novum normativo, introdotto dalla "riforma Cartabia" in materia di pene sostitutive, è applicabile anche ai processi in corso all'entrata in vigore della disciplina normativa (30 dicembre 2022) che si trovino in primo grado e in appello.

Ad essi, quindi, è applicabile anche l'art. 545-bis cod. proc. pen., che al comma 1 stabilisce che «quando è stata applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni e non è stata ordinata la sospensione condizionale, subito dopo la lettura del dispositivo, il giudice, se ricorrono le condizioni per sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ne dà avviso alle parti» (c.d. dispositivo a struttura "bifasica").

L'art. 58 della L. n. 689 del 1981, come modificato dal d.lgs. n. 150 citato, stabilisce al primo comma che «il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell'articolo 133 del codice penale, se non ordina la sospensione condizionale della pena, può applicare le pene sostitutive della pena detentiva quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati.

La pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato».

Sulla base della disciplina normativa sopra illustrata, quindi, la sostituzione della reclusione con una pena sostitutiva non costituisce diritto dell'imputato ma - così come si è pacificamente ritenuto in riferimento alle "sanzioni sostitutive" disciplinate dall'originario art. 53 L. n. 689 del 1981 - rientra nell'ambito della valutazione discrezionale del giudice, alla luce dei criteri suindicati.

Pertanto, in assenza di una richiesta formulata in tal senso dall'appellante non vi è obbligo per il Giudice di secondo grado di motivare in ordine all'insussistenza dei presupposti per la sostituzione della reclusione con una delle nuove pene elencate nell'art. 20-bis cod. pen.Alla luce di tali coordinate ermeneutiche deve rilevarsi che la ricorrente né con l'atto di appello né all'udienza di discussione (ove si è riportata ai motivi di appello) ha chiesto al giudice di appello la sostituzione della pena detentiva, con la conseguenza che non può dolersi di alcunché riguardo alla mancata applicabilità delle pene sostitutive da parte del giudice di appello.

4. Il quarto motivo è manifestamente infondato.

La Corte di appello ha escluso l'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., non avendo ritenuto la condotta dell'imputata di particolare tenuità in considerazione della gravità del delitto commesso dalla persona, il cui nome la stessa imputata ha taciuto alle Forze dell'ordine, dell'intensità del dolo e del precedente penale di cui ella è gravata.

La ricorrente ha lamentato la mancata considerazione da parte del Collegio territoriale delle modalità della condotta e dell'esiguità del danno.

La doglianza, tuttavia, ha trascurato di considerare che, come già osservato da questa Corte (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 - 01), ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa deve essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, connma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti.

5. E' fondato, invece, il motivo del ricorso sulla recidiva.

Nel capo di imputazione si è contestato la "recidiva" senza indicazioni ulteriori, così che deve ritenersi non contestata la recidiva infraquinquennale, applicata dalla Corte territoriale in violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza.

Questa Corte (ex multis: Sez. 3, n. 14233 del 5/02/2020, Lasic M., Rv. 279289 - 02; Sez. 6, n. 5335 del 27/02/1996, P.M. in proc.

Caccavallo, Rv. 205072 - 01), infatti, è ferma nel ritenere che la contestazione generica della recidiva non è sufficiente al fine di ritenere contestata la recidiva qualificata, essendo necessario un addebito specifico delle varie tipologie di essa, in considerazione delle differenti conseguenze sanzionatorie da esse derivanti.

Del resto, si tratta di circostanze aggravanti aventi presupposti diversi.

Per ciò che rileva nel caso in esame, la recidiva infraquinquennale richiede solo il controllo di un dato cronologico obiettivo (il decorso di meno di cinque anni fra il passaggio in giudicato della sentenza riguardante il precedente reato e la commissione del delitto per cui si procede), mentre la recidiva semplice implica una valutazione «della natura dei reati, del tipo di devianza di cui sono il segno, della qualità dei comportamenti, del margine di offensività delle condotte, della distanza temporale e del livello di omogeneità esistente fra loro, dell'eventuale occasionalità della ricaduta e di ogni altro possibile parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza» (Sez.

U, n. 35738 del 27/5/2010, Calibè, Rv. 247839 - 01; in senso conforme v., più di recente, Sez.

