CassazionedecretoSezione LDecisione del 18 maggio 2026
Cassazione n. 14821/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
entante pro tempore, rappresentata e difesa2026 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];1726 - controricorrente -avverso la sentenza n. 932/2022 della CORTE D'APPELLO diMILANO, depositata il 16/12/2022 R.G.N. 283/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del09/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza n. 432/2022 il Tribunale di Milano avevarevocato il decreto ingiuntivo n. 1658/2021 emesso dalNumero registro generale 4754/2023medesimo Tribunale in favore della [OSCURATO:PERSONA] 1270 s.p.a.N, umero sezionale 1726/2026Numero di raccolta generale 14821/2026dichiarando che nulla doveva [OSCURATO:PERSONA] a detta societDàat a pubblicazione 18/05/2026per i titoli indicati in tale provvedimento; in parzialeaccoglimento delle domande riconvenzionali proposte dalCaldaroni, condannava detta società al pagamento in suofavore, a titolo di interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002,dell’importo di € 246,72, oltre interessi e rivalutazione dal19.10.2021 al saldo effettivo; respingeva per il resto ledomande del Caldaroni; dichiarava cessata la materia delcontendere in relazione alle domande del Caldaroni, volte alpagamento delle provvigioni maturate nel periodo maggio-settembre 2021; condannava [OSCURATO:PERSONA] 1270 SPA arimborsare a [OSCURATO:PERSONA] le spese di lite che liquidava incomplessivi euro 3.000,00 oltre spese generali e accessori dilegge.2. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appellodi Milano, decidendo sull’appello principale proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. contro la suddetta sentenza di primo gradoe sull’appello incidentale del Caldaroni, in parziale riforma di talesentenza, condannava il Caldaroni a corrispondere alla [OSCURATO:SOCIETA]. la somma di € 18.151,27, oltre interessilegali dal dovuto al saldo. Confermava nel resto. Condannava ilCaldaroni a rifondere alla [OSCURATO:PERSONA] 1270 i 2/3 delle spesedel doppio grado di giudizio, che liquidava per tale quota incomplessivi € 4.000,00, oltre a spese generali e oneri di legge.Compensava il residuo terzo.3. Per quanto qui interessa, la Corte di merito premetteva:a) quello che aveva considerato e deciso il primo giudice; b) idue motivi dell’appello principale e le ragioni dell’appelloincidentale condizionato del Caldaroni; c) che, con ordinanza indata 27.9.2022, la stessa Corte, ritenutane la necessità, avevaNumero registro generale 4754/2023disposto l’acquisizione del contratto di assicurazione stipulato daN umero sezionale 1726/2026Numero di raccolta generale 14821/2026Cielo Venezia 1270 c.p.c. con [OSCURATO:SOCIETA].; d) dDait a pubblicazione 18/05/2026esaminare congiuntamente i motivi dei contrapposti appelli inquanto strettamente connessi.4. Tanto premesso, la Corte d’appello, riesaminate lerisultanze processuali, concludeva che la condotta tenuta dalCaldaroni e all’origine della mancata restituzione delcampionario, restituzione cui l’agente era tenuto, gli fosseascrivibile in termini di colpa grave, sicché andava escluso chepotesse operare la polizza stipulata da [OSCURATO:PERSONA] 1270c.p.c., in particolare in base alla lett. b) dell’art. 10 di talepolizza.5. La Corte, inoltre, riteneva che, quanto alle conseguenze,in caso di mancata restituzione del campionario, l’art. 18.2 delcontratto individuale di lavoro espressamente prevede:“Qualora al momento della restituzione i prodotti presenti nelcampionario dovessero risultare danneggiati e/o mancanti, lamandante saranno addebitati all’agente al prezzo di listino”;considerava che sul punto doveva essere attribuita prevalenzaal contratto individuale rispetto alla previsione collettiva di cuiall’art. 3 dell’AEC industria che invece faceva riferimento alvalore del campionario.6. Infine, appariva alla Corte corretta l’eccezione svoltadall’agente quanto agli interessi, mentre giudicava darespingere l’eccezione sollevata dal Caldaroni in ordine allarichiesta di compensare il credito vantato dalla mandante con leprovvigioni che lo stesso avrebbe maturato qualora i benioggetto di furto fossero stati venduti.7. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso per cassazione, affidato a tre motivi.Numero registro generale 4754/20238. Resiste l’intimata con controricorso. Numero sezionale 1726/2026Numero di raccolta generale 14821/2026Data pubblicazione 18/05/20269. Entrambe le parti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia: “Violazione efalsa applicazione ai sensi dell’art. 360, n. 3 c.p.c. degli artt.437, 112 c.p.c., e art. 24 e 111, I° e II° comma, Cost.: èviolazione dell’art. 437, II° comma, c.p.c. e dei principicostituzionali di parità delle parti, terzietà ed indipendenza delgiudizio, l’esercizio dei poteri istruttori officiosi per ordinare ildeposito di un documento alla parte che ha espresso la chiaravolontà, in entrambi i giudizi di merito, di non servirsi di queldocumento per provare la propria eccezione modificativa”.2. Tale motivo è infondato.3. Rileva il Collegio che nella sentenza impugnata sipremette che il primo giudice aveva rigettato la domanda dellaCielo Venezia anche: “Tenuto conto che la società mandantenon aveva prodotto in giudizio il contratto assicurativo al fine didimostrare la non operatività della copertura e che la lettera diliquidazione non costituiva prova della effettiva inoperativitàdella garanzia assicurativa”, sicché, “prima di invocare unaresponsabilità diretta dell’agente, la società avrebbe dovutodare adeguatamente conto del testo degli accordi contrattualicon l’assicurazione e non solo del diniego di quest’ultima acoprire l’evento” (così alla fine di pag. 3).La Corte, quindi, ha dato conto sempre in narrativa che,nell’ambito del primo motivo d’appello, la [OSCURATO:PERSONA] sidoleva, tra l’altro, “del fatto che il TRIBUNALE, dopo talestatuizione, abbia fatto discendere dalla mancata produzione delNumero registro generale 4754/2023contratto assicurativo l’infondatezza della domanda azionata inN umero sezionale 1726/2026Numero di raccolta generale 14821/2026via monitoria” (v. pag. 4), e che, “… con ordinanza in datDaat a pubblicazione 18/05/202627.09.2022 la Corte, ritenutane la necessità, ha dispostol’acquisizione del contratto di assicurazione stipulato da [OSCURATO:SOCIETA]. con [OSCURATO:PERSONA].P.A.” (v. pag. 5 della sentenza).Infine, a riguardo, nei motivi della propria decisione, laCorte ha specificato che era stata “Disposta la produzione dellapolizza assicurativa in quanto atto indispensabile ai fini delladecisione, indicato e individuato nei suoi estremi nell’atto dicostituzione in primo grado (cfr. Cass. Sent. 28439/2018)” (v.pag. 6 della sentenza).4. Ritiene, allora, il Collegio che risulti insindacabile inquesta sede di legittimità l’esercizio di tale potere officioso exart. 437, comma secondo, c.p.c. che la Corte ha motivato inrelazione a caso nel quale la preponente aveva già prodotto inprime cure altro documento circa lo stesso rapporto assicurativo(la cennata lettera del liquidatore della compagnia assicuratrice)ed aveva comunque indicato ed individuato nei suoi estremi lapolizza assicurativa in questione, di cui è stata poi dispostal’acquisizione.5. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia: “Nullitàdella sentenza ex art. 360, n. 4, c.p.c. e Violazione e falsaapplicazione ai sensi dell’art. 360, n. 3 c.p.c. e degli artt. 112,434 c.p.c.: è nulla e viola il principio del tantum devolutumtantum appellatum la sentenza che si pronuncia su un motivo diappello diverso da quello contenuto nell’atto di appello”.6. Anche tale motivo è infondato.Numero registro generale 4754/20237. Alcuna ultrapetizione è, invero, riscontrabileN umero sezionale 1726/2026Numero di raccolta generale 14821/2026nell’impugnata sentenza nei termini prospettati dal ricorrente.D ata pubblicazione 18/05/20267.1. Come riconosce, del resto, lo stesso ricorrente (v.pagg. 16-17 del ricorso), il primo e principale motivod’impugnazione dell’allora appellante principale [OSCURATO:SOCIETA]. (sintetizzato dalla Corte a pag. 4 della propriasentenza) toccava questioni processuali e di merito distinte.7.2. In ogni caso, la Corte distrettuale ha subito specificatoche: “L’appello proposto in via principale da [OSCURATO:SOCIETA]. è meritevole di accoglimento nei limiti di cui si diràinfra, …”.E dalle ragioni della propria decisione poi esposte (v. pagg.5-7 della stessa) si desume chiaramente che i giudici di secondogrado non hanno accolto il primo motivo d’appello per la partein cui vi si lamentava la “violazione del principio dicorrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 c.p.c.”,per avere “il primo Giudice considerato nel merito un rapporto,quello assicurativo, fra l’appellante e la propria Compagniaassicuratrice, diverso da quello addotto dalle parti in causa”; e,piuttosto, hanno accolto detta impugnazione per la parteafferente il merito della causa in punto di responsabilitàdell’agente per la perdita del campionario (profilo puresenz’altro involto dal gravame).8. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia: “Nullità dellasentenza ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c. per violazione dell’art.132, n. 4, c.p.c. per omessa motivazione. Violazione e falsaapplicazione ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. degli artt. 3 e 16dell’A.E.C. Industria del 30 luglio 2014 e degli artt. 1362 e ss. edell’art. 2077 cod. civ.: la sentenza che dichiara la prevalenzadella norma del contratto individuale, che deroga in peius quellaNumero registro generale 4754/2023dell’A.E.C., senza giustificare la ragione della “prevalenza” èN umero sezionale 1726/2026Numero di raccolta generale 14821/2026nulla per assenza di motivazione, ed è in ogni caso erronea peDrat a pubblicazione 18/05/2026violazione dell’art. 2077 cod. civ. e degli artt. 3 e 16 dell’A.E.C.”.9. Il motivo è infondato.10. L’art. 18. del contratto individuale di agenzia in data1.7.2013, sotto la rubrica “CAMPIONARIO”, a comma 18.1.recita: “All’inizio di ogni canvas di vendita il Preponenteconsegna all’Agente il campionario, il quale deve restituirlo altermine del relativo canvas o, comunque, a semplice richiestadel Preponente”.Come già riferito in narrativa, la Corte territoriale haconsiderato che l’art. 18.2. del medesimo contrattoespressamente prevede: “Qualora, al momento dellarestituzione, i Prodotti presenti nel campionario dovesserorisultare danneggiati e/o mancanti saranno addebitati all’Agenteal prezzo di listino”.L’art. 3 dell’AEC Industria del [OSCURATO:DATA_NASCITA], sotto la rubrica“(Documenti – Campionario)”, al comma terzo, recita: “Nel casodi affidamento del campionario, sarà altresì previsto che ilvalore dello stesso potrà essere addebitato all’agente orappresentante in caso di mancata o parziale restituzione o didanneggiamento non dovuto alla normale usura da utilizzo”,specificandosi al comma seguente: “Non è previsto l’addebitodel campionario all’agente o rappresentante per motivi diversida quelli sopra indicati”.La Corte di merito, come pure già rilevato in precedenza,ha tenuto conto che detto art. 3 dell’AEC Industria “fariferimento al valore del campionario”, ma ha ritenuto diNumero registro generale 4754/2023Numero di raccolta generale 14821/2026rispetto alla previsione collettiva”. Data pubblicazione 18/05/202611. A quest’ultima valutazione (che non integra omessamotivazione) il ricorrente nel merito oppone essenzialmente chela norma del contratto individuale derogherebbe in peius aquella dell’AEC citato.In tal senso richiama l’art. 17 del medesimo AEC che, sottola rubrica “(Pattuizioni individuali)”, recita: “Il presente accordonon sostituisce le pattuizioni individuali eventualmente piùfavorevoli per l’agente o rappresentante”.Orbene, tale ampia previsione collettiva, peraltro senzadistinguere esplicitamente tra contratti di agenzia già in essereall’atto della vigenza dell’AEC (come quello inter partes) e quellia venire, riguarda “le pattuizioni individuali eventualmente piùfavorevoli per l’agente o rappresentante”; pattuizioni daintendersi all’evidenza - tanto che trattasi di una delledisposizioni di chiusura dell’AEC - come più favorevoli inconcreto per l’agente o rappresentante nel confronto con quellesancite in precedenza dallo stesso AEC.Da tale norma collettiva, invece, non può trarsi a contrarioche una determinata norma dell’AEC sostituisca ipso iure unapattuizione di analogo oggetto del contratto individuale diagenzia, nella specie stipulato anteriormente a detto AEC.Ma, soprattutto, costituisce una petizione di principiol’assunto, invero solo implicito nella tesi del ricorrente, che il“prezzo di listino”, utilizzato dall’art. 18.2. del contratto diagenzia, costituisca sempre, e per ognuno dei “Prodotti presentinel campionario”, un parametro di quantificazione di ciò che puòessere addebitato all’agente meno favorevole per quest’ultimoNumero registro generale 4754/2023rispetto a quello del “valore” del campionario cui si riferisceN umero sezionale 1726/2026Numero di raccolta generale 14821/2026l’analoga norma dell’AEC. Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]Difatti, il “valore” effettivo anche di un singolo “prodotto”del campionario potrebbe essere in ipotesi anche superioreall’origine al “prezzo di listino” del medesimo prodotto e puòsubire comunque variazioni anche in aumento nel tempointermedio tra l’affidamento del campionario all’agente ed ilmomento in cui il campionario dovrebbe essere dallo stessorestituito.Inoltre, la nozione di “valore”, adottata dall’AEC, comportache ogni volta dovrebbe appunto accertarsi in concreto talevalore “in caso di mancata o parziale restituzione o didanneggiamento non dovuto alla normale usura da utilizzo” eall’atto di tali evenienze.Per contro, il “prezzo di listino” è dato noto e quindi certoper entrambe le parti del rapporto di agenzia, e garantisceinoltre all’agente che, nel caso in cui i prodotti presenti nelcampionario risultino danneggiati e/o mancanti nel momento incui dovrebbero essere restituiti al preponente, non possanoessergli addebitati per un “valore” effettivo che possa risultaresuperiore al “prezzo di listino”.Pertanto, non è sostenibile che la norma collettiva sia piùfavorevole rispetto all’apposita clausola del contrattoindividuale.12. Il ricorrente, in quanto soccombente, dev’esserecondannato al pagamento, in favore della controricorrente, dellespese di questo giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo, ed è tenuto al versamento di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricNourmseoro, r egistro generale 4754/2023Numero sezionale 1726/2026ove dovuto. Numero di raccolta generale 14821/2026Data pubblicazione 18/05/2026 P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alpagamento in favore della controricorrente delle spese delgiudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed €2.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettariodelle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come perlegge;Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 9 aprile2026.La PresidenteMargherita [OSCURATO:PERSONA]