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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 18 maggio 2022

Cassazione n. 16048/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 28676-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 00249230707, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 28676/2021 Numero sezionale 4628/2022 Numero di raccolta generale 16048/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 - resistente - per regolamento di competenza avverso l'ordinanza n. cron. 821/2021 del TRIBUNALE di AVELLINO, depositata il 19/10/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che conclude chiedendo alla Corte di Cassazione, riunita in camera di consiglio, di rigettare il ricorso per regolamento di competenza, nonché di accertare e dichiarare la competenza del Tribunale di Napoli, con ordine di prosecuzione del giudizio dinanzi al predetto giudice.

Fatti di causa Il Tribunale di Avellino ha dichiarato la propria incompetenza in relazione all’istanza di fallimento avanzata dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., per essere competente il Tribunale di Napoli quale sede della sezione specializzata in materia di imprese.

Ha ritenuto la destinataria in possesso dei requisiti indicati dall’art. 2 d.lgs. n. 270 del 1999, con conseguente soggezione dell’accertamento dell’insolvenza alla speciale disciplina sancita dagli artt. 27 e 350 del d.lgs. 14 del 2019 (breviter CCII).

L’[OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la decisione con regolamento di competenza, ritenendola viziata in ordine alla Ric. 2021 n. 28676 sez.

M1 - ud. 04-05-2022 -2- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 28676/2021 Numero sezionale 4628/2022 Numero di raccolta generale 16048/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 valutazione del requisito di cui al d.lgs. n. 270 del 1999, art. 2, primo comma, lett. b).

A suo dire tale requisito sarebbe stato considerato in una prospettiva diversa dall’accertamento delle risultanze del bilancio, mediante acritica adesione a una relazione di consulenza del pubblico ministero.

La società [OSCURATO:PERSONA] ha replicato con memoria ex art. 47 cod. proc. civ.

La ricorrente ha depositato una memoria.

Ragioni della decisione

I. - Questa Corte ha ricostruito il sistema della competenza involto dalle recenti modifiche normative dettate dal CCII (per la parte già in vigore), sottolineando (v. in motivazione Cass. n. 19618-21) che, ai fini dell'accertamento dello stato di insolvenza delle imprese soggette (in particolare) al d.lgs. n. 270 del 1999 (cd. legge Prodi-bis), è competente, in base all’art. 3 del d.lgs. cit. novellato dall’art. 350 del CCII, il tribunale di cui all'art. 27, primo comma, del medesimo CCII, e cioè il tribunale sede delle sezioni specializzate in materia di impresa, anziché (com’era nella versione originaria) il tribunale del luogo in cui l'impresa ha la sede principale.

L’art. 2 del d.lgs. n. 270 del 1999 è da questo punto di vista considerato come base di riferimento della competenza in ordine all’accertamento dello stato di insolvenza delle imprese a esso soggette.

Tale principio va confermato.

II. - L’art. 2, primo comma, del d.lgs. n. 270 del 1999 prevede che “possono essere ammesse Ric. 2021 n. 28676 sez.

M1 - ud. 04-05-2022 -3- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 28676/2021 Numero sezionale 4628/2022 Numero di raccolta generale 16048/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 all'amministrazione straordinaria, (..) le imprese, anche individuali, soggette alle disposizioni sul fallimento che hanno congiuntamente i seguenti requisiti: a) un numero di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiore a duecento da almeno un anno, b) debiti per un ammontare complessivo non inferiore ai due terzi tanto del totale dell'attivo dello stato patrimoniale che dei ricavi provenienti dalle vendite e dalle prestazioni dell'ultimo esercizio”.

Nella concreta fattispecie non è contestato che esista, quanto alla debitrice, il primo requisito, relativo al numero dei lavoratori subordinati.

Si discute invece del secondo, poiché la ricorrente assume che il tribunale di Avellino, al fine di rilevare proporzionalmente il requisito patrimoniale, abbia fatto leva su una relazione di consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero per pervenire alla dichiarazione di fallimento, e non invece su un vero accertamento desunto dalle risultanze dell’ultimo bilancio.

III. - L’affermazione nella quale si compendia il ricorso non è conducente perché si scontra con le caratteristiche funzionali della valutazione che rileva in funzione della competenza.

Dall’art. 38 cod. proc. civ. si ricava la regola generale secondo la quale le questioni che riguardano la competenza non pregiudicano la decisione di merito.

Ciò vuol dire che gli elementi che fondano la competenza sono decisi sempre e solo in funzione della competenza.

Ric. 2021 n. 28676 sez.

M1 - ud. 04-05-2022 -4- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 28676/2021 Numero sezionale 4628/2022 Numero di raccolta generale 16048/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 Tanto si suole esprimere dicendo che la sentenza del giudice del merito che statuisca unicamente sulla competenza, anche se esamina e decide questioni di merito ai limitati fini della negazione o individuazione della competenza, non contiene, né esplicitamente né implicitamente, alcuna pronuncia di merito suscettibile di passare in cosa giudicata.

La sentenza di incompetenza dà luogo a giudicato soltanto formale, non preclude, cioè, al giudice dichiarato competente l'esame e l'eventuale applicazione, per la decisione di merito, di norme di diritto sostanziale finanche in contrasto con le premesse della sentenza sulla competenza (v.

Cass. n. 7775-04, Cass. n. 25144-14, Cass. n. 6970-18, Cass. n. 19472-19).

IV. - A tali principi non si sottrae la statuizione sulla competenza adottata in relazione all’istanza per dichiarazione di fallimento.

Il tribunale di Avellino, nel valutare l’esistenza del requisito per l’ammissione di [OSCURATO:PERSONA] all’amministrazione straordinaria, ha operato nei limiti di quanto necessario ai fini della competenza, ferma restando ogni successiva valutazione del tribunale di Napoli in ordine all’effettivo riscontro di quei medesimi requisiti - con caratteristiche di decisorietà (e quindi di accertamento pleno iure) – per l’eventuale effettiva ammissione, o meno, della società debitrice alla procedura.

V. - La competenza spetta, in effetti, al tribunale di Napoli, poiché la valutazione del materiale acquisito in occasione dell’istruttoria prefallimentare rende ben Ric. 2021 n. 28676 sez.

M1 - ud. 04-05-2022 -5- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 28676/2021 Numero sezionale 4628/2022 Numero di raccolta generale 16048/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 plausibile e congrua, nel senso sopra precisato, la conclusione sostenuta dal provvedimento impugnato.

Ne emerge una argomentata riconsiderazione dei dati di bilancio di [OSCURATO:PERSONA], a fronte della previsione normativa avente come base non (più) il “bilancio” in sé e per sé (come previsto dalla l. n. 95 del 1979, cd.

Legge Prodi), bensì il “risultato dell’ultimo esercizio”.

Il generale riferimento a tale “risultato” rende legittima la valutazione dei requisiti patrimoniali su base sostanziale, con supporto probatorio diverso dal bilancio in sé considerato.

Consente infatti al tribunale di svolgere l’accertamento - ai fini della competenza - sulla scorta di dati documentali di diverso segno, sia ove la società non abbia presentato una situazione patrimoniale economica e finanziaria aggiornata, sia ove il “risultato di esercizio” risulti – come nella specie - differente da quello attestato nel bilancio in forza di altre emergenze.

VI. - L’accertamento del requisito di cui all’art. 2, primo comma, lett. b), del d.lgs. n. 270 del 1999, in quanto fondato su un nesso proporzionale tra l’indebitamento e l’ammontare dell’attivo e dei ricavi, può rimanere ancorato a una valutazione in concreto anche indipendentemente dai dati contabili forniti dalla debitrice, essendo dal legislatore disciplinato come elemento indicativo della dimensione dell’impresa e della dimensione del dissesto.

Il che vuol dire che il giudice investito dell’istanza di fallimento può apprezzare i livelli della proporzione anche disattendendo il dato di bilancio.

Ric. 2021 n. 28676 sez.

M1 - ud. 04-05-2022 -6- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 28676/2021 Numero sezionale 4628/2022 Numero di raccolta generale 16048/2022 Data pubblicazione 18/05/2022

VII. - Proprio questo ha fatto il tribunale di Avellino, riconsiderando il rapporto tra attivo e passivo nel senso di una sensibile riduzione del primo tale da determinare, in base agli elementi offerti dalla consulenza del pubblico ministero, il verosimile superamento della soglia minima stabilita dalla legge.

La valutazione è, da un lato, congruamente motivata ed è, dall’altro, immune da errori di diritto.

Né la ricorrente ha specificato, d’altronde, quali diversi elementi – oltre a quello identificato dal dato formale - avrebbero dovuto considerarsi tali da smentire la conclusione ottenuta in base alle risultanze della citata consulenza.

La competenza va quindi attribuita al tribunale di Napoli. p.q.m.

La Corte dichiara la competenza del tribunale di Napoli, il quale provvederà anche sulle spese del regolamento.

Deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 maggio 2022.

