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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29251/2026

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ato a CATANZARO il 20/12/1954 avverso la sentenza del 01/10/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado e lo ha condannato alla pena di anni 4 e giorni 20 di reclusione ed euro 18.000,00 di multa, per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, del d.P.R. n. 309 del 1990, per avere detenuto, ai fini della cessione a terzi, sostanze stupefacenti di cocaina, eroina e hashish.

Il ricorrente formula due motivi di ricorso.

Con il primo motivo, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata qualificazione giuridica dei fatti concernenti la sostanza stupefacente di tipo cocaina ai sensi dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990.

Con il secondo motivo, lamenta vizio di motivazione e violazione di legge per la mancata esclusione dell'aumento di pena per la recidiva contestata.

Il ricorso è inammissibile.

Il primo motivo non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

Nel caso di specie, la Corte d'appello ha infatti evidenziato non solo la significatività del dato ponderale, trattandosi di quantitativo di sostanze stupefacenti di tipologia diversa (cocaina, eroina ed hashish) con principio attivo e purezza tale da potersi ricavare n. 821 dosi singole medie di cocaina (e n. 13 dosi di eroina e pari dosi di hashish), ma anche le modalità e circostanze dell'azione quali: il ritrovamento presso il domicilio del ricorrente del materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente, appunti con nomi e cifre, la somma di euro 550,00 in contanti di cui l'imputato non ha fornito giustificazione, stante anche l'assenza di una attività lavorativa stabile.

A fronte di tale valutazione, immune da censure di illogicità, e dunque insindacabile in sede di legittimità, non viene dunque in rilievo, nel caso di specie, il principio secondo cui la fattispecie autonoma di cui al comma 5 dell'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990, è configurabile nelle ipotesi di c.d. piccolo spaccio, che si caratterizza per una complessiva minore portata dell'attività dello spacciatore e dei suoi eventuali complici, con una ridotta circolazione di merce e di denaro e potenzialità di guadagni limitati, che ricomprende anche la detenzione di una provvista per la vendita che, comunque, non sia tale da dar luogo ad una prolungata attività di spaccio, rivolta ad un numero indiscriminato di soggetti (Sez. 6, n. 45061 del 03/11/2022, Rv. 284149 - 02).

Quanto al secondo motivo, si osserva che, nel verificare in concreto la sussistenza della recidiva, il giudice deve valutare se la reiterazione dell'illecito sia 2sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti e del grado di colpevolezza al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali.

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha ritenuto che dai fatti si inferisca una significativa maggiore pericolosità dell'imputato, desumibile dalle numerose e recenti condanne riportate anche per fatti specifici che rafforzano il giudizio negativo sulla sua personalità.

Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichia P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato a CATANZARO il 20/12/1954 avverso la sentenza del 01/10/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado e lo ha condannato alla pena di anni 4 e giorni 20 di reclusione ed euro 18.000,00 di multa, per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, del d.P.R. n. 309 del 1990, per avere detenuto, ai fini della cessione a terzi, sostanze stupefacenti di cocaina, eroina e hashish. Il ricorrente formula due motivi di ricorso. Con il primo motivo, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata qualificazione giuridica dei fatti concernenti la sostanza stupefacente di tipo cocaina ai sensi dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990. Con il secondo motivo, lamenta vizio di motivazione e violazione di legge per la mancata esclusione dell'aumento di pena per la recidiva contestata. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la Corte d'appello ha infatti evidenziato non solo la significatività del dato ponderale, trattandosi di quantitativo di sostanze stupefacenti di tipologia diversa (cocaina, eroina ed hashish) con principio attivo e purezza tale da potersi ricavare n. 821 dosi singole medie di cocaina (e n. 13 dosi di eroina e pari dosi di hashish), ma anche le modalità e circostanze dell'azione quali: il ritrovamento presso il domicilio del ricorrente del materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente, appunti con nomi e cifre, la somma di euro 550,00 in contanti di cui l'imputato non ha fornito giustificazione, stante anche l'assenza di una attività lavorativa stabile. A fronte di tale valutazione, immune da censure di illogicità, e dunque insindacabile in sede di legittimità, non viene dunque in rilievo, nel caso di specie, il principio secondo cui la fattispecie autonoma di cui al comma 5 dell'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990, è configurabile nelle ipotesi di c.d. piccolo spaccio, che si caratterizza per una complessiva minore portata dell'attività dello spacciatore e dei suoi eventuali complici, con una ridotta circolazione di merce e di denaro e potenzialità di guadagni limitati, che ricomprende anche la detenzione di una provvista per la vendita che, comunque, non sia tale da dar luogo ad una prolungata attività di spaccio, rivolta ad un numero indiscriminato di soggetti (Sez. 6, n. 45061 del 03/11/2022, Rv. 284149 - 02). Quanto al secondo motivo, si osserva che, nel verificare in concreto la sussistenza della recidiva, il giudice deve valutare se la reiterazione dell'illecito sia 2sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti e del grado di colpevolezza al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha ritenuto che dai fatti si inferisca una significativa maggiore pericolosità dell'imputato, desumibile dalle numerose e recenti condanne riportate anche per fatti specifici che rafforzano il giudizio negativo sulla sua personalità. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichia P.Q.M
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