CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 19689/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
R.G. n. 7692/2021 ORDINANZA sul ricorso proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. (S.C.C.I.) s.p.a., rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Aloisio, [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto; - ricorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a, anche disgiuntamente,dagli avv. ti Gian luca Caporaso e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via le G. Marconi n. 5 7 presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 502/2020 della Corte di appello di L’Aquila depositata il 24 settembre 2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 marzo2022 da l C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. la Corte di appello di L’Aquila ha accolto l’appello proposto dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Sulmona, dichiarando non dovuti i contributi richiesti dall’I.N.P.S. a seguito di iscrizione di ufficio alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per l’attività professionale svolta nell’anno 2010; 2. per quanto qui rileva, la Corte territoriale ha ritenuto che, pur riconoscendo in linea generale l’obbligatorietà del l ’ iscrizione alla Gestione separata per colo ro che esercitano abitualmente la professione di avvocato e che non sono tenuti a iscriversi presso la [OSCURATO:PERSONA], il fatto che la professionista avesse percepito redditi di importo inferiore ad euro 5.000,00 rappresentasse un indizio della natura occasionaledell’attività svolta, rispetto al quale l’Istituto non aveva dato prova alcuna a supporto della sua natura abituale; 3. in ogni caso – ha aggiunto la Corte – la pretesa contributiva dell’I.N.P.S. doveva considerarsi prescritta, in quanto i l primo atto interruttivo era stato ricevuto dalla professionista in data 26 luglio 2016, e dunque, a termine ormai spirato, in quanto il dies a quo andava computato con decorrenza dalladata di scadenza del termine per il pagamento dei medesimi contributi previdenziali , che , nel caso in esame, scadeva il 6 luglio 20 1 1 , infondato l’ulteriore rilievo dell’I.N.P.S. in ordine alla asserita sospensione della prescrizione ex art. 2941, n. 8, cod. civ., per l’incompleta dichiarazione dei redditi, con particolare riferimento all’omessa individuazione degli obblighi contributivi riconnessi al lavoro autonomo soggetto a contribuzione per la gestione separata, in quanto la dolosa volontà del contribuente di occultare il proprio debito previdenziale non poteva evincersi dalla sola mancata compilazione del cd. “quadro RR” del modello di dichiarazione dei redditi, non essendo ravvisabile un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l’esistenza dell’obbligazioneper essere stati regolarment e dichiarati ai fini fiscali i redditi professionali, avuto anche riguardo ai contrasti interpretativi insorti sulla questione; 4. avverso tale pronuncia l ’ I . N . P . S . ha proposto ricorso per cassazionededucendo due motivi di censura; 5. l’avv. [OSCURATO:PERSONA] gherita Giampietro ha resistito con controricorso; 6. è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. p roc . civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazionedell’adunanza in camera di consiglio. Considerato che: 1. con il primo motivo di ricorso l’I.N.P.S. deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941, n. 8, cod. civ. in relazione all’art. 2, commi 26 - 31 , della legge n. 335 del 1995, all’art. 18, comma 12, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. con modif. in legge n. 15 luglio 2011, n. 111, all’art. 1 del d.lgs. n. 462 del 1997 ed all’art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 241 del 1997, in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., per nonavere la Corte territoriale ritenuto che, nel caso di libero professionista, iscritto d’ufficio dall’I.N.P.S. alla Gestione separata, la prescrizione è sospesa, per doloso occultamento del debito, qualora in occasione della presentazione della dichiarazione dei redditi ometta la compilazione del cd. quadro RR; 2. con il secondo motivo di ricorso l ’ I . N . P . S . deduce la violazione e falsa applicazione de ll’art. 2, commi 26 - 31 , della legge n. 335 del 1995, dell’art. 18, commi 11 e 1 2, del d.l. n. 98 del 2011 , c onv. con modif. in legge n. 111 del 2011, dell’art. 53 del d.P.R. n. 917 del 1986, modificato dal d.lgs. n. 344 del 2003 e dell’art. 44, comma 2, del d.l. n. 269 del 2003 , conv. con modif. in legge n. 326 del 2003 , anche in riferimento all’art. 2697 cod. civ. (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.), per avere la Corte di appello, in ipotesi di avvocato iscritto all’albo degli avvocati ma non alla [OSCURATO:PERSONA] – in periodi antecedenti alla legge n. 247 del 2012 – dichiarato non sussistente l’obbligo di contribuzione alla Gestione separata, sul presupposto che in difetto del superamento del limite di reddito, pari a euro 5.000,00, l’attività svolta debba essere qualificata come occasionale; 3. il primo motivo , n ei termini prospettati, è inammissibile , per le medesime ragioni evidenziate da ultimo con le ordinanze Cass. Sez. 6-L. 15/02/2022, n. 4898, e Cass. Sez. 6 - L. 21 / 02 /202 2 , n. 5578 , pronunciate in fattispecie analoghe a quella oggetto di causa, ed alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ.; 4. in particolare, in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo (Cass. Sez. L., 31/10/2018, n. 27950 ; Cass.6-L. 18/07/2019, n. 19403; Cass. 6-L. 30/06/2020, n. 13049);5. quanto alla invocata sospensione del decorso della prescrizione, deve rilevarsi che l’operatività della causa (di sospensione) di cui all’art. 2941 n. 8 cod. c iv. «ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito» (Cass. Sez. L. 24/07/2018, n. 19640 , in conformità ad indirizzo consolidato: ex multis , Cass. Sez. L . 13/10/2014, n. 21567); 6. la sentenza impugnata, a tale riguardo, ha effettuato una valutazione di merito, all’esito della quale ha escluso che la non completa compilazione della dichiarazione dei redditi, quanto al riquadro relativo ai contributi, possa integrare una condotta di doloso occultamento del debito; 7. l’accertamento del dolo integra un giudizio di fatto ( Sez. 6 - L. 15/03/2021, n. 7254, che richiama anche Cass. Sez. L. 07/03/2019, n. 6677), nella specie, non ritualmente censurato dall’Istituto; il motivo, infatti, non indica, nei termini rigorosi richiesti dal vigente testo dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., il «fatto storico», non esaminato, che abbia costituito oggetto di discussione e che abbia carattere decisivo, secondo gli enunciati di Cass. Sez. U.07/04/2014, nn. 8053 e 8054, e delle successive pronunce conformi, anche a Sezioni semplici; 8. i rilievi dell’I . N . P . S . criticano il ragionamento decisorio e si fondano, a ben vedere, sull’erroneo presupposto di un «automatismo […] tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l’occultamento doloso del debito contributivo» che questa Corte ha, oramai, in più occasioni escluso (di recente, Sez. 6– L. 30/11/2021, n. 37529 e numerose altre ordinanze di questa Sezione);9. il secondo motivo è infondato per le medesime ragioni evidenziate con le ordinanze Cass. Sez. L. 1 5 /0 3/202 1, n. 7231 , nonché, più di recente, Cass. Sez. 6- L. 14 / 10 /2021, n. 28117 , pronunciate in fattispecie analoghe a quella oggetto di causa, ed alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ.; 10. in particolare, come già osservato da Cass. Sez. L. n. 7231 del 2021, cit., nell’intento del legislatore, reso palese dalla lettura del combinato disposto degli artt. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, per come autenticamente interpretato dall’art. 18, comma 12, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. con modif. in legge 15 luglio 2011, n. 111,e dell’art. 44, del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, conv. con modif. in legge 24 novembre 2003, n. 326 , l ’ obbligatorietà dell’iscrizione presso la Gestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all ’ esercizio abituale, ancorché nonesclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento. La produzione di un reddito superiore alla sogliadi euro 5.000,00 costituisce invece il presupposto affinché anche un ’ attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all ’ iscrizione presso la medesima Gestione, restando invece normativamente irrilevante qualora ci si trovi in presenza di un ’ attività lavorativ a svolta con i caratteri dell ’ abitualità . Ne consegue che è d irimente il modo in cui è svolta l’attività libero - professionale, se in forma abituale o meno, con accertamento in punto di fatto, all ’ uopo avvalendosi delle presunzioni semplici ricavabili , ad e s empio, dall’iscrizione all’albo, dall’accensione della partita IVA o dall’organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività, mentre la percezione da parte del libero professionista di un reddito annuo di importo inferiore a euro 5.000,00 può semmai rilevare quale indizio – da ponderare adeguatamente con gli altri che siano statiacquisiti al processo – per escludere che, in concreto,l’ attività sia stata svolta con carattere di abitualità; 11. i n quest ’ ottica, co me pure già ritenuto nei precedenti citati di questa Corte, deve escludersi che tali regole di esperienza siano passibili di irrigidirsi in virtù della normazione positiva dettata dagli artt. 61 e 69-bis del d .l gs. 10 settembre 2003, n. 276 (nella specie applicabili ratione temporis), così da trapassare nel campo della presunzione legale; infatti, sia l’art. 61, comma 3, del d .l gs. n. 276 del 2003, nella parte in cui prevede che «sono escluse dal campo di applicazione del presente capo le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l ’ iscrizione in appositi albi professionali», quanto il successivo ar t . 69 - bis, comma 3, che esclude dalla presunzione di continuatività di cui al precedente comma 1 le «prestazioni lavorat ive svolte nell ’ esercizio di attività professionali per le quali l ’ ordinamento richiede l ’ iscrizione ad un ordineprofessionale», sono preordinati a dettare discipline di favore per i committenti e i prestatori di attività riconducibili ad una professione intellettuale per il cui esercizio sia necessaria l ’ iscrizione ad apposito albo professionale, stabilendo rispettivamente che esse non necessitano dell’individuazione di uno specifico progetto per essere dedotte in un contratto di collaborazione e che, ai fin i fiscali, non possono presumersi continuative; si tratta, in altri termini, di disposizioni che operano l ’ una nell'ambito dei rapporti tra le parti contraenti e l ’ altra nei confronti dell'Erario, ma dalle quali non è possibile desumere alcuna presunzione iuris et de iure tale per cui un’attività libero-professionale che possa essere svolta solo previa iscrizione ad un albo o elenco debba necessariamente qualificarsi come “abituale”ai fini dell’iscrizione alla Gestione separata ; 12. in definitiva, il requisito dell’abitualità deve costituire oggetto di accertamento di fatto del giudice del merito, con esclusione di qualsivoglia automatismo; 13. nella specie, la Corte territoriale, in difetto di prova – d i cui era onerato l’I.N.P.S. – di abitualità dell ’ attività, ha accertato che l’attività svolta dal la professionista era occasionale e inferiore al limite(euro 3.927,00); 14. tale motivazione non risulta adeguatamente contraddetta dall’Istituto ricorrente, considerato che la mera deduzione dell’iscrizione all’albo o la titolarità di partita IVA non sono elementi sufficienti a dimostrare l’abitualità dell’esercizio dell ’ attività professionale, trattandosi per converso – come accertato dal giudice di merito –di attività non esorbitante dall'occasionalità , infondate ed irrilevanti, per quanto sopra osservato, le ulteriori argomentazioni in diritto; 15. alla soccombenza segue la condanna dell’Istituto ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivoe con distrazione; 16. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U.20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115del 2002. P.Q.M. rigetta i l ricorso . Condanna l’Istituto ricorrente alla refusione delle spese processuali, che liquida in euro 1.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il