Il Presidente dott. [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 28676 sez.

M1 - ud. 04-05-2022 -7- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 28676-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 00249230707, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 28676/2021 Numero sezionale 4628/2022 Numero di raccolta generale 16048/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 - resistente - per regolamento di competenza avverso l'ordinanza n. cron. 821/2021 del TRIBUNALE di AVELLINO, depositata il 19/10/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che conclude chiedendo alla Corte di Cassazione, riunita in camera di consiglio, di rigettare il ricorso per regolamento di competenza, nonché di accertare e dichiarare la competenza del Tribunale di Napoli, con ordine di prosecuzione del giudizio dinanzi al predetto giudice. Fatti di causa Il Tribunale di Avellino ha dichiarato la propria incompetenza in relazione all’istanza di fallimento avanzata dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., per essere competente il Tribunale di Napoli quale sede della sezione specializzata in materia di imprese. Ha ritenuto la destinataria in possesso dei requisiti indicati dall’art. 2 d.lgs. n. 270 del 1999, con conseguente soggezione dell’accertamento dell’insolvenza alla speciale disciplina sancita dagli artt. 27 e 350 del d.lgs. 14 del 2019 (breviter CCII). L’[OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la decisione con regolamento di competenza, ritenendola viziata in ordine alla Ric. 2021 n. 28676 sez. M1 - ud. 04-05-2022 -2- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 28676/2021 Numero sezionale 4628/2022 Numero di raccolta generale 16048/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 valutazione del requisito di cui al d.lgs. n. 270 del 1999, art. 2, primo comma, lett. b). A suo dire tale requisito sarebbe stato considerato in una prospettiva diversa dall’accertamento delle risultanze del bilancio, mediante acritica adesione a una relazione di consulenza del pubblico ministero. La società [OSCURATO:PERSONA] ha replicato con memoria ex art. 47 cod. proc. civ. La ricorrente ha depositato una memoria. Ragioni della decisione I. - Questa Corte ha ricostruito il sistema della competenza involto dalle recenti modifiche normative dettate dal CCII (per la parte già in vigore), sottolineando (v. in motivazione Cass. n. 19618-21) che, ai fini dell'accertamento dello stato di insolvenza delle imprese soggette (in particolare) al d.lgs. n. 270 del 1999 (cd. legge Prodi-bis), è competente, in base all’art. 3 del d.lgs. cit. novellato dall’art. 350 del CCII, il tribunale di cui all'art. 27, primo comma, del medesimo CCII, e cioè il tribunale sede delle sezioni specializzate in materia di impresa, anziché (com’era nella versione originaria) il tribunale del luogo in cui l'impresa ha la sede principale. L’art. 2 del d.lgs. n. 270 del 1999 è da questo punto di vista considerato come base di riferimento della competenza in ordine all’accertamento dello stato di insolvenza delle imprese a esso soggette. Tale principio va confermato. II. - L’art. 2, primo comma, del d.lgs. n. 270 del 1999 prevede che “possono essere ammesse Ric. 2021 n. 28676 sez. M1 - ud. 04-05-2022 -3- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 28676/2021 Numero sezionale 4628/2022 Numero di raccolta generale 16048/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 all'amministrazione straordinaria, (..) le imprese, anche individuali, soggette alle disposizioni sul fallimento che hanno congiuntamente i seguenti requisiti: a) un numero di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiore a duecento da almeno un anno, b) debiti per un ammontare complessivo non inferiore ai due terzi tanto del totale dell'attivo dello stato patrimoniale che dei ricavi provenienti dalle vendite e dalle prestazioni dell'ultimo esercizio”. Nella concreta fattispecie non è contestato che esista, quanto alla debitrice, il primo requisito, relativo al numero dei lavoratori subordinati. Si discute invece del secondo, poiché la ricorrente assume che il tribunale di Avellino, al fine di rilevare proporzionalmente il requisito patrimoniale, abbia fatto leva su una relazione di consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero per pervenire alla dichiarazione di fallimento, e non invece su un vero accertamento desunto dalle risultanze dell’ultimo bilancio. III. - L’affermazione nella quale si compendia il ricorso non è conducente perché si scontra con le caratteristiche funzionali della valutazione che rileva in funzione della competenza. Dall’art. 38 cod. proc. civ. si ricava la regola generale secondo la quale le questioni che riguardano la competenza non pregiudicano la decisione di merito. Ciò vuol dire che gli elementi che fondano la competenza sono decisi sempre e solo in funzione della competenza. Ric. 2021 n. 28676 sez. M1 - ud. 04-05-2022 -4- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 28676/2021 Numero sezionale 4628/2022 Numero di raccolta generale 16048/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 Tanto si suole esprimere dicendo che la sentenza del giudice del merito che statuisca unicamente sulla competenza, anche se esamina e decide questioni di merito ai limitati fini della negazione o individuazione della competenza, non contiene, né esplicitamente né implicitamente, alcuna pronuncia di merito suscettibile di passare in cosa giudicata. La sentenza di incompetenza dà luogo a giudicato soltanto formale, non preclude, cioè, al giudice dichiarato competente l'esame e l'eventuale applicazione, per la decisione di merito, di norme di diritto sostanziale finanche in contrasto con le premesse della sentenza sulla competenza (v. Cass. n. 7775-04, Cass. n. 25144-14, Cass. n. 6970-18, Cass. n. 19472-19). IV. - A tali principi non si sottrae la statuizione sulla competenza adottata in relazione all’istanza per dichiarazione di fallimento. Il tribunale di Avellino, nel valutare l’esistenza del requisito per l’ammissione di [OSCURATO:PERSONA] all’amministrazione straordinaria, ha operato nei limiti di quanto necessario ai fini della competenza, ferma restando ogni successiva valutazione del tribunale di Napoli in ordine all’effettivo riscontro di quei medesimi requisiti - con caratteristiche di decisorietà (e quindi di accertamento pleno iure) – per l’eventuale effettiva ammissione, o meno, della società debitrice alla procedura. V. - La competenza spetta, in effetti, al tribunale di Napoli, poiché la valutazione del materiale acquisito in occasione dell’istruttoria prefallimentare rende ben Ric. 2021 n. 28676 sez. M1 - ud. 04-05-2022 -5- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 28676/2021 Numero sezionale 4628/2022 Numero di raccolta generale 16048/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 plausibile e congrua, nel senso sopra precisato, la conclusione sostenuta dal provvedimento impugnato. Ne emerge una argomentata riconsiderazione dei dati di bilancio di [OSCURATO:PERSONA], a fronte della previsione normativa avente come base non (più) il “bilancio” in sé e per sé (come previsto dalla l. n. 95 del 1979, cd. Legge Prodi), bensì il “risultato dell’ultimo esercizio”. Il generale riferimento a tale “risultato” rende legittima la valutazione dei requisiti patrimoniali su base sostanziale, con supporto probatorio diverso dal bilancio in sé considerato. Consente infatti al tribunale di svolgere l’accertamento - ai fini della competenza - sulla scorta di dati documentali di diverso segno, sia ove la società non abbia presentato una situazione patrimoniale economica e finanziaria aggiornata, sia ove il “risultato di esercizio” risulti – come nella specie - differente da quello attestato nel bilancio in forza di altre emergenze. VI. - L’accertamento del requisito di cui all’art. 2, primo comma, lett. b), del d.lgs. n. 270 del 1999, in quanto fondato su un nesso proporzionale tra l’indebitamento e l’ammontare dell’attivo e dei ricavi, può rimanere ancorato a una valutazione in concreto anche indipendentemente dai dati contabili forniti dalla debitrice, essendo dal legislatore disciplinato come elemento indicativo della dimensione dell’impresa e della dimensione del dissesto. Il che vuol dire che il giudice investito dell’istanza di fallimento può apprezzare i livelli della proporzione anche disattendendo il dato di bilancio. Ric. 2021 n. 28676 sez. M1 - ud. 04-05-2022 -6- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 28676/2021 Numero sezionale 4628/2022 Numero di raccolta generale 16048/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 VII. - Proprio questo ha fatto il tribunale di Avellino, riconsiderando il rapporto tra attivo e passivo nel senso di una sensibile riduzione del primo tale da determinare, in base agli elementi offerti dalla consulenza del pubblico ministero, il verosimile superamento della soglia minima stabilita dalla legge. La valutazione è, da un lato, congruamente motivata ed è, dall’altro, immune da errori di diritto. Né la ricorrente ha specificato, d’altronde, quali diversi elementi – oltre a quello identificato dal dato formale - avrebbero dovuto considerarsi tali da smentire la conclusione ottenuta in base alle risultanze della citata consulenza. La competenza va quindi attribuita al tribunale di Napoli. p.q.m. La Corte dichiara la competenza del tribunale di Napoli, il quale provvederà anche sulle spese del regolamento. Deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 maggio 2022. Il Presidente dott. [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 28676 sez. M1 - ud. 04-05-2022 -7- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6
Sentenza Cassazione n. 16048/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris