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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 25 febbraio 2022

Cassazione n. 42217/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI PALERMOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] (DECEDUTA) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15.

Lette: la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, cit., del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con dichiarazione di estinzione del reato estinto per morte dell'imputata, e per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; le conclusioni scritte del difensore della parte civile Avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è associato alle richieste del P.G., allegando nota spese. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza deliberata in data 03/11/2021, la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Trapani del 15 dicembre 2020, ha così statuito: nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato non doversi procedere in ordine ai reati a lei ascritti in quanto estinti per morte dell'imputata; nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato non doversi procedere in ordine al capo A) (esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose: 08/09/2016) per effetto di un precedente giudicato e in ordine al capo C) (molestie: fino al 08/09/2016), per essere il reato estinto per prescrizione e ha rideterminato la pena per il reato di tentata violazione di domicilio di cui al capo B).

Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Palermo ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la medesima Corte, denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - che erroneamente la sentenza impugnata ha adottata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] le statuizioni indicate, essendo la stessa è ancora in vita, mentre [OSCURATO:PERSONA] è deceduta; al ricorso sono allegati il certificato di esistenza in vita di [OSCURATO:PERSONA] e il certificato di morte intervenuta il 13/07/2021 per Mulè.

Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con dichiarazione di estinzione del reato estinto per morte dell'imputata, e per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

Il difensore della parte civile Avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è associato alle richieste del P.G., allegando nota spese.

Il ricorso è fondato alla luce delle certificazioni allo stesso allegate, sicché: la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] senza rinvio, per essere i reati estinti per morte dell'imputata; nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, limitatamente al capo C), per essere lo stesso estinto per prescrizione, e nel resto con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo.

Al definitivo la liquidazione delle spese sostenute nel presente giudizio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] perche' i reati sono estinti per morte dell'imputata.

Annulla la medesima sentenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] senza rinvio, perche il reato di cui al capo C) e' estinto per prescrizione.

Annulla la stessa sentenza nel resto con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo, cui rimette la liquidazione delle spese del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI PALERMOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] (DECEDUTA) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15. Lette: la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, cit., del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con dichiarazione di estinzione del reato estinto per morte dell'imputata, e per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; le conclusioni scritte del difensore della parte civile Avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è associato alle richieste del P.G., allegando nota spese. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza deliberata in data 03/11/2021, la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Trapani del 15 dicembre 2020, ha così statuito: nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato non doversi procedere in ordine ai reati a lei ascritti in quanto estinti per morte dell'imputata; nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato non doversi procedere in ordine al capo A) (esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose: 08/09/2016) per effetto di un precedente giudicato e in ordine al capo C) (molestie: fino al 08/09/2016), per essere il reato estinto per prescrizione e ha rideterminato la pena per il reato di tentata violazione di domicilio di cui al capo B). Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Palermo ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la medesima Corte, denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - che erroneamente la sentenza impugnata ha adottata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] le statuizioni indicate, essendo la stessa è ancora in vita, mentre [OSCURATO:PERSONA] è deceduta; al ricorso sono allegati il certificato di esistenza in vita di [OSCURATO:PERSONA] e il certificato di morte intervenuta il 13/07/2021 per Mulè. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con dichiarazione di estinzione del reato estinto per morte dell'imputata, e per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Il difensore della parte civile Avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è associato alle richieste del P.G., allegando nota spese. Il ricorso è fondato alla luce delle certificazioni allo stesso allegate, sicché: la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] senza rinvio, per essere i reati estinti per morte dell'imputata; nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, limitatamente al capo C), per essere lo stesso estinto per prescrizione, e nel resto con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo. Al definitivo la liquidazione delle spese sostenute nel presente giudizio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] perche' i reati sono estinti per morte dell'imputata. Annulla la medesima sentenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] senza rinvio, perche il reato di cui al capo C) e' estinto per prescrizione. Annulla la stessa sentenza nel resto con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo, cui rimette la liquidazione delle spese del
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