CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24488/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/07/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 30567/2023 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo mancanza o, comunque, carenza di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolu- tamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. I motivi in questione non si coniugano alla enunciazione di specifiche richieste con connesse indicazioni delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile della sua assoluta genericità ed aspecificità. Per contro, la motivazione della Corte di appello appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto si palesa immune da vizi di legitti- mità, avendo dato atto, in punto di responsabilità dell'imputato, a fronte di un atto di appello che verteva su tutti punti afferenti al trattamento sanzionatorio, della pacifica circostanza che l'odierno ricorrente è stato sorpreso mentre si stava ap- propriando di una lastra di ferro zincato della lunghezza di 15-20 metri appena staccata dal parapetto del tetto di un edificio scolastico., con un comportamento pienamente integrante -come già ricordato ancor più analiticamente dal giudice di primo grado, con una sentenza che, trattandosi di doppia conforme affermazione di responsabilità, va a costituire un tutt'uno con quella oggi impugnata- l'ipotesi di reato contestata. 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. C