CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29251/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza Corte di appello di Ancona che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di furto aggravato; rilevato che, con il primo motivo, il ricorso deduce il vizio di motivazione in ordine all'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 2), cod. pen.; ritenuto che esso sia inammissibile in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto e in quanto risolventesi nella richiesta di una rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, sollecitando alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete, essendole precluse la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (ex plurimis Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482 - 01); rilevato, altresì, che con il secondo motivo il ricorso contesta la mancata concessione della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale; ritenuto che anch'esso sia inammissibile per manifesta infondatezza, dal momento che la sentenza impugnata, correttamente richiamando la motivazione della sentenza di primo grado secondo i principi cui deve ispirarsi la motivazione per relationem, ha posto a base del rigetto argomentazioni logiche e ineccepibili, esprimendo un giudizio di prognosi sfavorevole sulla futura reiterazione di reati a partire dall'incidenza dell'illecito sulla capacità a delinquere dell'imputato (si veda, in particolare, pag. 7); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 11