U, n. 20208 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319 - 01).

6. Alla luce delle sopra esposte considerazioni, precisato, inoltre, che il reato non è estinto per prescrizione, pur in caso di recidiva semplice, la sentenza deve essere annullata limitatamente all'applicazione della recidiva con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Torino.

7. Il ricorso va rigettato nel resto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'applicazione della recidiva con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Coit di appello di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da lussi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 1065/2023, emessa il 14/2/2023 dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla recidiva e di dichiarare il ricorso inammissibile nel resto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 14 febbraio 2023 la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza emessa il 13 aprile 2021 dal Tribunale della stessa città, con cui Teresina lussi Greco è stata condannata alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 378 cod. pen. 2. La ricorrente è stata ritenuta colpevole del reato di cui all'art. 378 cod. pen., per aver tenuta nascosta l'identità dei soggetti a cui aveva prestato l'autovettura a lei intestata, al fine di aiutare gli stessi ad eludere le investigazioni degli agenti relative ad un tentato furto ai danni di [OSCURATO:PERSONA] 3. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, che ha dedotto i seguenti motivi: 3.1 violazione degli artt. 519 e 520 cod. proc. pen., per essere stata applicata la recidiva infraquinquennale, nonostante all'imputata non fosse mai stata contestata tale circostanza aggravante né con il decreto di citazione a giudizio né in udienza. In presenza della contestata recidiva semplice non solo si sarebbe dovuto applicare un aumento di pena in misura inferiore ma il reato sarebbe anche estinto per prescrizione; 3.2 mancanza e contraddittorietà della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità: a riprova della mancanza di memoria su chi avesse utilizzato il giorno del tentato furto l'autovettura di proprietà della ricorrente soccorrerebbe il fatto che quest'ultima aveva dichiarato addirittura di non ricordare se il mezzo, quel giorno, fosse in uso a lei o a altre persone. Peraltro, si trattava di una modestissima autovettura di scarsissimo valore e, se la ricorrente avesse, in ipotesi, fornito il nome dei destinatari in termini eventuali e dubitativi, nessun contributo serio avrebbe potuto dare alle indagini; 3.3 violazione dell'art. 545 bis cod. proc. pen., per non aver dato avviso alle parti del ricorrere delle condizioni per sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'art. 53 L. n. 689/1981; 3.4 mancata applicazione della norma di cui all'art. 131 bis cod. pen., essendo stata disattesa la richiesta di assoluzione dell'imputata ai sensi di detto articolo, valorizzando l'intensità del dolo e il precedente penale della ricorrente, senza tener conto, però, delle modalità della condotta e dell'esiguità del danno. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato limitatamente al motivo sulla recidiva mentre è inammissibile nel resto. 2. Prendendo le mosse, per ragioni di ordine logico, dal secondo motivo, relativo all'affermazione della responsabilità della ricorrente, deve rilevarsi che la Corte di appello ha adeguatamente motivato (cfr. f. 3 della sentenza impugnata) sulle ragioni per cui doveva escludersi che l'imputata, quando fu sentita dalle Forze dell'ordine, nulla sapesse in ordine al soggetto a cui aveva prestato la sua autovettura il 12 giugno 2015. Rispetto al doppio conforme accertamento di merito, che ha sorretto l'affermazione di responsabilità della ricorrente, le doglianze, sollevate nel secondo motivo, sono tese a sollecitare questa Corte ad effettuare una diversa valutazione degli elementi di prova ma ciò è incompatibile con la natura del giudizio di legittimità, poiché mira a ottenere un'inammissibile rivisitazione di tipo alternativo, ovvero una rilettura di merito, del complesso delle emergenze probatorie. 