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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30743/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];

4. Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Firenze del 1° luglio 2021, con cui è stata confermata la decisione del Tribunale di Grosseto del 20 maggio 2019, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], con i doppi benefici di legge, alla pena di mesi 1 di arresto ed euro 16.000 di ammenda, in quanto ritenuto colpevole dei reati di cui agli art. 44 comma 1 lett.

C del d.P.R. n. 380 del 2001 e 181 comma 1 del d.

Igs. n. 42 del 2004, fatti contestati come commessi fino al 15 aprile 2016 nel Comune di [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che l'unico motivo dedotto nel ricorso, con cui si contesta la mancata declaratoria da parte della Corte territoriale dell'estinzione del reato per prescrizione, che secondo la difesa sarebbe maturata prima della sentenza impugnata, è manifestamente infondato, costituendo la doglianza difensiva la sostanziale riproposizione di una censura già adeguatamente affrontata dalla Corte di appello, che, all'esito di un percorso argomentativo non illogico, ha rimarcato come, all'epoca del controllo della [OSCURATO:PERSONA] del 15 aprile 2016, l'opera oggetto dei lavori abusivi ascritti al ricorrente non fosse ultimata; in tal senso, i giudici di secondo grado hanno osservato, con accertamento di fatto non suscettibile di essere messo in discussione in questa sede, che l'edificio non era stato ancora finito, essendo privo di intonaco all'esterno, mentre il tetto aveva le travi di legno ancora sporgenti sopra la porta di ingresso in modo pericoloso e gli infissi erano stati palesemente collocati da poco tempo, atteso che sotto a uno di essi vi era ancora un foglio di plastica integro, che altrimenti si sarebbe deteriorato se fosse stato rimasto lì per anni, come integri erano i pannelli della copertura.

Dagli attrezzi e dai materiali di cantiere trovati sparsi sul terreno circostante e dalle condizioni dell'immobile al momento del sopralluogo, è stato dunque ragionevolmente desunto che, ove pure la struttura esterna de manufatto sia stata realizzata nel 2013 senza essere stata modificata, tuttavia l'edificio nel suo complesso non era ancora terminato e i lavori di rifinitura proseguivano lentamente nel tempo, tanto da essere ancora in corso nel 2016, sia nella parte interna che in quella esterna, per cui la permanenza dei reati non era cessata.

Dunque, risalendo l'accertamento della [OSCURATO:PERSONA] al 15 aprile 2016, al momento della sentenza impugnata (1° luglio 2021), non era ancora intervenuta la prescrizione quinquennale dei reati contestati, tenuto conto delle sospensioni verificatesi nel giudizio di primo grado (dal 17 dicembre 2018 al 10 aprile 2019 per adesione della difesa all'astensione dalle udienze proclamata dall'associazione di categoria) e nel processo di appello (dal 9 aprile al 9 giugno 2021 per legittimo impedimento del difensore per ragioni di salute), per un totale di 5 mesi e 14 giorni, essendo dunque maturata la prescrizione finale il 29 settembre 2021.

Né rileva la circostanza che, in epoca successiva all'emissione della sentenza impugnata, sia nelle more decorso il termine di prescrizione, essendo la declaratoria di estinzione del reato inibita dal rilievo della manifesta infondatezza della doglianza sollevata, non consentendo l'inammissibilità originaria del ricorso per cassazione la valida instaurazione dell'ulteriore fase di impugnazione (cfr. in termini Sez. 7, n. 6935 del 17/04/2015, Rv. 266172).

Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 4. Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Firenze del 1° luglio 2021, con cui è stata confermata la decisione del Tribunale di Grosseto del 20 maggio 2019, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], con i doppi benefici di legge, alla pena di mesi 1 di arresto ed euro 16.000 di ammenda, in quanto ritenuto colpevole dei reati di cui agli art. 44 comma 1 lett. C del d.P.R. n. 380 del 2001 e 181 comma 1 del d. Igs. n. 42 del 2004, fatti contestati come commessi fino al 15 aprile 2016 nel Comune di [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che l'unico motivo dedotto nel ricorso, con cui si contesta la mancata declaratoria da parte della Corte territoriale dell'estinzione del reato per prescrizione, che secondo la difesa sarebbe maturata prima della sentenza impugnata, è manifestamente infondato, costituendo la doglianza difensiva la sostanziale riproposizione di una censura già adeguatamente affrontata dalla Corte di appello, che, all'esito di un percorso argomentativo non illogico, ha rimarcato come, all'epoca del controllo della [OSCURATO:PERSONA] del 15 aprile 2016, l'opera oggetto dei lavori abusivi ascritti al ricorrente non fosse ultimata; in tal senso, i giudici di secondo grado hanno osservato, con accertamento di fatto non suscettibile di essere messo in discussione in questa sede, che l'edificio non era stato ancora finito, essendo privo di intonaco all'esterno, mentre il tetto aveva le travi di legno ancora sporgenti sopra la porta di ingresso in modo pericoloso e gli infissi erano stati palesemente collocati da poco tempo, atteso che sotto a uno di essi vi era ancora un foglio di plastica integro, che altrimenti si sarebbe deteriorato se fosse stato rimasto lì per anni, come integri erano i pannelli della copertura. Dagli attrezzi e dai materiali di cantiere trovati sparsi sul terreno circostante e dalle condizioni dell'immobile al momento del sopralluogo, è stato dunque ragionevolmente desunto che, ove pure la struttura esterna de manufatto sia stata realizzata nel 2013 senza essere stata modificata, tuttavia l'edificio nel suo complesso non era ancora terminato e i lavori di rifinitura proseguivano lentamente nel tempo, tanto da essere ancora in corso nel 2016, sia nella parte interna che in quella esterna, per cui la permanenza dei reati non era cessata. Dunque, risalendo l'accertamento della [OSCURATO:PERSONA] al 15 aprile 2016, al momento della sentenza impugnata (1° luglio 2021), non era ancora intervenuta la prescrizione quinquennale dei reati contestati, tenuto conto delle sospensioni verificatesi nel giudizio di primo grado (dal 17 dicembre 2018 al 10 aprile 2019 per adesione della difesa all'astensione dalle udienze proclamata dall'associazione di categoria) e nel processo di appello (dal 9 aprile al 9 giugno 2021 per legittimo impedimento del difensore per ragioni di salute), per un totale di 5 mesi e 14 giorni, essendo dunque maturata la prescrizione finale il 29 settembre 2021. Né rileva la circostanza che, in epoca successiva all'emissione della sentenza impugnata, sia nelle more decorso il termine di prescrizione, essendo la declaratoria di estinzione del reato inibita dal rilievo della manifesta infondatezza della doglianza sollevata, non consentendo l'inammissibilità originaria del ricorso per cassazione la valida instaurazione dell'ulteriore fase di impugnazione (cfr. in termini Sez. 7, n. 6935 del 17/04/2015, Rv. 266172). Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am
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