CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 09487/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 11931-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 36, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA 2021 RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, 2728 rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 2823/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 11/05/2015 R.G.N. 6339/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. - R.G. 11931/2016 Premesso che 1. La Corte di appello di Roma, giudice del rinvio in forza della sentenza di questa Corte n. 16738/2012, ha respinto - con sentenza n. 2823/2015, depositata I'll maggio 2015 - la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], già dipendente di ente locale transitato ai sensi dell'art. 8 I. 3 maggio 1999, n. 124 nei ruoli del personale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (in prosieguo: MIUR), diretta ad accertare il proprio diritto a vedersi riconoscere nei ruoli dello Stato l'intera anzianità di servizio maturata presso l'ente di provenienza e alla condanna del MIUR al pagamento delle conseguenti differenze di retribuzione. 1.1. La Corte territoriale ha osservato che la sentenza rescindente non aveva accertato in via definitiva il diritto del ricorrente al riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio, ma aveva affermato, sulla scorta dei principi affermati dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza 6 settembre 2011 in causa C-108/10, che il mancato integrale riconoscimento della pregressa anzianità sarebbe stato illegittimo se ed in quanto ne fosse derivato un peggioramento retributivo sostanziale per il lavoratore: peggioramento che, tuttavia, la Corte ha escluso, non avendo il ricorrente fornito adeguati elementi per ritenere che all'atto del trasferimento presso l'Amministrazione scolastica egli avesse subito un serio pregiudizio conseguente all'applicazione di condizioni meno favorevoli. 1.2. La Corte ha rilevato che il ricorrente, non tenendo conto delle ragioni esposte nella sentenza rescindente e dei limiti dell'indagine demandata al giudice del rinvio, non aveva fatto altro che insistere nella pretesa al migliore trattamento retributivo riservato al personale della scuola, aggiungendolo a quello già in godimento presso l'ente locale di provenienza, senza considerare che la sentenza della Corte di Giustizia 6 settembre 2011 in causa C-108/10 aveva chiarito che la Direttiva 77/187/CEE non poteva essere invocata per ottenere un miglioramento delle condizioni retributive o di altre condizioni lavorative in occasione di un trasferimento di impresa; che risultava meramente esplorativa la produzione dei contratti collettivi nazionali della Scuola e degli [OSCURATO:PERSONA] in quanto non accompagnata da allegazioni o deduzioni che dimostrassero un effettivo "peggioramento retributivo sostanziale" e cioè un'effettiva posizione globalmente meno favorevole in conseguenza del trasferimento; che il peggioramento lamentato in relazione alla mancata percezione delle voci accessorie previste dal CCNL degli [OSCURATO:PERSONA] non poteva ritenersi provato: sia perché la sua dimostrazione era stata affidata ad una mera certificazione dell'ente di provenienza, che si era limitato ad un elenco delle voci accessorie erogate senza alcuna specifica indicazione della loro funzione e disciplina; sia perché l'assunto pretendeva di includere nella comparazione anche il compenso per lavoro straordinario, » che è emolumento del tutto eventuale; sia perché nulla era detto dal ricorrente circa il »trattamento economico globalmente percepito dopo il passaggio e, in particolare, con riguardo alle voci accessorie percepite in forza del CCNL [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'Ambrosi, affidandosi a due motivi, assistiti da memoria, e sollevando questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della I. 3 maggio 1999, n. 124 , come interpretato dall'art. 1, c. 218, I. n. 266/2005. 3. Il MIUR ha resistito con controricorso. Rilevato che 4. Con il primo motivo il ricorrente denuncia ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell'art. 8 I. 3 maggio 1999, n. 124, come interpretato dall'art. 1, comma 218, I. n. 266/2005: si duole che la Corte di appello di Roma abbia omesso di pronunciarsi sulla eccepita illegittimità dell'art. 1, comma 218, I. cit. in relazione all'art. 117, comma 1°, Cost., all'art. 6 n. 2 TUE in combinato disposto con l'art. 6 CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo con le decisioni del 7 giugno 2011 (causa Agrati e altri c. Italia), dell'Il dicembre 2012 (causa [OSCURATO:PERSONA] e altri c. Italia) e del 14 gennaio 2014 (causa Montalto e altri c. Italia) e con gli artt. 46, 47 e 52 n. 3 della Carta fondamentale dell'Unione Europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, e abbia comunque violato il principio, secondo il quale le norme CEDU hanno immediata rilevanza nell'ordinamento interno; in sostanza, una volta escluso - peraltro erroneamente - che il lavoratore, all'atto del trasferimento dall'ente locale allo Stato, avesse sofferto un globale peggioramento retributivo sostanziale, la Corte di appello, preso atto della giurisprudenza della Corte EDU successiva alla sentenza 6 settembre 2011 della Corte di Giustizia UE, avrebbe dovuto disapplicare l'art. 1, comma 218, I. n. ~2005 per violazione dell'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. 5. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 8 I. 3 maggio 1999, n. 124, dell'articolo 2112 cod. civ. e della Direttiva 77/187/CEE: deduce che la Corte territoriale, pronunciando in sede di rinvio, aveva errato nel ritenere applicabile la normativa generale dell'articolo 2112 cod. civ. e la Direttiva 77/187/CEE laddove la controversia avrebbe dovuto essere decisa sulla base della disposizione speciale dettata dall'art. 8 della legge n. 124/1999 e secondo i principi di diritto affermati prima dell'intervento della norma di interpretazione autentica di cui all'art. 1, c. 218, I. n. 266/2005 (Cass. n. 4722/2005; nn. 18652-18657/2005; n. 18829/2005); d'altra parte, il tenore letterale del suddetto art. 8 era univoco nel prevedere l'integrale riconoscimento dell'anzianità di servizio all'atto dell'inquadramento nei ruoli ministeriali. Ritenuto che 6. Entrambi i motivi di ricorso non possono trovare accoglimento.- 7. Si deve anzitutto rilevare che il giudice nazionale non può applicare la norma CEDU in 'luogo di quella interna e che, ove ritenga la norma nazionale in contrasto con quella convenzionale (e, quindi, con la Costituzione), deve sollevare la questione di legittimità costituzionale ai sensi dell'art. 117, comma 1°, Cost.: questione sulla quale la Corte costituzionale italiana, su sollecitazione di questa Corte, si è già espressa con la decisione n. 311 del 2009, che, sebbene antecedente alla sentenza 7 giugno 2011 della Corte EDU (Agrati e altri c. Italia), considera i medesimi problemi, prendendo posizione non solo sulla sussistenza nel caso in esame dei "motivi imperativi di interesse generale", ma anche, più in generale, sulla competenza a valutarli. 8. Con tale sentenza sono state, in particolare, ritenute non fondate le questioni di legittimità costituzionale comma 218, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, censurato, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost. ed all'art.6 della CEDU, nella parte in cui, interpretando l'art.8, comma 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124, stabilisce che il personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario statale (ATA) venga inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei corrispondenti ruoli statali, sulla base del trattamento economico complessivo in godimento all'atto del trasferimento. 8.1. In sintesi, si è osservato con tale sentenza che: - la Corte costituzionale aveva già in passato affermato che l'inquadramento stipendiale nei ruoli statali del personale ATA in ragione del maturato economico costituiva una delle possibili varianti di lettura della norma interpretata e che non poteva essersi formato un legittimo affidamento con riferimento al trattamento retributivo derivante dalla valutazione dell'intera anzianità maturata presso gli enti di provenienza, sia per il tipo di interpretazione adottata in sede di contrattazione collettiva, sia per il richiamo espresso al principio dell'invarianza della spesa in sede di primo inquadramento del personale proveniente dagli enti locali; - avendo la Corte di Strasburgo ritenuto che il principio dello Stato di diritto e la nozione di processo equo sanciti dall'art. 6 della Convenzione vietano l'interferenza del legislatore nell'amministrazione della giustizia destinata a influenzare l'esito di controversie in atto, ma non vietano in senso assoluto interventi retroattivi dei legislatori nazionali, doveva escludersi la sussistenza di un principio secondo cui la necessaria incidenza delle norme retroattive sui procedimenti in corso si porrebbe automaticamente in contrasto con la Convenzione europea; - nella specie, il legislatore non aveva travalicato i limiti fissati dalla CEDU, poiché la vicenda normativa in esame non solo non aveva determinato una reformatio in malam partem di una situazione patrimoniale in precedenza acquisita, ma si era dimostrata coerente con l'esigenza di armonizzare situazioni lavorative tra loro differenziate all'origine, conformemente al principio di parità di trattamento di situazioni analoghe nei rapporti di lavoro pubblico; - in conclusione, ricorrevano più di una di quelle ragioni imperative di interesse generale che consentono, nel rispetto dell'art. 6 CEDU, interventi retroattivi: in primis, emergeva dalla norma censurata l'esigenza di ristabilire una delle possibili direzioni dell'originaria intenzione del legislatore; inoltre, l'intervento •normativo de quo non aveva vanificato del tutto i diritti sorti ed acquisiti sulla base della legge interpretata; infine, era evidente la conformità di tale interpretazione con la finalità di garantire una generale perequazione di tutti i lavoratori del comparto scuola (Corte cost. n. 311 del 2009). 9. D'altra parte, le sentenze successive della Corte EDU non hanno innovato il quadro della vicenda già apprezzato da questa Corte, che ha ritenuto costantemente (cfr. fra le tante, Cass. n. 7859/2019; Cass. n. 4437/2019; Cass. n. 3016/2018) non fondata la questione di legittimità costituzionale della normativa di interpretazione autentica, sul rilievo che il giudice delle leggi, affermata la propria competenza a compiere la valutazione, ha già ritenuto sussistenti imperativi motivi di interesse generale che, secondo la stessa Corte di Strasburgo, permettono al legislatore di intervenire sul processo in corso. 10. Con riferimento al secondo motivo, deve rilevarsi che la sentenza rescindente ha accolto l'impugnazione del ricorrente sulla base dei principi enunciati dalla Corte di Giustizia Europea nella sentenza del 6 settembre 2011 in causa C-108/10 ed ha demandato al giudice del rinvio di «decidere la controversia nel merito, verificando la sussistenza, o meno, di un peggioramento retributivo sostanziale all'atto del trasferimento», dettando al riguardo i criteri in base ai quali procedere a tale verifica (confronto con le condizioni immediatamente antecedenti al trasferimento dello stesso lavoratore trasferito; sussistenza di un "peggioramento retributivo sostanziale"; necessità di un confronto "globale" e, pertanto, non limitato allo specifico istituto). 11. Il giudice del rinvio nella definizione della controversia ha compiuto l'accertamento demandato, svolgendo i rilievi già richiamati sub 1.1. e 1.2.: accertamento non censurato dal ricorrente, il quale, insistendo sul rilievo decisivo della disapplicazione dell'articolo 1, comma 218, legge n. 266/2005 e sulla valorizzazione ai fini della decisione dell'art. 8 della I. n. 124/1999, finisce sostanzialmente per sollecitare una revisione del principio di diritto affermato nella sentenza rescindente. 12. A norma dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ., l'enunciazione del principio di diritto vincola il giudice di rinvio che ad esso deve uniformarsi, con conseguente preclusione della possibilità di rimettere in discussione questioni, di fatto o di diritto, che siano il presupposto di quella decisione, non essendo consentito in sede di rinvio sindacare l'esattezza del principio affermato dal giudice di legittimità (cfr. fra le tante Cass. n. 11290/1999; Cass. n. 16518/2004; Cass. n. 23169/2006; Cass. n. 17353/2010; Cass. n. 1995/2015). 13. Dalla irretrattabilità del principio di diritto discende che la Corte di Cassazione, nuovamente investita del ricorso avverso la sentenza pronunziata dal giudice di merito, deve giudicare muovendo dalla regula iurís in precedenza enunciata, perché l'efficacia vincolante, che si estende anche alle premesse logico-giuridiche della decisione adottata " oggetto di giudicato implicito interno (Cass. n. 17353/2010; Cass. n. 20981/2015), viene 'meno solo qualora la norma, in epoca successiva alla pubblicazione della pronuncia rescindente, sia stata dichiarata costituzionalmente illegittima ovvero sia divenuta inapplicabile per effetto di ius superveniens (cfr. fra le tante Cass. n. 20128/2013; Cass.n. 13873/2012; Cass. n. 17442/2006). 14. Tali ultime condizioni non ricorrono nel caso di specie, perché il quadro normativo è rimasto immutato rispetto a quello apprezzato dalla sentenza rescindente, che ha con chiarezza indicato i limiti del giudizio di rinvio, subordinando l'accoglimento (o il rigetto) dell'originaria domanda all'esito di uno specifico accertamento di fatto, effettuato dalla Corte territoriale in senso sfavorevole alla pretesa del ricorrente. 15. La riproposta questione di legittimità costituzionale della I. n. 266/2005 è stata già ritenuta manifestamente infondata da questa Corte (Cass. n. 4049/2013 e, fra le più recenti, Cass. n. 6780, n. 7053 e n. 7698 del 2018), pur apprezzando le pronunce della Corte EDU successive alla sentenza della Corte costituzionale n. 311/2009, in quanto il Giudice delle leggi, nell'escludere la violazione dell'art. 117 Cost. per contrasto dell'art. 1, comma 218, I. n. 266/2005 con l'art. 6 CEDU, ha ritenuto sussistenti i "motivi imperativi di interesse generale", valorizzati anche dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, ed ha evidenziato che la decisione al riguardo implica una valutazione sistematica di profili costituzionali, politici, economici, amministrativi e sociali, che la Convenzione europea lascia alla competenza degli Stati contraenti, e, quindi, un bilanciamento di interessi che può essere compiuto solo dalla Corte costituzionale (principio poi ribadito da Corte cost. n. 264/2012 e da Corte cost. n. 166/2017). 16. In definitiva, il ricorso deve essere respinto. 17. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. 18. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, L n. 228/2012 (che ha aggiunto il comma 1 -quater all'art. 13 D.P.R. n. 115/2002) - della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Sez. U n. 4315/2020). P.Q.M. La Corte respinge il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, D.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore ' importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma nell'adunanza camerate del 23 settembre 2021. Il Presidente (dott