3. Il terzo motivo è infondato. L'art. 95 del d.lgs. n. 150 del 2022 ha disposto che il novum normativo, introdotto dalla "riforma Cartabia" in materia di pene sostitutive, è applicabile anche ai processi in corso all'entrata in vigore della disciplina normativa (30 dicembre 2022) che si trovino in primo grado e in appello. Ad essi, quindi, è applicabile anche l'art. 545-bis cod. proc. pen., che al comma 1 stabilisce che «quando è stata applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni e non è stata ordinata la sospensione condizionale, subito dopo la lettura del dispositivo, il giudice, se ricorrono le condizioni per sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ne dà avviso alle parti» (c.d. dispositivo a struttura "bifasica"). L'art. 58 della L. n. 689 del 1981, come modificato dal d.lgs. n. 150 citato, stabilisce al primo comma che «il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell'articolo 133 del codice penale, se non ordina la sospensione condizionale della pena, può applicare le pene sostitutive della pena detentiva quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. La pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato». Sulla base della disciplina normativa sopra illustrata, quindi, la sostituzione della reclusione con una pena sostitutiva non costituisce diritto dell'imputato ma - così come si è pacificamente ritenuto in riferimento alle "sanzioni sostitutive" disciplinate dall'originario art. 53 L. n. 689 del 1981 - rientra nell'ambito della valutazione discrezionale del giudice, alla luce dei criteri suindicati. Pertanto, in assenza di una richiesta formulata in tal senso dall'appellante non vi è obbligo per il Giudice di secondo grado di motivare in ordine all'insussistenza dei presupposti per la sostituzione della reclusione con una delle nuove pene elencate nell'art. 20-bis cod. pen.Alla luce di tali coordinate ermeneutiche deve rilevarsi che la ricorrente né con l'atto di appello né all'udienza di discussione (ove si è riportata ai motivi di appello) ha chiesto al giudice di appello la sostituzione della pena detentiva, con la conseguenza che non può dolersi di alcunché riguardo alla mancata applicabilità delle pene sostitutive da parte del giudice di appello. 4. Il quarto motivo è manifestamente infondato. La Corte di appello ha escluso l'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., non avendo ritenuto la condotta dell'imputata di particolare tenuità in considerazione della gravità del delitto commesso dalla persona, il cui nome la stessa imputata ha taciuto alle Forze dell'ordine, dell'intensità del dolo e del precedente penale di cui ella è gravata. La ricorrente ha lamentato la mancata considerazione da parte del Collegio territoriale delle modalità della condotta e dell'esiguità del danno. La doglianza, tuttavia, ha trascurato di considerare che, come già osservato da questa Corte (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 - 01), ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa deve essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, connma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti. 5. E' fondato, invece, il motivo del ricorso sulla recidiva. Nel capo di imputazione si è contestato la "recidiva" senza indicazioni ulteriori, così che deve ritenersi non contestata la recidiva infraquinquennale, applicata dalla Corte territoriale in violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza. Questa Corte (ex multis: Sez. 3, n. 14233 del 5/02/2020, Lasic M., Rv. 279289 - 02; Sez. 6, n. 5335 del 27/02/1996, P.M. in proc. Caccavallo, Rv. 205072 - 01), infatti, è ferma nel ritenere che la contestazione generica della recidiva non è sufficiente al fine di ritenere contestata la recidiva qualificata, essendo necessario un addebito specifico delle varie tipologie di essa, in considerazione delle differenti conseguenze sanzionatorie da esse derivanti. Del resto, si tratta di circostanze aggravanti aventi presupposti diversi. Per ciò che rileva nel caso in esame, la recidiva infraquinquennale richiede solo il controllo di un dato cronologico obiettivo (il decorso di meno di cinque anni fra il passaggio in giudicato della sentenza riguardante il precedente reato e la commissione del delitto per cui si procede), mentre la recidiva semplice implica una valutazione «della natura dei reati, del tipo di devianza di cui sono il segno, della qualità dei comportamenti, del margine di offensività delle condotte, della distanza temporale e del livello di omogeneità esistente fra loro, dell'eventuale occasionalità della ricaduta e di ogni altro possibile parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza» (Sez. U, n. 35738 del 27/5/2010, Calibè, Rv. 247839 - 01; in senso conforme v., più di recente, Sez. U, n. 20208 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319 - 01). 6. Alla luce delle sopra esposte considerazioni, precisato, inoltre, che il reato non è estinto per prescrizione, pur in caso di recidiva semplice, la sentenza deve essere annullata limitatamente all'applicazione della recidiva con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Torino. 7. Il ricorso va rigettato nel resto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'applicazione della recidiva con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Coit di appello di
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