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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 luglio 2021

Cassazione n. 44106/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2018 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso lette le conclusioni del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che con memoria del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha chiesto l'accoglimento del ricorso Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n. 137/20 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale il 14/12/2018 la Corte di Appello di Roma ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso nei suoi confronti dal Tribunale cittadino il 16/3/2018 in relazione ad un'estorsione tentata ed altra consumata, unificate dalla continuazione, con la conseguente condanna alla pena ritenuta di giustizia.

Con unico motivo di ricorso, ha dedotto la violazione di legge per l'omessa citazione del difensore di fiducia nel giudizio di appello: assume il ricorrente di essere stato difeso in primo grado dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia, sostituita ex art. 97 comma IV dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha proposto appello.

All'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel giudizio di appello, invece, si è presentato l'avv. [OSCURATO:PERSONA], nominato pochi giorni prima (10/12/2018), che ha chiesto un rinvio per termini a difesa, negatogli dal collegio sul rilievo che aveva avuto tempo sufficiente per preparare la difesa.

La nomina dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], però, non contemplava alcuna revoca della nomina anche dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], mai avvisata, con conseguente nullità dell'udienza.

2. Con requisitoria scritta il P.G. ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

3. Con memoria del 5/7/2021 la difesa ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

4. Il ricorso è inammissibile per la sua manifesta infondatezza, avendo il ricorrente dedotto una nullità a regime intermedio oltre il termine consentito.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte di Cassazione, a sezioni unite, la nullità di ordine generale a regime intermedio, derivante dall'omesso avviso ad uno dei due difensori di fiducia, deve essere eccepita a opera dell'altro difensore al più tardi immediatamente dopo gli atti preliminari, e prima delle conclusioni qualora il procedimento non importi altri atti, in quanto il suo svolgersi presume la rinuncia all'eccezione (Sez.

U, n. 39060 del 16/07/2009, Rv. 244188).

In ogni caso, il termine ultimo di deducibilità della nullità a regime intermedio, derivante dall'omessa notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale di appello ad uno dei due difensori dell'imputato, è quello della deliberazione della sentenza nello stesso grado, anche in caso di assenza in udienza sia dell'imputato che dell'altro difensore, ritualmente avvisati (Sez.

U, n. 22242 del 27/01/2011, Rv. 249651).

Giacché nel caso di specie l'omesso avviso all'avv. [OSCURATO:PERSONA] è stato dedotto per la prima volta in questa sede, la censura è, pertanto, inammissibile.

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende, oltre alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], ammesso al patrocinio dello Stato, che saranno liquidate dalla Corte di Appello di Roma con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 D.P.R. 115/2002, con pagamento in favore dello Stato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e •condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] nella misura che sarà liquidata dalla Corte di Appello di Roma con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 D.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.

Sentenza a motivazione semplificata.

Così deciso il 15/7/2021 [OSCURATO:PERSONA] L o Itp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2018 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso lette le conclusioni del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che con memoria del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha chiesto l'accoglimento del ricorso Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n. 137/20 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale il 14/12/2018 la Corte di Appello di Roma ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso nei suoi confronti dal Tribunale cittadino il 16/3/2018 in relazione ad un'estorsione tentata ed altra consumata, unificate dalla continuazione, con la conseguente condanna alla pena ritenuta di giustizia. Con unico motivo di ricorso, ha dedotto la violazione di legge per l'omessa citazione del difensore di fiducia nel giudizio di appello: assume il ricorrente di essere stato difeso in primo grado dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia, sostituita ex art. 97 comma IV dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha proposto appello. All'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel giudizio di appello, invece, si è presentato l'avv. [OSCURATO:PERSONA], nominato pochi giorni prima (10/12/2018), che ha chiesto un rinvio per termini a difesa, negatogli dal collegio sul rilievo che aveva avuto tempo sufficiente per preparare la difesa. La nomina dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], però, non contemplava alcuna revoca della nomina anche dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], mai avvisata, con conseguente nullità dell'udienza. 2. Con requisitoria scritta il P.G. ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 3. Con memoria del 5/7/2021 la difesa ha insistito per l'accoglimento del ricorso. 4. Il ricorso è inammissibile per la sua manifesta infondatezza, avendo il ricorrente dedotto una nullità a regime intermedio oltre il termine consentito. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte di Cassazione, a sezioni unite, la nullità di ordine generale a regime intermedio, derivante dall'omesso avviso ad uno dei due difensori di fiducia, deve essere eccepita a opera dell'altro difensore al più tardi immediatamente dopo gli atti preliminari, e prima delle conclusioni qualora il procedimento non importi altri atti, in quanto il suo svolgersi presume la rinuncia all'eccezione (Sez. U, n. 39060 del 16/07/2009, Rv. 244188). In ogni caso, il termine ultimo di deducibilità della nullità a regime intermedio, derivante dall'omessa notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale di appello ad uno dei due difensori dell'imputato, è quello della deliberazione della sentenza nello stesso grado, anche in caso di assenza in udienza sia dell'imputato che dell'altro difensore, ritualmente avvisati (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Rv. 249651). Giacché nel caso di specie l'omesso avviso all'avv. [OSCURATO:PERSONA] è stato dedotto per la prima volta in questa sede, la censura è, pertanto, inammissibile. 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende, oltre alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], ammesso al patrocinio dello Stato, che saranno liquidate dalla Corte di Appello di Roma con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 D.P.R. 115/2002, con pagamento in favore dello Stato. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e •condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila alla cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] nella misura che sarà liquidata dalla Corte di Appello di Roma con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 D.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso il 15/7/2021 [OSCURATO:PERSONA] L o Itp
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