CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 agosto 2021
Cassazione n. 23030/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 3 agosto 2021 la Corte d'appello di Ancona confermava la sentenza del giorno 15 aprile 2019 con cui il Tribunale di Fermo aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed C 2.000,00 di multa, avendola ritenuta colpevole dei reati ascritti; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la prevenuta, affidandolo ad i motivi di impugnazione di seguito sintetizzati: con il primo motivo eccepiva l'erronea applicazione della legge ed il vizio di motivazione con riferimento alla statuizione di reità in particolare censurando il provvedimento impugnato nella parte in cui aveva ritenuto destinato allo spaccio lo stupefacente rinvenuto in possesso dell'imputata; con il secondo motivo eccepiva l'erronea applicazione della legge con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato; che il primo motivo risulta manifestamente infondato atteso che la Corte territoriale ha correttamente ed ampiamente motivato, con valutazioni esenti da vizi logici o giuridici, circa la destinazione allo spaccio dello stupefacente rinvenuto nella disponibilità dell'imputata sulla scorta del dato ponderale, del rinvenimento di strumenti atti al confezionamento, della pluralità di sostanze illecite rinvenute nonché delle somme in contanti dalla stessa detenute non coerenti con le capacità economiche della prevenuta; che anche il secondo motivo di impugnazione risulta inammissibile stante la sua assoluta genericità; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così dec