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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 23 agosto 1997

Cassazione n. 46045/2023

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a seguente ORDINANZA Sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/8/1997 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'11/9/1993 avverso la sentenza emessa il 18/10/2022 dalla Corte di appello di Catania; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con procedura de plano, risultando dagli atti, il cui esame è imposto dalla natura processuale della questione in scrutinio, qual è certamente la verifica officiosa della tempestività del ricorso (argomenta da S.U., n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01), che essi sono stati tardivamente proposti, essendo stati presentati il 3 marzo 2023, ossia oltre il termine di 45 giorni di cui all'art. 585, comma 1 lett. c), cod. proc. pen., decorrente dalla scadenza dei 90 giorni, fissati come termine per il deposito della motivazione all'udienza del 18 ottobre 2022 (termine rispettato, essendo la motivazione della sentenza stata depositata 1'11 gennaio 2023); rilevato che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagaTento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle / ammende.

Così deciso il 31 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il resident

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA Sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/8/1997 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'11/9/1993 avverso la sentenza emessa il 18/10/2022 dalla Corte di appello di Catania; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con procedura de plano, risultando dagli atti, il cui esame è imposto dalla natura processuale della questione in scrutinio, qual è certamente la verifica officiosa della tempestività del ricorso (argomenta da S.U., n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01), che essi sono stati tardivamente proposti, essendo stati presentati il 3 marzo 2023, ossia oltre il termine di 45 giorni di cui all'art. 585, comma 1 lett. c), cod. proc. pen., decorrente dalla scadenza dei 90 giorni, fissati come termine per il deposito della motivazione all'udienza del 18 ottobre 2022 (termine rispettato, essendo la motivazione della sentenza stata depositata 1'11 gennaio 2023); rilevato che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagaTento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle / ammende. Così deciso il 31 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il resident
Sentenza Cassazione n. 46045/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris