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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 febbraio 2026

Cassazione n. 06530/2026

Testo disponibile della fonte

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ENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] C. [OSCURATO:PERSONA] (p. iva 0237344087), in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) quali soci, rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrenti – avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, n. 4171/2023, depositata in data 11/05/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/02/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con separati ricorsi la [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. (ora [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. in liquidazione) e i soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnavano, dinanzi alla Commissione tributaria Oggetto: Spese di sponsorizzazioneex art. 90, co. 8, l. n. 289/2002 - Presunzione legale assoluta circa la natura di spese di pubblicità -Condizioni. provinciale di Catania, rispettivamente gli avvisi di accertamento n.

TYS02FE00023/2019, n.

TYS01PF01924/2019 e n.

TYS01PF01922/2019, con i quali l’Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione, tra l’altro, i costi relativi a sponsorizzazioni sportive, ritenuti indeducibili, contestando alla società una maggiore imposta a titolo di Irap e Iva per l’anno 2015 ed ai soci un maggior reddito ai fini Irpef da partecipazione alla società per la medesima annualità.

I ricorrenti deducevano: a) la violazione dell’art. 90, comma 8, della legge n. 289/2002 in relazione alla “presunzione legale assoluta” della natura pubblicitaria, e non di rappresentanza, dei costi; b) la violazione e falsa applicazione dell’art. 109, comma 5, t.u.i.r. e l’illegittimità dei rilievi nn. 2 e 3 dell’avviso di accertamento, in relazione al requisito di inerenza contestato dall’Ufficio per i costi di consulenza legale (pari ad euro 12.480,00) e di sponsorizzazione (pari ad euro 185.000,00); c) la violazione e falsa applicazione dell’art. 19 d.P.R. n. 633/1972 per l’illegittimità del recupero ai fini Iva; d) la violazione degli artt. 10 e 12, comma 7, della legge n. 212/2000.

La CTP, riuniti i ricorsi della società contribuente e della socia Pumo, li accoglieva limitatamente alla deduzione dei costi di sponsorizzazione corrisposti ad associazioni sportive dilettantistiche per l’importo di euro 185.000,00.

La medesima CTP, con separata sentenza, accoglieva negli stessi termini il ricorso del socio Rielo.

2. L’Agenzia delle entrate impugnava entrambe le sentenze di primo grado dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Sicilia (poi divenuta Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, di seguito solo CGT-2), la quale, riuniti i gravami, li rigettava entrambi, ritenendo dimostrati tutti i presupposti per l’operatività della presunzione legale assoluta di cui all’art. 90, comma 8, della legge n. 289/2002.

3. Avverso la decisione della CGT-2 ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate, affidandosi a due motivi.

I contribuenti resistono con controricorso.

È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il [OSCURATO:DATA_NASCITA].

In data 22/01/2026 i controricorrenti hanno depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con i due motivi proposti, congiuntamente articolati, si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 90 della legge n. 289/2002, in rapporto all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., nonché la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132, primo comma, n. 4, c.p.c. e dell’art. 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. n. 546/1992, nonché dell’art. 111 Cost., in rapporto all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

Secondo l’Ufficio, la CGT-2 ha erroneamente sostenuto che risultavano «provati (ed incontestati) gli ulteriori presupposti di legge enucleati dalla Suprema Corte, poiché il corrispettivo versato è inferiore a 200.000 Euro (specificatamente di Euro 185.000) e poiché l'associazione sportiva ha effettivamente portato sulla maglia il simbolo della società e negli striscioni (si vedano gli allegati di primo grado)», sebbene, in realtà, non fosse stato provato uno dei requisiti di cui al citato comma 8 dell’art. 90 della legge n. 289/2002, ossia che il soggetto sponsorizzato avesse effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale.

In particolare, il contratto concluso con l’[OSCURATO:PERSONA] Gravina consentiva alla società contribuente «l’esposizione di un logo in alcuni palazzetti a Catania, lo sfruttamento dell’immagine sponsorizzata per qualsiasi tipo di campagna pubblicitaria anche televisiva, inclusa la partecipazione dei componenti della squadra a trasmissioni televisive, interviste, meeting, etc».

Tuttavia, come rilevato a pagina 29 del p.v.c., a fronte di quanto sopra la società contribuente si era limitata a fornire «n. 7 rilievi fotografici che afferiscono manifestazioni/pose tenute dalla [OSCURATO:PERSONA] A.D. (senza che sia possibile risalire a quale evento/gara/stagione afferiscano) ed una brochure informativa realizzata dallo [OSCURATO:PERSONA] A.D. con il fine di presentare la propria realtà agonistica».

In relazione, invece, all’altro ente, ossia l’[OSCURATO:PERSONA], risultavano prodotti esclusivamente «n. 2 rilievi fotografici che riprendono una piscina, ai bordi della quale si vedono alcuni striscioni pubblicitari» (pagina 27 del p.v.c.).

Inoltre, la società contribuente ha sostenuto ulteriori costi per l’acquisto di “coprimaglie da basket” (pagina 28 del p.v.c.), e ciò a dimostrazione dalla mancanza di qualsiasi attività di promozione posta in essere dall’ente interessato.

In sostanza, la CGT-2 ha emesso una sentenza affetta dal vizio di "omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione", non essendo la motivazione – all’evidenza - sufficiente a cogliere nel dettaglio le fonti dalle quali i giudici d’appello hanno tratto il proprio convincimento.

2. I due motivi, da esaminare congiuntamente stante la connessione tra gli stessi, sono infondati.

3. L'art. 90, comma 8, della legge n. 289/2002, nella formulazione ratione temporis vigente, dispone che « Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell'articolo 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

4. In ordine all’interpretazione di tale disposizione, questa Corte ha statuito che la stessa, in tema di spese di sponsorizzazione, fissa una presunzione assoluta di inerenza e congruità delle sponsorizzazioni rese a favore di imprese sportive dilettantistiche laddove i corrispettivi erogati siano destinati alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante e sia riscontrata, a fronte dell'erogazione, una specifica attività del beneficiario della medesima, consentendo, di conseguenza, di ritenere integralmente deducibili tali spese dal reddito del soggetto sponsor (Cass.14/02/2023, n. 4612).

In sostanza, le spese di sponsorizzazione di cui all'art. 90, comma 8, della legge n. 289/2002, sono assistite da una "presunzione legale assoluta" circa la loro natura pubblicitaria, e non di rappresentanza, a condizione che: a) il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica; b) sia rispettato il limite quantitativo di spesa; c) la sponsorizzazione miri a promuovere l'immagine ed i prodotti dello sponsor; d) il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale (Cass. 07/06/2017, n. 14232).

Tale presunzione, inoltre, opera in virtù della sola ricorrenza dei presupposti previsti dalla norma, senza che rilevino, pertanto, requisiti ulteriori, come la non antieconomicità o incongruità della spesa (Cass.06/04/2017, n. 8981; Cass. 19/01/2018, n. 1420; Cass. 30/05/2018, n. 13508; Cass. 06/05/2020, n. 8540; Cass. 27/07/2021, n. 21452; Cass.09/07/2024, n. 18726).

5. Nel caso di specie, la CGT-2 si è attenuta ai predetti principi, avendo espressamente richiamato i precedenti di questa Corte e proceduto, quindi, alla valutazione delle risultanze istruttorie, all’esito della quale ha appurato che «l'associazione sportiva ha effettivamente portato sulla maglia il simbolo della società e negli striscioni (si vedano gli allegati di primo grado)», ossia che il soggetto sponsorizzato aveva effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale.

Trattasi di valutazione di merito congruamente motivata con il richiamo ai documenti allegati al ricorso originario dei contribuenti, ossia i rilievi fotografici e la brochure informativa, da cui era desumibile l’attività promozionale svolta, non essendo rilevanti, per quanto già detto, la congruità e l’economicità delle prestazioni rese nell’ambito del rapporto sinallagmatico, bensì solo l’effettiva esecuzione dell’attività di sponsorizzazione.

6. In effetti, sotto l’apparente denuncia della violazione di legge, l’Ufficio contesta accertamenti e valutazioni di fatto compiuti dal giudice d’appello, che si risolvono nella contestazione della valorizzazione degli elementi istruttori, ossia in una richiesta di rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, riesame però estraneo alla natura ed alla finalità del giudizio di legittimità (Cass., Sez.

U., 27/12/2019, n. 34476; Cass. 21/12/2022, n. 37382).

7. Alla luce di quanto esposto, deve ritenersi del tutto infondata anche la doglianza inerente all’asserita anomalia motivazionale, avendo la CGT-2 chiaramente esposto le ragioni poste a fondamento della propria decisione, in senso conforme alla giurisprudenza di legittimità.

8. In definitiva, il ricorso va rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese giudiziali, liquidate come in dispositivo.

Poiché risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. n. 115/2002.

P.Q.M rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese giudiziali, che liquida complessivamente in euro 7.600,00 per compenso, oltre 15% per le spese generali, euro 200,00 per esborsi, ed acces

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] C. [OSCURATO:PERSONA] (p. iva 0237344087), in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) quali soci, rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrenti – avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, n. 4171/2023, depositata in data 11/05/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/02/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con separati ricorsi la [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. (ora [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. in liquidazione) e i soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnavano, dinanzi alla Commissione tributaria Oggetto: Spese di sponsorizzazioneex art. 90, co. 8, l. n. 289/2002 - Presunzione legale assoluta circa la natura di spese di pubblicità -Condizioni. provinciale di Catania, rispettivamente gli avvisi di accertamento n. TYS02FE00023/2019, n. TYS01PF01924/2019 e n. TYS01PF01922/2019, con i quali l’Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione, tra l’altro, i costi relativi a sponsorizzazioni sportive, ritenuti indeducibili, contestando alla società una maggiore imposta a titolo di Irap e Iva per l’anno 2015 ed ai soci un maggior reddito ai fini Irpef da partecipazione alla società per la medesima annualità. I ricorrenti deducevano: a) la violazione dell’art. 90, comma 8, della legge n. 289/2002 in relazione alla “presunzione legale assoluta” della natura pubblicitaria, e non di rappresentanza, dei costi; b) la violazione e falsa applicazione dell’art. 109, comma 5, t.u.i.r. e l’illegittimità dei rilievi nn. 2 e 3 dell’avviso di accertamento, in relazione al requisito di inerenza contestato dall’Ufficio per i costi di consulenza legale (pari ad euro 12.480,00) e di sponsorizzazione (pari ad euro 185.000,00); c) la violazione e falsa applicazione dell’art. 19 d.P.R. n. 633/1972 per l’illegittimità del recupero ai fini Iva; d) la violazione degli artt. 10 e 12, comma 7, della legge n. 212/2000. La CTP, riuniti i ricorsi della società contribuente e della socia Pumo, li accoglieva limitatamente alla deduzione dei costi di sponsorizzazione corrisposti ad associazioni sportive dilettantistiche per l’importo di euro 185.000,00. La medesima CTP, con separata sentenza, accoglieva negli stessi termini il ricorso del socio Rielo. 2. L’Agenzia delle entrate impugnava entrambe le sentenze di primo grado dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Sicilia (poi divenuta Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, di seguito solo CGT-2), la quale, riuniti i gravami, li rigettava entrambi, ritenendo dimostrati tutti i presupposti per l’operatività della presunzione legale assoluta di cui all’art. 90, comma 8, della legge n. 289/2002. 3. Avverso la decisione della CGT-2 ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate, affidandosi a due motivi. I contribuenti resistono con controricorso. È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. In data 22/01/2026 i controricorrenti hanno depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con i due motivi proposti, congiuntamente articolati, si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 90 della legge n. 289/2002, in rapporto all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., nonché la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132, primo comma, n. 4, c.p.c. e dell’art. 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. n. 546/1992, nonché dell’art. 111 Cost., in rapporto all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. Secondo l’Ufficio, la CGT-2 ha erroneamente sostenuto che risultavano «provati (ed incontestati) gli ulteriori presupposti di legge enucleati dalla Suprema Corte, poiché il corrispettivo versato è inferiore a 200.000 Euro (specificatamente di Euro 185.000) e poiché l'associazione sportiva ha effettivamente portato sulla maglia il simbolo della società e negli striscioni (si vedano gli allegati di primo grado)», sebbene, in realtà, non fosse stato provato uno dei requisiti di cui al citato comma 8 dell’art. 90 della legge n. 289/2002, ossia che il soggetto sponsorizzato avesse effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale. In particolare, il contratto concluso con l’[OSCURATO:PERSONA] Gravina consentiva alla società contribuente «l’esposizione di un logo in alcuni palazzetti a Catania, lo sfruttamento dell’immagine sponsorizzata per qualsiasi tipo di campagna pubblicitaria anche televisiva, inclusa la partecipazione dei componenti della squadra a trasmissioni televisive, interviste, meeting, etc». Tuttavia, come rilevato a pagina 29 del p.v.c., a fronte di quanto sopra la società contribuente si era limitata a fornire «n. 7 rilievi fotografici che afferiscono manifestazioni/pose tenute dalla [OSCURATO:PERSONA] A.D. (senza che sia possibile risalire a quale evento/gara/stagione afferiscano) ed una brochure informativa realizzata dallo [OSCURATO:PERSONA] A.D. con il fine di presentare la propria realtà agonistica». In relazione, invece, all’altro ente, ossia l’[OSCURATO:PERSONA], risultavano prodotti esclusivamente «n. 2 rilievi fotografici che riprendono una piscina, ai bordi della quale si vedono alcuni striscioni pubblicitari» (pagina 27 del p.v.c.). Inoltre, la società contribuente ha sostenuto ulteriori costi per l’acquisto di “coprimaglie da basket” (pagina 28 del p.v.c.), e ciò a dimostrazione dalla mancanza di qualsiasi attività di promozione posta in essere dall’ente interessato. In sostanza, la CGT-2 ha emesso una sentenza affetta dal vizio di "omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione", non essendo la motivazione – all’evidenza - sufficiente a cogliere nel dettaglio le fonti dalle quali i giudici d’appello hanno tratto il proprio convincimento. 2. I due motivi, da esaminare congiuntamente stante la connessione tra gli stessi, sono infondati. 3. L'art. 90, comma 8, della legge n. 289/2002, nella formulazione ratione temporis vigente, dispone che « Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell'articolo 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917». 4. In ordine all’interpretazione di tale disposizione, questa Corte ha statuito che la stessa, in tema di spese di sponsorizzazione, fissa una presunzione assoluta di inerenza e congruità delle sponsorizzazioni rese a favore di imprese sportive dilettantistiche laddove i corrispettivi erogati siano destinati alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante e sia riscontrata, a fronte dell'erogazione, una specifica attività del beneficiario della medesima, consentendo, di conseguenza, di ritenere integralmente deducibili tali spese dal reddito del soggetto sponsor (Cass.14/02/2023, n. 4612). In sostanza, le spese di sponsorizzazione di cui all'art. 90, comma 8, della legge n. 289/2002, sono assistite da una "presunzione legale assoluta" circa la loro natura pubblicitaria, e non di rappresentanza, a condizione che: a) il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica; b) sia rispettato il limite quantitativo di spesa; c) la sponsorizzazione miri a promuovere l'immagine ed i prodotti dello sponsor; d) il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale (Cass. 07/06/2017, n. 14232). Tale presunzione, inoltre, opera in virtù della sola ricorrenza dei presupposti previsti dalla norma, senza che rilevino, pertanto, requisiti ulteriori, come la non antieconomicità o incongruità della spesa (Cass.06/04/2017, n. 8981; Cass. 19/01/2018, n. 1420; Cass. 30/05/2018, n. 13508; Cass. 06/05/2020, n. 8540; Cass. 27/07/2021, n. 21452; Cass.09/07/2024, n. 18726). 5. Nel caso di specie, la CGT-2 si è attenuta ai predetti principi, avendo espressamente richiamato i precedenti di questa Corte e proceduto, quindi, alla valutazione delle risultanze istruttorie, all’esito della quale ha appurato che «l'associazione sportiva ha effettivamente portato sulla maglia il simbolo della società e negli striscioni (si vedano gli allegati di primo grado)», ossia che il soggetto sponsorizzato aveva effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale. Trattasi di valutazione di merito congruamente motivata con il richiamo ai documenti allegati al ricorso originario dei contribuenti, ossia i rilievi fotografici e la brochure informativa, da cui era desumibile l’attività promozionale svolta, non essendo rilevanti, per quanto già detto, la congruità e l’economicità delle prestazioni rese nell’ambito del rapporto sinallagmatico, bensì solo l’effettiva esecuzione dell’attività di sponsorizzazione. 6. In effetti, sotto l’apparente denuncia della violazione di legge, l’Ufficio contesta accertamenti e valutazioni di fatto compiuti dal giudice d’appello, che si risolvono nella contestazione della valorizzazione degli elementi istruttori, ossia in una richiesta di rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, riesame però estraneo alla natura ed alla finalità del giudizio di legittimità (Cass., Sez. U., 27/12/2019, n. 34476; Cass. 21/12/2022, n. 37382). 7. Alla luce di quanto esposto, deve ritenersi del tutto infondata anche la doglianza inerente all’asserita anomalia motivazionale, avendo la CGT-2 chiaramente esposto le ragioni poste a fondamento della propria decisione, in senso conforme alla giurisprudenza di legittimità. 8. In definitiva, il ricorso va rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese giudiziali, liquidate come in dispositivo. Poiché risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. n. 115/2002. P.Q.M rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese giudiziali, che liquida complessivamente in euro 7.600,00 per compenso, oltre 15% per le spese generali, euro 200,00 per esborsi, ed acces
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