CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 gennaio 2023
Cassazione n. 18434/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 67, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 2186/2017 depositata il27/09/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante dell’associazione professionale [OSCURATO:PERSONA], citò in giudizio innanzi al Tribunale di Forlì l’[OSCURATO:SOCIETA]. per chiedere il pagamento dei compensi professionali per l’attività svolta innanzi alla Camera Internazionale di Parigi ed al Tribunale di Salonicco. L’attore dedusse che vi era un accordo inter partes in virtù del quale l’attività dovesse essere remunerata a tempo. Il Tribunale rigettò la domanda per assenza di prova sull’effettiva attività svolta dal professionista, che si era limitato a produrre prospetti riepilogativi predisposti unilateralmente riguardo alle ore impiegate per lo svolgimento dell’incarico. La Corte d’appello di Bologna, con sentenza del 27.9.2017, confermò lasentenza di primo grado. La Corte distrettuale condivise le motivazione del primo giudice; a fronte di specifiche contestazioni e rilievi della società convenuta, gli attori non avevano fornito la prova dell’effettiva esecuzione delle attività per cui chiedevano il pagamento, essendo inidonea la documentazione prodotta in giudizio, consistente in prospetti orari di formazione unilaterale, privi di riscontro oggettivo, né avevano formulato alcuna richiesta istruttoria. Non assumeva valore confessorio l’e-mail dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] indirizzata all’avv. [OSCURATO:PERSONA] e proveniente dall’[OSCURATO:SOCIETA], con cui il legale rappresentante della società si limitava a scusarsi per non aver effettuato il pagamento delle fatture, con promessa di provvedere al saldo in tempi brevi, attesa la genericità della dichiarazione, priva di riferimento alle fatture, all’entità del debito e, conseguentemente, alla pretesa oggetto di lite. Per la cassazione della sentenza d’appello hanno proposto ricorso l’avv.[OSCURATO:PERSONA] e l’associazione professionale [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi. [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Va preliminarmente esaminata l’eccezione della controricorrente di inammissibilità del ricorso perché proposto, in relazione allo stesso credito, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’associazione professionale [OSCURATO:PERSONA] poiché sarebbe stata esclusa dalla giurisprudenza di questa Corte una legittimazione concorrente del socio e dell’associazione dei professionisti. L’eccezione è infondata. Risulta dalla sentenza impugnata che l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha agito in proprio e quale legale rappresentante dell’associazione professionale, sicché era legittimato a proporre ricorso per cassazione per i propri compensi e per quelli dell’associazione professionale che rappresentava. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, lo studioprofessionale associato, ancorché privo di perso nalità giuridica, rientra a pieno titolo nel novero di quei fenomeni di aggregazione di interessi cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici, con la conseguenza che il giudice di merito, che sia chiamato a decidere in ordine alla legittimazione attiva dello studioprofessionale, ove accerti che gli accordi tra gli associati prevedono l'attribuibilità degli incarichiprofessionali anche all'associazione e la spettanza ad essa dei compensi per gli incarichi conferiti ai soci, è tenuto ad individuare il soggetto cui, a prescindere dalla procura ad litem, sia stato conferito l'incaricoprofessionale, oltre a verificare, sulla base del contenuto degli accordi tra i singoli associati per la disciplina dell'attività comune, l'eventuale attribuzione all'associazionedel potere di rappresentanza del singolo associato cui l'incarico sia stato direttamente conferito ( ex multis Cass. Civ., Sex II, 6.1.2022, n.2332). E’, infatti, possibile, che l'associato attribuisca all'associazionela legittimazione a stipulare contratti e ad acquisire la titolarità di rapporti, poi delegati al singolo aderente e da esso, a seguito di procura ad litem,personalmente curati in giudizio, ed, in ogni caso, a riscuotere i crediti conseguenti pur a fronte di un incarico conferito al singolo associato. Ne consegue che nulla osta alla legittimazione concorrente dello studio professionale, ove il giudice accerti, tramite lo statuto, l'attribuibilità degli incarichiprofessionali anch e all'associazione, oltre che del singolo associato cui sia stata conferita la procura. Nel caso di specie, l’associazione professionale [OSCURATO:PERSONA], rappresentata dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], era legittimata a richiedere le competenze professionali per le attività svolte dai suoi associati, unitamente al socio che aveva svolto l’attività professionale. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2233 c.c. in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., e dell’art.115 c.p.c. in quanto, in assenza della prova sul quantum,la Corte avrebbe dovuto applicare le tariffe professionali, gli usi o il criterio equitativo. Nel caso di specie –prosegue la ricorrente- non vi sarebbero dubbi sulla sussistenza del rapporto di patrocinio intercorso con l’[OSCURATO:SOCIETA]. e sull’accordo sull’entità del compenso, da parametrarsi alla tariffa oraria sicché avrebbe errato il Tribunale nella valutazione della documentazione prodotta, con la quale sarebbe stata fornita la prova dell’attività svolta dai professionisti. Il motivo è infondato. La Corte di merito, con accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, ha ritenuto che gli attori non avessero fornito la prova dell’effettiva esecuzione delle attività per cui chiedevano il pagamento, essendo inidonea, a tal fine, la documentazione prodotta in giudizio, consistente in prospetti orari di formazione unilaterale, privi di riscontro oggettivo, né suffragati da altri elementi istruttori. Nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di un credito perprestazioni professionali, infatti, incombe sul professionista laprova non solo dell'avvenuto confe rimento dell'incarico e dell'effettivo espletamento dello stesso ma anche dell'entità delleprestazioni svolte (Cassazione civile sez. II, 20/08/2019, n.21522; Cass. 9254/2006; Cass. 2176/97). In seguito alle puntuali contestazioni svolte dalla società che aveva conferito l’incarico, ancor prima della determinazione del compenso, gli attori avevano l’onere di provare l’effettiva attività svolta, sulla base della quale andava liquidata la prestazione professionale. I criteri previsti dall’art.2233 c.c. per la determinazione del compenso presuppongono raggiunta la prova dello svolgimento della prestazione e della sua entità mentre, nel caso di specie, tale prova non sarebbe stata fornita dagli attori. Non è, pertanto, ravvisabile la violazione dell’art.115 c.p.c. con riferimento all’erronea valutazione del materiale in quanto tale doglianza è ravvisabile solo ove il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio (Cassazione civile sez. un., 30/09/2020, n.20867). Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1988 c.c., in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c. perché la Corte di merito non avrebbe attribuito valore confessorio all’e-mail dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], che l’[OSCURATO:SOCIETA] aveva indirizzato all’avv. [OSCURATO:PERSONA], con cui il legale rappresentante della società si scusava per non aver effettuato il pagamento delle fatture, con promessa di provvedere in tempi brevi. Il motivo è infondato. In tema di interpretazione delle dichiarazioni delle parti, al fine della qualificazione delle medesime come atti ricognitivi del debito, questa Corte ha statuito che è riservata al giudice del merito e sottratta al sindacato di legittimità l'indagine sul contenuto e sul significato delle dichiarazioni della parte, al fine di stabilire se esse importino una ricognizione di debito ai sensi dell'art.1988 c.c. (Cass. Civ., Sez. VI, 29.7.2019, n.20422;Cass. 11433/2002). Nel caso di specie, la Corte d’appello ha ritenuto che il contenuto dell’e-mail non avesse valore confessorio in quanto la dichiarazione non faceva riferimento all’entità del debito, alle fatture da saldare e, in definitiva, alla riconducibilità della dichiarazione alla pretesa oggetto di lite, attesa la sua genericità. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 2000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di cassazione, in