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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 7 marzo 2024

Cassazione n. 06616/2024

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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.16898/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]' RICERCA, MINISTERO DELLA SALUTE, [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di ROMA n.22260/2019 depositata il 18/11/2019.

Rilevato che, a seguito della proposta di definizione anticipata regolarmente comunicata, i ricorrenti non hanno chiesto la decisione del ricorso; ritenuto che si deve in conseguenza dichiarare estinto il giudizio ai sensi dell’art. 391 c.p.c., giusta il disposto del secondo copmma dell’art. 380-bis c.p.c.; che si deve provvedere sulle spese, che si liquidano in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna i ricorrenti solidalmente alla rifusione ai controricorrenti delle spese, che liquida in euro 4000, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma,il 07/03/2024.

Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.16898/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]' RICERCA, MINISTERO DELLA SALUTE, [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di ROMA n.22260/2019 depositata il 18/11/2019. Rilevato che, a seguito della proposta di definizione anticipata regolarmente comunicata, i ricorrenti non hanno chiesto la decisione del ricorso; ritenuto che si deve in conseguenza dichiarare estinto il giudizio ai sensi dell’art. 391 c.p.c., giusta il disposto del secondo copmma dell’art. 380-bis c.p.c.; che si deve provvedere sulle spese, che si liquidano in dispositivo; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna i ricorrenti solidalmente alla rifusione ai controricorrenti delle spese, che liquida in euro 4000, oltre spese prenotate a debito. Così deciso in Roma,il 07/03/2024. Il P
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