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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 maggio 2022

Cassazione n. 22033/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2018 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona del 2 luglio 2018 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di bancarotta fraudolenta ascrittogli; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del dolo; letta la memoria inviata dal difensore del ricorrente; Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; sul punto, poi, la Corte d'appello aveva congruamente motivato, (da pagina 6 dell'impugnata sentenza) sulla infondatezza dell'identica censura, relativa all'elemento soggettivo del reato, formulata con l'atto di appello; Osservato, tuttavia, come questa Corte debba rilevare d'ufficio la sopravvenuta incostituzionalità della misura delle pene accessorie fallimentari fissate, all'epoca della sentenza impugnata, con esclusivo riferimento agli anni 10 in allora prescritti.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ult, comma, legge fall. con rinvio per nuovo esame sul punto alla Corte di appello di Perugia.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Così deciso, in Roma il 25 maggio 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Scarlini [OSCURATO:PERSONA] 01% ERIA oggi O

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2018 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona del 2 luglio 2018 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di bancarotta fraudolenta ascrittogli; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del dolo; letta la memoria inviata dal difensore del ricorrente; Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; sul punto, poi, la Corte d'appello aveva congruamente motivato, (da pagina 6 dell'impugnata sentenza) sulla infondatezza dell'identica censura, relativa all'elemento soggettivo del reato, formulata con l'atto di appello; Osservato, tuttavia, come questa Corte debba rilevare d'ufficio la sopravvenuta incostituzionalità della misura delle pene accessorie fallimentari fissate, all'epoca della sentenza impugnata, con esclusivo riferimento agli anni 10 in allora prescritti. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ult, comma, legge fall. con rinvio per nuovo esame sul punto alla Corte di appello di Perugia. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso, in Roma il 25 maggio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Scarlini [OSCURATO:PERSONA] 01% ERIA oggi O
Sentenza Cassazione n. 22033/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris