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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 maggio 2026

Cassazione n. 12811/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Boscia-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, RisiGiampiero, [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 1347/2023depositata il 21/06/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 2027/2024Numero sezionale 403/2026Numero di raccolta generale 12811/2026Data pubblicazione 05/05/2026Svolgimento del processoCon atto di citazione notificato l’11 dicembre 2018, la [OSCURATO:SOCIETA]conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Bologna, [OSCURATO:PERSONA] eGiampiero Risi e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], chiedendol’inefficacia nei confronti della attrice dell’atto di compravendita immobiliarestipulato in data 22/02/2018, a rogito della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] i RisiGiampiero, [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] ai sensi e per gli effetti di cui agliartt. 2901 e segg. c.c.[OSCURATO:PERSONA] di vantare un credito nei confronti dei Risi in virtù di undecreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Bologna n. 8278/2008 per euro24.071,64.I debitori, a seguito del decesso della madre [OSCURATO:PERSONA], erano diventatiproprietari, per successione, dell’immobile sito nel comune di [OSCURATO:PERSONA] (BO).

In data [OSCURATO:DATA_NASCITA], Sandro e [OSCURATO:PERSONA] avevanoceduto a [OSCURATO:PERSONA], compagna convivente di uno dei cedenti, laproprietà superficiaria in ragione di ½ ciascuno e congiuntamente perl’intero, dell’immobile ereditato.Secondo la attrice tale alienazione era preordinata a compromettere leragioni creditorie di [OSCURATO:SOCIETA].Si costituiva nel giudizio [OSCURATO:PERSONA], chiedendo il rigetto delle domandeavversarie e la condanna di parte attrice ex art. 96 c.p.c.Giampiero e [OSCURATO:PERSONA] non si costituivano in giudizio e venivano pertantodichiarati contumaci.

Con sentenza del 04/06/2020, il Tribunale di Bolognain accoglimento della domanda promossa da [OSCURATO:SOCIETA]. dichiarainefficace nei confronti dell'attrice il contratto di compravendita stipulato il22.02.2018 tra Giampiero e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Avverso la suddetta sentenza, [OSCURATO:PERSONA] proponeva appelloSi costituiva in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA].,Con sentenza del 21/06/2023, la Corte di Appello di Bologna rigettaval’appello proposto.Numero registro generale 2027/2024Numero sezionale 403/2026Numero di raccolta generale 12811/2026Data pubblicazione 05/05/2026Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] a tre motivi.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA]. che a seguito di contratto di cessione del 5agosto 2022 è subentrata a [OSCURATO:SOCIETA]. ex art. 58 del Testo UnicoBancario.

Entrambe le parti costituite depositano memorie ex art. 380 bis-1 c.p.c.Le altre parti non svolgono attività processuale in questa sede.Motivi della decisioneCon il primo motivo si deduce la violazione degli artt. 99, 101, 102, 112,132 n. 4, 404 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. e si richiede larimessione a Sezioni Unite ex art. 374, comma 2°, c.p.c.Secondo la ricostruzione in fatto della ricorrente l’immobile oggetto dell’attodi compravendita del [OSCURATO:DATA_NASCITA] sarebbe stato acquistato sulla base di unpreliminare sottoscritto dalla Bugamelli in data 17 dicembre 2017 conEmidia Morisi che, a sua volta, ne era diventata proprietaria anche in virtùdi una sentenza di usucapione emessa a seguito di un giudizio da questaproposto nei confronti dei figli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che non si eranocostituti nel giudizio di usucapione.Questi ultimi, poi, sarebbero diventati nuovamente proprietari dell’immobileper successione legittima della mamma e, dunque, avrebbero stipulatol’atto divenuto inefficace in adempimento del citato preliminare conclusocon la compagna (Bugamelli) di uno dei germani Risi e non per sottrarloall’azione esecutiva del creditore.Con il secondo motivo si lamenta la violazione degli artt. 112, 336, 337,324, 345, e 2909 c.c., in relazione all’art. 360 n. 4, c.p.c. si formula laeccezione di giudicato esterno.La decisione impugnata sarebbe in contrasto con l’opinione di autorevoledottrina e sia con l’orientamento giurisprudenziale della Cassazione,secondo il quale nel giudizio di usucapione il creditore ipotecario che vantala garanzia reale sul bene oggetto di usucapione non è litisconsorteNumero registro generale 2027/2024Numero sezionale 403/2026Numero di raccolta generale 12811/2026Data pubblicazione 05/05/2026necessario ai sensi dell’art. 102 c.p. c .

Le parti necessarie del giudizio diusucapione, infatti, sono solo il precedente proprietario ed il nuovoproprietario a titolo originario .Secondo la ricorrente in considerazione del contrasto di giurisprudenza sullaquestione di diritto della necessità o meno di considerare quale litisconsorzionecessario ex art. 102 c.p.c. il creditore ipotecario nei giudizi di usucapioneaventi ad oggetto il diritto di propri età, e considerato che la problematicarappresenta una questione di massima di particolare importanza, chiedeche venga rimessa la decisione alle Sezioni Unite ai sensi dell’art. 374,comma 2°, c.p.c.I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati in quanto connessi,sono inammissibili.In primo luogo, le censure si traducono di fatto in una contestazione inordine alla ricostruzione fattuale della vicenda come operata dal Tribunalee confermata dalla Corte territoriale e consiste in una censura per mancatoesame di fatti storici rilevanti ex art. 360 n. 5 c.p.c.Parte ricorrente si limita a reiterare le tesi sostenute in appello senzaconfrontarsi con la motivazione della Corte territoriale.Pur denunciando, formalmente, ipotetiche violazioni di legge chevizierebbero la sentenza di secondo grado, (perché in contrasto con glistessi limiti morfologici e funzionali del giudizio di legittimità) sollecita aquesta Corte una nuova inammissibile valutazione di risultanze di fatto(ormai definitivamente cristallizzate sul piano processuale) sì come emersenel corso dei precedenti gradi del procedimento, così strutturando il giudiziodi cassazione in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel qualeridiscutere analiticamente tanto il contenuto, ormai consolidatosi, di fattistorici e vicende processuali, quanto l'attendibilità maggiore o minore diquesta o di quella ricostruzione probatoria, quanto ancora le opzioniespresse dal giudice di appello non condivise e per ciò solo censurate al finedi ottenerne la sostituzione con altre più consone ai propri desiderata - quasiNumero registro generale 2027/2024Numero sezionale 403/2026Numero di raccolta generale 12811/2026Data pubblicazione 05/05/2026che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa fosseroancora legittimamente proponibili dinanzi al giudice di legittimità.Al contrario la Corte territoriale ha posto al centro della valutazione deipresupposti dell’azione revocatoria non il preliminare stipulato dalla Morisi,ma il contratto definitivo stipulato dai fratelli Sandro e [OSCURATO:PERSONA],debitori di UnipolRec, negozio giuridico che si è sostituito al preliminare.Il contratto preliminare di vendita di un immobile non produce effettitraslativi e, conseguentemente, non è configurabile quale atto didisposizione del patrimonio, assoggettabile all’azione revocatoria ordinaria.Ha osservato correttamente che l'”eventus damni” per il creditore vaaccertato con riferimento alla stipula del contratto definitivo, mentrel’elemento soggettivo richiesto dall’art. 2901 c.c., in capo all’acquirente vavalutato con riguardo al momento della conclusione del contrattopreliminare, momento in cui si consuma la libera scelta delle parti (Cass. n.17067/19).Poiché l’usucapione determina l’acquisto a titolo originario della proprietàdel fondo, con conseguente estinzione delle iscrizioni pregiudizievoli controil proprietario risultante dai registri immobiliari, i creditori ipotecari, titolaridi diritto reale (di garanzia) sull’immobile oggetto della domanda diusucapione, devono considerarsi litisconsorti necessari del relativo giudizio”(Cass., n. 18185 del 26/6/2023 e Cass. 29325/2019).Il principio deve estendersi al caso del creditore pignoratizio che abbiatrascritto il proprio pignoramento prima della sentenza che accertil’usucapione, in quanto anche in tal caso l’effetto retroattivo dell’usucapionetravolge la trascrizione del pignoramento, con la conseguenza che anche ilcreditore pignoratizio deve essere considerato litisconsorte necessario delgiudizio petitorio.In sostanza, poiché la trascrizione della domanda giudiziale di usucapionecostituisce il discrimine per l'opponibilità, se il pignoramento o l'ipoteca sonoNumero registro generale 2027/2024Numero sezionale 403/2026Numero di raccolta generale 12811/2026Data pubblicazione 05/05/2026trascritti/iscritti prima, nel conflitto con l'usucapiente prevale la posizionedel creditore.Ove si riconoscesse al terzo la possibilità di ottenere una sentenza diusucapione senza che il creditore pignorante possa intervenire quest'ultimovedrebbe limitata la propria garanzia patrimoniale.Pertanto, se il creditore ha trascritto il pignoramento prima che la domandadi usucapione venga trascritta, gli deve essere riconosciuto il diritto apartecipare al processo.Diversamente la sentenza di usucapione non gli sarebbe opponibile.Il fondamento normativo va ravvisato nella norma di cui all'articolo 2915,secondo comma, c.c. ove risulta stabilito che non hanno effetto inpregiudizio del creditore pignorante gli atti e le domande trascritti dopo ilpignoramento.Pertanto, nel caso di specie la madre dei debitori ha agito per l'usucapionedopo che il bene è stato pignorato ed il creditore può vantare il diritto amantenere il bene nella garanzia patrimoniale del debitore, a meno che nonsia parte del giudizio di usucapione che dovesse vederlo soccombente.La corte territoriale ha accertato in fatto, con valutazione non sindacabile inquesta sede, che nel giudizio per usucapione introdotto dalla Morisi, lacreditrice [OSCURATO:PERSONA] non è stata citata, nonostante la trascrizione delpignoramento risultasse dai pubblici registri e la madre dei debitori si fossecostituita sia nel giudizio esecutivo, che in quello di divisione, nella qualitàdi comproprietaria dell’immobile.Di conseguenza, poiché Unipolrec non è stata parte del giudizio petitorio lasentenza non è opponibile nei suoi confronti con efficacia di giudicato.Quanto all’elemento soggettivo la corte territoriale ha accertato che laMorisi, madre dei debitori, costituendosi nel giudizio di divisione, non hacontestato la comproprietà dei figli sull’immobile oggetto di esecuzione,salvo poi introdurre nelle more un separato giudizio per ottenere ladichiarazione di usucapione sull’intero immobile senza citare nel giudizio ilNumero registro generale 2027/2024Numero sezionale 403/2026Numero di raccolta generale 12811/2026Data pubblicazione 05/05/2026creditore procedente ed ottenendo una sentenza favorevole senza alcunreale contraddittorio.Secondo la ragionevole valutazione della corte territoriale, era evidente chele parti del giudizio petitorio, in esecuzione di un preordinato disegno benevidenziato dal giudice di prime cure, avevano sottratto alla garanzia delcreditore il bene immobile, che è formalmente entrato a far parte delpatrimonio della madre, essendo perfettamente a conoscenza del debito deifigli.

Successivamente l’usucapiente ha concluso un preliminare a favore diCarla Bugamelli, convivente di [OSCURATO:PERSONA], con l’obbligo a contrarre poi ilrogito definitivo, come in effetti è avvenuto dopo il decesso della Morisi.Con valutazioni in fatto non sindacabili in questa sede la Corte territorialeha rilevato che il predetto meccanismo era volto a sottrarre il bene alcreditore dei convenuti, per mantenerlo di fatto nella disponibilità dellafamiglia, come risulta dalla circostanza che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] residenti proprio nell’immobile in [OSCURATO:PERSONA] in Persiceto e laBugamelli risultava da tempo convivente con [OSCURATO:PERSONA].Prosegue parte ricorrente rilevando che la sentenza impugnata sarebbeillegittima per violazione del giudicato esterno di cui alla sentenza n. 308del 30 gennaio 2018 del Tribunale di Bologna, passata in giudicato.Poiché il giudicato ex art. 2909 c.c. di cui alla sentenza n. 308 del 30 gennaio2018 del Tribunale di Bologna copre il dedotto ed il deducibile sarebbeevidente che l’accertamento della efficacia ed opponibilità della sentenza diusucapione n. 20885/2015 del Tribunale di Bologna nei confronti di UnipolBanca, alla luce soprattutto del rigetto esplicito delle deduzioni ed eccezionisollevate dalla stessa [OSCURATO:PERSONA], ha tra l’altro rilevato d’ufficio in appellola inefficacia ed inopponibilità della sentenza di usucapione nei confrontidell’[OSCURATO:PERSONA] -, si pone contrasto con il giudicato esterno contenuto nellapredetta sentenza n. 308 del 30 gennaio 2018 del Tribunale di Bologna .Anche tale censura è dedotta irritualmente ed è infondata.Numero registro generale 2027/2024Numero sezionale 403/2026Numero di raccolta generale 12811/2026Data pubblicazione 05/05/2026Con riferimento alla eccezione di giudicato parte ricorrente non ha assoltoil relativo onere probatorio.Infatti, affinché il giudicato esterno possa fare stato nel processo ènecessaria la certezza della sua formazione, che deve essere provata, purin assenza di contestazioni, attraverso la produzione della sentenza munitadel relativo attestato di cancelleria (Cass. Sez. 3, 23/08/2018, n. 20974,Rv. 650322 – 01, Cass. Sez.

L., 29/11/2017, n. 28515, Rv. 646363 - 01).Infine, una volta affermata la non opponibilità della decisione di usucapioneal creditore [OSCURATO:PERSONA] (oggetto del primo motivo), non rilevano neppuregli eventuali accertamenti espletati in tale pronuncia.Con il terzo motivo si deduce la violazione degli artt. 112, 115, 116, 132 n.4, 404 c.p.c. e 111 Cost., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.cSecondo la ricorrente l’acquirente [OSCURATO:PERSONA] ha stipulato il contrattopreliminare con un terzo estraneo al debito ([OSCURATO:PERSONA]) e pertanto nonsussisterebbero l’elemento oggettivo e quello soggettivo in capoall’acquirente Bugamelli da riferire al momento del contratto preliminare perla revocatoria del contratto definitivo, quantomeno sulla originaria quota dicomproprietà appartenente ad [OSCURATO:PERSONA].In particolare, la quota già di proprietà della Morisi non avrebbepregiudicato la garanzia patrimoniale, dato che tale quota non avrebbepotuto formare oggetto di revocatoria e la domanda al massimo sarebbestata accolta parzialmente nei limiti dell’originaria quota spettante aidebitori dall’eredità del padre [OSCURATO:PERSONA], con la conseguenza che lasentenza impugnata andrebbe cassata ricorrendo l’ipotesi di “revocatoriaparziale degli atti di disposizione”.Il motivo è inammissibile perché si traduce in una richiesta di nuovarivalutazione del materiale probatorio, peraltro nell’ipotesi di cd doppiaconforme.Il motivo pur formalmente riferito ad una reiterata violazione di legge, sirisolve, nella sostanza, in una (ormai del tutto inammissibile) richiesta diNumero registro generale 2027/2024Numero sezionale 403/2026Numero di raccolta generale 12811/2026Data pubblicazione 05/05/2026rivisitazione di fatti e circostanze come definitivamente accertati in sede dimerito.Parte ricorrente, difatti, lungi dal prospettare a questa Corte un vizio dellasentenza rilevante sotto il profilo di cui all'art. 360 n. 3 o n. 4 c.p.c.mediante una specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenutenella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le norme regolatricidella fattispecie astratta applicabile alla vicenda processuale, si volgepiuttosto ad invocare una diversa lettura delle risultanze procedimentali cosìcome accertare e ricostruite dalla Corte territoriale, muovendoall'impugnata sentenza censure del tutto irricevibili, volta che la valutazionedelle risultanze probatorie, al pari della scelta di quelle - fra esse - ritenutepiù idonee a sorreggere la motivazione, postula un apprezzamento di fattoriservato in via esclusiva al giudice di merito il quale, nel porre afondamento del proprio convincimento e della propria decisione una fontedi prova con esclusione di altre, nel privilegiare una ricostruzionecircostanziale a scapito di altre (pur astrattamente sostenibili), non incontraaltro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senzaessere in alcun modo tenuto ad affrontare e discutere ogni singola risultanzaprocessuale, ovvero vincolato a confutare qualsiasi deduzione difensiva.Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favoredel controricorrente, seguono la soccombenza.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spesedel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi 3.200,00 ( di cui euro3.000,00 per onorari ), oltre a spese generali e accessori di legge, in favoredella controricorrente.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, da atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaNumero registro generale 2027/2024Numero sezionale 403/2026Numero di raccolta generale 12811/2026Data pubblicazione 05/05/2026ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloper il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13,se dovuto.Così deciso nella camera di Consiglio della Terza Sezione della CorteSuprema di Cassazione in data 30 gennaio 2026Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Boscia-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, RisiGiampiero, [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 1347/2023depositata il 21/06/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 2027/2024Numero sezionale 403/2026Numero di raccolta generale 12811/2026Data pubblicazione 05/05/2026Svolgimento del processoCon atto di citazione notificato l’11 dicembre 2018, la [OSCURATO:SOCIETA]conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Bologna, [OSCURATO:PERSONA] eGiampiero Risi e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], chiedendol’inefficacia nei confronti della attrice dell’atto di compravendita immobiliarestipulato in data 22/02/2018, a rogito della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] i RisiGiampiero, [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] ai sensi e per gli effetti di cui agliartt. 2901 e segg. c.c.[OSCURATO:PERSONA] di vantare un credito nei confronti dei Risi in virtù di undecreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Bologna n. 8278/2008 per euro24.071,64.I debitori, a seguito del decesso della madre [OSCURATO:PERSONA], erano diventatiproprietari, per successione, dell’immobile sito nel comune di [OSCURATO:PERSONA] (BO). In data [OSCURATO:DATA_NASCITA], Sandro e [OSCURATO:PERSONA] avevanoceduto a [OSCURATO:PERSONA], compagna convivente di uno dei cedenti, laproprietà superficiaria in ragione di ½ ciascuno e congiuntamente perl’intero, dell’immobile ereditato.Secondo la attrice tale alienazione era preordinata a compromettere leragioni creditorie di [OSCURATO:SOCIETA].Si costituiva nel giudizio [OSCURATO:PERSONA], chiedendo il rigetto delle domandeavversarie e la condanna di parte attrice ex art. 96 c.p.c.Giampiero e [OSCURATO:PERSONA] non si costituivano in giudizio e venivano pertantodichiarati contumaci. Con sentenza del 04/06/2020, il Tribunale di Bolognain accoglimento della domanda promossa da [OSCURATO:SOCIETA]. dichiarainefficace nei confronti dell'attrice il contratto di compravendita stipulato il22.02.2018 tra Giampiero e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Avverso la suddetta sentenza, [OSCURATO:PERSONA] proponeva appelloSi costituiva in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA].,Con sentenza del 21/06/2023, la Corte di Appello di Bologna rigettaval’appello proposto.Numero registro generale 2027/2024Numero sezionale 403/2026Numero di raccolta generale 12811/2026Data pubblicazione 05/05/2026Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] a tre motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA]. che a seguito di contratto di cessione del 5agosto 2022 è subentrata a [OSCURATO:SOCIETA]. ex art. 58 del Testo UnicoBancario. Entrambe le parti costituite depositano memorie ex art. 380 bis-1 c.p.c.Le altre parti non svolgono attività processuale in questa sede.Motivi della decisioneCon il primo motivo si deduce la violazione degli artt. 99, 101, 102, 112,132 n. 4, 404 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. e si richiede larimessione a Sezioni Unite ex art. 374, comma 2°, c.p.c.Secondo la ricostruzione in fatto della ricorrente l’immobile oggetto dell’attodi compravendita del [OSCURATO:DATA_NASCITA] sarebbe stato acquistato sulla base di unpreliminare sottoscritto dalla Bugamelli in data 17 dicembre 2017 conEmidia Morisi che, a sua volta, ne era diventata proprietaria anche in virtùdi una sentenza di usucapione emessa a seguito di un giudizio da questaproposto nei confronti dei figli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che non si eranocostituti nel giudizio di usucapione.Questi ultimi, poi, sarebbero diventati nuovamente proprietari dell’immobileper successione legittima della mamma e, dunque, avrebbero stipulatol’atto divenuto inefficace in adempimento del citato preliminare conclusocon la compagna (Bugamelli) di uno dei germani Risi e non per sottrarloall’azione esecutiva del creditore.Con il secondo motivo si lamenta la violazione degli artt. 112, 336, 337,324, 345, e 2909 c.c., in relazione all’art. 360 n. 4, c.p.c. si formula laeccezione di giudicato esterno.La decisione impugnata sarebbe in contrasto con l’opinione di autorevoledottrina e sia con l’orientamento giurisprudenziale della Cassazione,secondo il quale nel giudizio di usucapione il creditore ipotecario che vantala garanzia reale sul bene oggetto di usucapione non è litisconsorteNumero registro generale 2027/2024Numero sezionale 403/2026Numero di raccolta generale 12811/2026Data pubblicazione 05/05/2026necessario ai sensi dell’art. 102 c.p. c . Le parti necessarie del giudizio diusucapione, infatti, sono solo il precedente proprietario ed il nuovoproprietario a titolo originario .Secondo la ricorrente in considerazione del contrasto di giurisprudenza sullaquestione di diritto della necessità o meno di considerare quale litisconsorzionecessario ex art. 102 c.p.c. il creditore ipotecario nei giudizi di usucapioneaventi ad oggetto il diritto di propri età, e considerato che la problematicarappresenta una questione di massima di particolare importanza, chiedeche venga rimessa la decisione alle Sezioni Unite ai sensi dell’art. 374,comma 2°, c.p.c.I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati in quanto connessi,sono inammissibili.In primo luogo, le censure si traducono di fatto in una contestazione inordine alla ricostruzione fattuale della vicenda come operata dal Tribunalee confermata dalla Corte territoriale e consiste in una censura per mancatoesame di fatti storici rilevanti ex art. 360 n. 5 c.p.c.Parte ricorrente si limita a reiterare le tesi sostenute in appello senzaconfrontarsi con la motivazione della Corte territoriale.Pur denunciando, formalmente, ipotetiche violazioni di legge chevizierebbero la sentenza di secondo grado, (perché in contrasto con glistessi limiti morfologici e funzionali del giudizio di legittimità) sollecita aquesta Corte una nuova inammissibile valutazione di risultanze di fatto(ormai definitivamente cristallizzate sul piano processuale) sì come emersenel corso dei precedenti gradi del procedimento, così strutturando il giudiziodi cassazione in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel qualeridiscutere analiticamente tanto il contenuto, ormai consolidatosi, di fattistorici e vicende processuali, quanto l'attendibilità maggiore o minore diquesta o di quella ricostruzione probatoria, quanto ancora le opzioniespresse dal giudice di appello non condivise e per ciò solo censurate al finedi ottenerne la sostituzione con altre più consone ai propri desiderata - quasiNumero registro generale 2027/2024Numero sezionale 403/2026Numero di raccolta generale 12811/2026Data pubblicazione 05/05/2026che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa fosseroancora legittimamente proponibili dinanzi al giudice di legittimità.Al contrario la Corte territoriale ha posto al centro della valutazione deipresupposti dell’azione revocatoria non il preliminare stipulato dalla Morisi,ma il contratto definitivo stipulato dai fratelli Sandro e [OSCURATO:PERSONA],debitori di UnipolRec, negozio giuridico che si è sostituito al preliminare.Il contratto preliminare di vendita di un immobile non produce effettitraslativi e, conseguentemente, non è configurabile quale atto didisposizione del patrimonio, assoggettabile all’azione revocatoria ordinaria.Ha osservato correttamente che l'”eventus damni” per il creditore vaaccertato con riferimento alla stipula del contratto definitivo, mentrel’elemento soggettivo richiesto dall’art. 2901 c.c., in capo all’acquirente vavalutato con riguardo al momento della conclusione del contrattopreliminare, momento in cui si consuma la libera scelta delle parti (Cass. n.17067/19).Poiché l’usucapione determina l’acquisto a titolo originario della proprietàdel fondo, con conseguente estinzione delle iscrizioni pregiudizievoli controil proprietario risultante dai registri immobiliari, i creditori ipotecari, titolaridi diritto reale (di garanzia) sull’immobile oggetto della domanda diusucapione, devono considerarsi litisconsorti necessari del relativo giudizio”(Cass., n. 18185 del 26/6/2023 e Cass. 29325/2019).Il principio deve estendersi al caso del creditore pignoratizio che abbiatrascritto il proprio pignoramento prima della sentenza che accertil’usucapione, in quanto anche in tal caso l’effetto retroattivo dell’usucapionetravolge la trascrizione del pignoramento, con la conseguenza che anche ilcreditore pignoratizio deve essere considerato litisconsorte necessario delgiudizio petitorio.In sostanza, poiché la trascrizione della domanda giudiziale di usucapionecostituisce il discrimine per l'opponibilità, se il pignoramento o l'ipoteca sonoNumero registro generale 2027/2024Numero sezionale 403/2026Numero di raccolta generale 12811/2026Data pubblicazione 05/05/2026trascritti/iscritti prima, nel conflitto con l'usucapiente prevale la posizionedel creditore.Ove si riconoscesse al terzo la possibilità di ottenere una sentenza diusucapione senza che il creditore pignorante possa intervenire quest'ultimovedrebbe limitata la propria garanzia patrimoniale.Pertanto, se il creditore ha trascritto il pignoramento prima che la domandadi usucapione venga trascritta, gli deve essere riconosciuto il diritto apartecipare al processo.Diversamente la sentenza di usucapione non gli sarebbe opponibile.Il fondamento normativo va ravvisato nella norma di cui all'articolo 2915,secondo comma, c.c. ove risulta stabilito che non hanno effetto inpregiudizio del creditore pignorante gli atti e le domande trascritti dopo ilpignoramento.Pertanto, nel caso di specie la madre dei debitori ha agito per l'usucapionedopo che il bene è stato pignorato ed il creditore può vantare il diritto amantenere il bene nella garanzia patrimoniale del debitore, a meno che nonsia parte del giudizio di usucapione che dovesse vederlo soccombente.La corte territoriale ha accertato in fatto, con valutazione non sindacabile inquesta sede, che nel giudizio per usucapione introdotto dalla Morisi, lacreditrice [OSCURATO:PERSONA] non è stata citata, nonostante la trascrizione delpignoramento risultasse dai pubblici registri e la madre dei debitori si fossecostituita sia nel giudizio esecutivo, che in quello di divisione, nella qualitàdi comproprietaria dell’immobile.Di conseguenza, poiché Unipolrec non è stata parte del giudizio petitorio lasentenza non è opponibile nei suoi confronti con efficacia di giudicato.Quanto all’elemento soggettivo la corte territoriale ha accertato che laMorisi, madre dei debitori, costituendosi nel giudizio di divisione, non hacontestato la comproprietà dei figli sull’immobile oggetto di esecuzione,salvo poi introdurre nelle more un separato giudizio per ottenere ladichiarazione di usucapione sull’intero immobile senza citare nel giudizio ilNumero registro generale 2027/2024Numero sezionale 403/2026Numero di raccolta generale 12811/2026Data pubblicazione 05/05/2026creditore procedente ed ottenendo una sentenza favorevole senza alcunreale contraddittorio.Secondo la ragionevole valutazione della corte territoriale, era evidente chele parti del giudizio petitorio, in esecuzione di un preordinato disegno benevidenziato dal giudice di prime cure, avevano sottratto alla garanzia delcreditore il bene immobile, che è formalmente entrato a far parte delpatrimonio della madre, essendo perfettamente a conoscenza del debito deifigli. Successivamente l’usucapiente ha concluso un preliminare a favore diCarla Bugamelli, convivente di [OSCURATO:PERSONA], con l’obbligo a contrarre poi ilrogito definitivo, come in effetti è avvenuto dopo il decesso della Morisi.Con valutazioni in fatto non sindacabili in questa sede la Corte territorialeha rilevato che il predetto meccanismo era volto a sottrarre il bene alcreditore dei convenuti, per mantenerlo di fatto nella disponibilità dellafamiglia, come risulta dalla circostanza che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] residenti proprio nell’immobile in [OSCURATO:PERSONA] in Persiceto e laBugamelli risultava da tempo convivente con [OSCURATO:PERSONA].Prosegue parte ricorrente rilevando che la sentenza impugnata sarebbeillegittima per violazione del giudicato esterno di cui alla sentenza n. 308del 30 gennaio 2018 del Tribunale di Bologna, passata in giudicato.Poiché il giudicato ex art. 2909 c.c. di cui alla sentenza n. 308 del 30 gennaio2018 del Tribunale di Bologna copre il dedotto ed il deducibile sarebbeevidente che l’accertamento della efficacia ed opponibilità della sentenza diusucapione n. 20885/2015 del Tribunale di Bologna nei confronti di UnipolBanca, alla luce soprattutto del rigetto esplicito delle deduzioni ed eccezionisollevate dalla stessa [OSCURATO:PERSONA], ha tra l’altro rilevato d’ufficio in appellola inefficacia ed inopponibilità della sentenza di usucapione nei confrontidell’[OSCURATO:PERSONA] -, si pone contrasto con il giudicato esterno contenuto nellapredetta sentenza n. 308 del 30 gennaio 2018 del Tribunale di Bologna .Anche tale censura è dedotta irritualmente ed è infondata.Numero registro generale 2027/2024Numero sezionale 403/2026Numero di raccolta generale 12811/2026Data pubblicazione 05/05/2026Con riferimento alla eccezione di giudicato parte ricorrente non ha assoltoil relativo onere probatorio.Infatti, affinché il giudicato esterno possa fare stato nel processo ènecessaria la certezza della sua formazione, che deve essere provata, purin assenza di contestazioni, attraverso la produzione della sentenza munitadel relativo attestato di cancelleria (Cass. Sez. 3, 23/08/2018, n. 20974,Rv. 650322 – 01, Cass. Sez. L., 29/11/2017, n. 28515, Rv. 646363 - 01).Infine, una volta affermata la non opponibilità della decisione di usucapioneal creditore [OSCURATO:PERSONA] (oggetto del primo motivo), non rilevano neppuregli eventuali accertamenti espletati in tale pronuncia.Con il terzo motivo si deduce la violazione degli artt. 112, 115, 116, 132 n.4, 404 c.p.c. e 111 Cost., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.cSecondo la ricorrente l’acquirente [OSCURATO:PERSONA] ha stipulato il contrattopreliminare con un terzo estraneo al debito ([OSCURATO:PERSONA]) e pertanto nonsussisterebbero l’elemento oggettivo e quello soggettivo in capoall’acquirente Bugamelli da riferire al momento del contratto preliminare perla revocatoria del contratto definitivo, quantomeno sulla originaria quota dicomproprietà appartenente ad [OSCURATO:PERSONA].In particolare, la quota già di proprietà della Morisi non avrebbepregiudicato la garanzia patrimoniale, dato che tale quota non avrebbepotuto formare oggetto di revocatoria e la domanda al massimo sarebbestata accolta parzialmente nei limiti dell’originaria quota spettante aidebitori dall’eredità del padre [OSCURATO:PERSONA], con la conseguenza che lasentenza impugnata andrebbe cassata ricorrendo l’ipotesi di “revocatoriaparziale degli atti di disposizione”.Il motivo è inammissibile perché si traduce in una richiesta di nuovarivalutazione del materiale probatorio, peraltro nell’ipotesi di cd doppiaconforme.Il motivo pur formalmente riferito ad una reiterata violazione di legge, sirisolve, nella sostanza, in una (ormai del tutto inammissibile) richiesta diNumero registro generale 2027/2024Numero sezionale 403/2026Numero di raccolta generale 12811/2026Data pubblicazione 05/05/2026rivisitazione di fatti e circostanze come definitivamente accertati in sede dimerito.Parte ricorrente, difatti, lungi dal prospettare a questa Corte un vizio dellasentenza rilevante sotto il profilo di cui all'art. 360 n. 3 o n. 4 c.p.c.mediante una specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenutenella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le norme regolatricidella fattispecie astratta applicabile alla vicenda processuale, si volgepiuttosto ad invocare una diversa lettura delle risultanze procedimentali cosìcome accertare e ricostruite dalla Corte territoriale, muovendoall'impugnata sentenza censure del tutto irricevibili, volta che la valutazionedelle risultanze probatorie, al pari della scelta di quelle - fra esse - ritenutepiù idonee a sorreggere la motivazione, postula un apprezzamento di fattoriservato in via esclusiva al giudice di merito il quale, nel porre afondamento del proprio convincimento e della propria decisione una fontedi prova con esclusione di altre, nel privilegiare una ricostruzionecircostanziale a scapito di altre (pur astrattamente sostenibili), non incontraaltro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senzaessere in alcun modo tenuto ad affrontare e discutere ogni singola risultanzaprocessuale, ovvero vincolato a confutare qualsiasi deduzione difensiva.Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favoredel controricorrente, seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spesedel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi 3.200,00 ( di cui euro3.000,00 per onorari ), oltre a spese generali e accessori di legge, in favoredella controricorrente.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, da atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaNumero registro generale 2027/2024Numero sezionale 403/2026Numero di raccolta generale 12811/2026Data pubblicazione 05/05/2026ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloper il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13,se dovuto.Così deciso nella camera di Consiglio della Terza Sezione della CorteSuprema di Cassazione in data 30 gennaio 2026Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]
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