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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 21060/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Catania il 13/12/2022; visti gli atti ed esaminato il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile; lette le conclusioni dell'avv.ta [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato, che ha insistito per l'accoglimento del motivo di ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Catania ha rideterminato, ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in anni due a mesi nove di reclusione e 14.000 euro di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, commi 1- 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, confermando, nel resto, la sentenza emessa dal Tribunale che aveva inflitto all'imputato anche la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni.2.

Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione.

La Corte non avrebbe motivato sulla richiesta, formulata nell'atto di appello, di esclusione della pena accessoria della interdizione dei pubblici uffici inflitta dal primo giudice. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. La Corte di appello, in accoglimento della richiesta di pena concordata con conseguente rinuncia ai motivi di impugnazione, ha rideterminato la pena in due anni e nove mesi di reclusione, confermando nel resto la sentenza di primo grado che, in relazione ad una pena di anni quattro e mesi quattro di reclusione e 22.000 euro di multa, aveva correttamente inflitto la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni.

Si tratta di una pena accessoria che non poteva essere confermata all'esito del giudizio di appello, in ragione della diversa entità della pena principale, inferiore a tre anni di reclusione.

3. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla pena accessoria che deve essere eliminata.

P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena accessoria della interdizione temporanea de9 pubblici uffici, pena che elimina.

Così deciso in Roma, il 22 febbraio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Catania il 13/12/2022; visti gli atti ed esaminato il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile; lette le conclusioni dell'avv.ta [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato, che ha insistito per l'accoglimento del motivo di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Catania ha rideterminato, ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in anni due a mesi nove di reclusione e 14.000 euro di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, commi 1- 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, confermando, nel resto, la sentenza emessa dal Tribunale che aveva inflitto all'imputato anche la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni.2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione. La Corte non avrebbe motivato sulla richiesta, formulata nell'atto di appello, di esclusione della pena accessoria della interdizione dei pubblici uffici inflitta dal primo giudice. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. La Corte di appello, in accoglimento della richiesta di pena concordata con conseguente rinuncia ai motivi di impugnazione, ha rideterminato la pena in due anni e nove mesi di reclusione, confermando nel resto la sentenza di primo grado che, in relazione ad una pena di anni quattro e mesi quattro di reclusione e 22.000 euro di multa, aveva correttamente inflitto la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni. Si tratta di una pena accessoria che non poteva essere confermata all'esito del giudizio di appello, in ragione della diversa entità della pena principale, inferiore a tre anni di reclusione. 3. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla pena accessoria che deve essere eliminata. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena accessoria della interdizione temporanea de9 pubblici uffici, pena che elimina. Così deciso in Roma, il 22 febbraio
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