CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 15920/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 32754/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via [OSCURATO:PERSONA]Arezzo, n. 2 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in calce ai controricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 8 - contro ricorrente - avverso la sentenza del Giudice di Pace di Taranto n. 1920/2019, pubblicata in data 28 giugno 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 aprile 2022 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] A. P. [OSCURATO:PERSONA] che con sentenza depositata in data 28 giugno 2019 il Giudice di Pace di Taranto ha accolto l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da [OSCURATO:PERSONA] di Taranto s.r.I., con il quale si chiedeva il pagamento delle rate previste nel contratto denominato "Temps", stipulato in data 16 settembre 2017, avente ad oggetto un percorso formativo collettivo di lingua inglese della durata di 75 ore, per un importo di euro 1.026,00, oltre interessi legali, e, per l'effetto, ha dichiarato la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta non imputabile all'opponente e revocato il decreto ingiuntivo, condannando l'opposta al pagamento delle spese del giudizio; che avverso la sentenza del Giudice di pace la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, con atto notificato il 28 ottobre 2019, affidato a quattro motivi, cui ha resistito [OSCURATO:PERSONA] mediante controricorso, ulteriormente illustrato con memoria ex art. 380-bis.1. cod. proc. civ.; in particolare, con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 1218 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., evidenziando che la prestazione dovuta dal Mosca non era quella di presenziare ai corsi di inglese, bensì quella di corrispondere alle date stabilite l'intero prezzo del corso, cosicché l'impossibilità sopravvenuta della prestazione non poteva riferirsi alle sopraggiunte circostanze che avevano portato il Mosca a trasferirsi in altra città, non potendo il pagamento essere precluso da tale circostanza; con il secondo motivo si deduce falsa applicazione dell'art. 1463 2 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. e si lamenta che il Giudice di pace avrebbe richiamato impropriamente la evocata disposizione che si occupa degli effetti successivi della pretesa incolpevole impossibilità e, dunque, di un aspetto del tutto irrilevante ai fini della decisione; con il terzo motivo si censura la decisione gravata per violazione e falsa applicazione dell'art. 1256 cod. civ. e si deduce che il giudice a quo sarebbe giunto a dichiarare l'estinzione dell'obbligazione senza adeguatamente valutare se l'obbligazione fosse davvero diventata definitivamente impossibile; con il quarto motivo si deduce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. per avere il giudice a quo trascurato di valutare che il contratto sottoscritto dal Mosca prevedeva che la mancata frequenza delle lezioni non costituisse motivo sufficiente per non corrispondere il pagamento totale del corso, circostanza decisiva ai fini dell'esito della controversia; Considerato che il ricorso è inammissibile; che, come questa Corte ha già affermato, a seguito dell'entrata in vigore, in data 2 marzo 2006, del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, le sentenze del Giudice di pace (siano esse pronunciate secondo equità o secondo diritto) che siano state pubblicate a partire dal 3 marzo 2006 sono suscettibili solo di appello e l'eventuale circostanza che siano pronunciate a decisione secondo equità rileva unicamente quanto ai motivi per cui ne è ammessa l'impugnazione (Cass., sez. U, 18/01/2008, n. 27339; Cass., sez. 24/04/2008, n. 10774; Cass., sez. 6-3, 18/01/2018, n. 1213; Cass., sez. 6-3, 16/11/2021, n. 34524); che, ai sensi dell'art. 339 cod. proc. civ., nella formulazione applicabile, ratione temporis, al caso in esame, quindi, la sentenza del Giudice di Pace di Taranto qui impugnata, pubblicata in data 28 giugno 2019, non è impugnabile con ricorso per cassazione; che, come è stato chiarito da questa Corte, il rilievo d'ufficio dell'inammissibilità del ricorso è sottratto alla regola di cui all'art. 384, comma terzo, cod. proc. civ. (nel testo novellato dall'art. 12 del d.lgs. n. 40 del 2006), poiché la norma si riferisce all'ipotesi in cui la Corte ritenga di dover decidere nel merito e non anche quando si tratti di questioni in punto di mero diritto (Cass., sez. 6-3, 20/07/2011, n. 15964; Cass., sez. U, 30/09/2009, n. 20935), non essendo in tal caso neppure astrattamente configurabile la violazione dell'art. 101, secondo comma, cod. proc. civ.; che le spese seguono la soccombenza; che, trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013, ricorrono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificati pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio il 27 aprile 20