Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 settembre 2025

Cassazione n. 25467/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

corrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA] e Ruggi d’Aragona” –[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]Caiafa, domiciliato digitalmente ex lege;– controricorrente –nonché contro[OSCURATO:PERSONA] disposto Numero registro generale 27762/2022Numero sezionale 3032/2025Numero di raccolta generale 25467/2025Data pubblicazione 17/09/2025ASL SA/3;– intimata –avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino, n. 545/2022depositata in data 19 maggio 2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 giugno 2025dal [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che:D.B. convenne in giudizio, nel 2008, davanti alTribunale di Salerno, l’[OSCURATO:PERSONA] OO.RR.

SanGiovanni di Dio e Ruggi d’Aragona e l’Asl SA/3 chiedendone lacondanna in solido al risarcimento dei danni subiti a causa del ritardonell'intervento di angioplastica eseguito dai sanitari della predettaAzienda Ospedaliera;espose a fondamento che:─ nelle prime ore della mattina del 19 luglio 2004, avendo avvertitonella notte un dolore anginoso, venne trasportato in ambulanzaall'ospedale di Polla, dove gli fu diagnosticato un infarto ventricolaresinistro esteso e sottoposto a terapia trombolitica;─ venne quindi trasferito all'ospedale S. Giovanni di Dio e RuggiD’Aragona di Salerno, dove giunse alle ore 10,00 ma fu sottoposto adangioplastica, con posizionamento di stent nel ramo interventricolareanteriore (Iva), solo alle ore 13,00;─ il ritardo nell'intervento causò una necrosi del tessuto cardiaco,aggravando il danno miocardico;con sentenza n. 2947 del 2016 il Tribunale di Salerno accolse ladomanda nei soli confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] ospedaliera, avendo escluso laresponsabilità dei sanitari dell’ospedale di Polla; condannò per l’effettol’[OSCURATO:PERSONA] OO.RR.

S. Giovanni di Dio e [OSCURATO:PERSONA]Aragona alpagamento della somma complessiva di Euro 295.000,00 oltreinteressi;una parte di tale somma, per Euro 135.000,00, venne riconosciutaOscuramento disposto Numero registro generale 27762/2022Numero sezionale 3032/2025Numero di raccolta generale 25467/2025Data pubblicazione 17/09/2025in relazione al danno da perdita di capacità lavorativa specifica,essendo stata ritenuta incontestata la circostanza che l’attoresvolgesse mansioni di operaio e, per contro, irrilevante che mancasseprova della retribuzione percepita e del fatto che egli fosse statolicenziato a seguito dell’evento di danno, «tenuto conto del notorio(ossia di quanto mediamente percepito da un operaio di circa Euro1.000,00 al mese) e di quanto determinato dal CTU in termini didiminuzione della capacità lavorativa (55%) nonché della vita“lavorativa” residua dell’attore e della circostanza che, quand’anchelicenziato a causa del sinistro in esame, avrebbe potuto svolgere unlavoro sedentario e non impegnativo fisicamente»;con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Salerno, in parzialeaccoglimento del gravame interposto dall’[OSCURATO:PERSONA], haridotto il risarcimento ad Euro 160.000,00, con esclusione del dannoda perdita della capacità lavorativa specifica, avendo ritenutonecessaria la prova in concreto del pregresso svolgimento di unaprofessionale e non condivisibile, pertanto, la liquidazione di tale dannooperata in primo grado basata sulla circostanza non specificamentecontestata che l’attore svolgesse mansioni di operaio e nonostante chenon vi fosse prova «dell’importo percepito dall’attore, né dellacircostanza che egli sia stato licenziato a seguito della situazione fisicaesaminata in questa sede»;ha rilevato che, in siffatto contesto, la rilevata incidenza dellamenomazione sulla capacità lavorativa generica del danneggiato puòessere apprezzata:─ o come componente del danno dinamico-relazionale, quale dannoda cenestesi lavorativa, da liquidare omnicomprensivamente con inrelazione a quel tipo di danno, eventualmente ricorrendo ad unappesantimento del valore monetario di ciascun punto (Cass.09/10/2015, n. 20312);[OSCURATO:PERSONA] disposto Numero registro generale 27762/2022Numero sezionale 3032/2025Numero di raccolta generale 25467/2025Data pubblicazione 17/09/2025─ o come danno patrimoniale in proiezione futura da perdita dichance, rappresentato dall’impossibilità di attendere neppure a lavoridiversi da quello specificamente prestato al momento del sinistro, ecomunque confacenti alle attitudini e condizioni personali ed ambientali(Cass. 12/06/2015, n. 12211);ha quindi osservato che, nel caso di specie, mentre non può esserericonosciuto un danno risarcibile nella seconda prospettiva, non avendol’attore/appellato assolto l’onere di allegazione dei profili risarcitori, conspecifico riferimento alle condizioni personali e familiari e alleaspirazioni e attitudini, il grado di incidenza della patologia sull’attivitàlavorativa, stimato dal c.t.u. nel 55%, consente, invece, di riteneresussistente il danno (non patrimoniale) da cenestesi lavorativa, il qualegiustifica l’aumento del 20% per la personalizzazione del danno nonpatrimoniale di natura dinamico-relazionale già riconosciuto nellasentenza di primo grado;avverso tale decisione D.B. propone ricorso percassazione, affidato a tre motivi, cui resiste l’[OSCURATO:PERSONA] OspedalieraUniversitaria “[OSCURATO:PERSONA] e Ruggi d’Aragona”, depositandocontroricorso;è stata fissata per la trattazione l’odierna adunanza camerale aisensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., con decreto del quale è statadata rituale comunicazione alle parti;non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero;il ricorrente ha depositato memoria;considerato che:con il primo motivo ─ rubricato «Art. 360 n. 3) c.p.c.; violazione dilegge, art. 115 c.p.c.» ─ il ricorrente lamenta che la Corte d’appelloabbia erroneamente escluso la prova del rapporto di lavoro delricorrente con la Profilati Italia, nonostante tale circostanza fosse"incontestata" e mai specificamente confutata dalla controparte;rileva che sin dall’atto introduttivo del giudizio egli aveva affermatoOscuramento disposto Numero registro generale 27762/2022Numero sezionale 3032/2025Numero di raccolta generale 25467/2025Data pubblicazione 17/09/2025di essere legato da regolare rapporto contrattuale di lavoro a tempoindeterminato con la Profilati Italia e che tale circostanza emergepacificamente anche dalla impugnata sentenza, là dove si dà atto cheil primo giudice aveva ritenuto incontestata la circostanza che l’attoresvolgeva mansioni di operaio;soggiunge che, pur a voler reputare che non fosse stato provatoinvece l’importo percepito dal medesimo, né che il ricorrente fossestato licenziato per i fatti oggetto di causa, ben poteva il giudice diprimo grado determinare (come ha di fatto determinato) in viaequitativa l’importo per danno patrimoniale; la Corte d’appello avrebbepotuto eventualmente discostarsi nel quantum da tale valutazioneequitativa, ma aver completamente azzerato la liquidazione del dannopatrimoniale per non aver reputato provato un aspetto del tuttoincontestato, integra violazione dell’ art. 115 c.p.c.;con il secondo motivo ─ in rubrica «violazione danno nonpatrimoniale; violazione degli artt. 1223 e 2059 c.c.» ─ egli deduceche l’esclusione del danno patrimoniale da perdita della capacitàlavorativa specifica è basata, nella sentenza impugnata, sull’erratavalutazione della mancanza di prova del preesistente rapporto di lavoroe sulla mancata considerazione della grave invalidità del ricorrente;sostiene che la Corte, che aveva riconosciuto l’esistenza di un dannonon patrimoniale da cenestesi lavorativa, avrebbe dovuto confermarela liquidazione del danno patrimoniale, anche in via equitativa;con il terzo motivo ─ in rubrica «art. 360 n. 3) c.p.c.; violazionedell’art. 2727 c.c. in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c.; violazionedell’art. 1223 c.c.» ─ lamenta che la Corte d’appello abbia escluso laliquidazione del danno patrimoniale, nonostante fosse possibilericavare la prova del rapporto di lavoro e della perdita di capacitàlavorativa specifica anche per presunzioni; evidenzia al riguardo che,alla data dell’evento, egli aveva 39 anni e non erano state prospettatealtre fonti reddituali; sostiene che la riduzione della capacità lavorativaOscuramento disposto Numero registro generale 27762/2022Numero sezionale 3032/2025Numero di raccolta generale 25467/2025Data pubblicazione 17/09/2025del 55% avrebbe dovuto pertanto essere considerata sufficiente perdimostrare, almeno presuntivamente, la perdita di reddito;il primo motivo è inammissibile e comunque infondato;il principio di non contestazione opera in relazione a fatti che sianostati chiaramente e specificamente esposti da una delle parti presentiin giudizio e non siano stati contestati dalla controparte che ne abbiaavuto l'opportunità; ne discende che il motivo di ricorso per cassazionecon il quale si intenda denunciare l'omessa considerazione, nellasentenza impugnata, della prova derivante dalla assenza dicontestazioni della controparte su una determinata circostanza, deveindicare puntualmente come e in quale atto processuale il fatto siastato esposto, al fine di consentire al giudice di verificarne la chiarezzae la specificità e deve altresì specificamente il contenuto della comparsadi risposta avversaria e degli ulteriori atti difensivi, localizzandoli neglitotale assenza di contestazioni sul punto (v.

Cass. 22/05/2017, n.12840; 31/08/2020, n. 18074; 15/02/2023, n. 4681): onere nellaspecie non assolto;mette conto anche soggiungere, sotto altro profilo, che l’onere dicontestazione — la cui inosservanza rende il fatto pacifico e nonbisognoso di prova — sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, nonanche per quelli ad essa ignoti (Cass. n. 14652 del 2016; n. 3576 del2013);il ricorrente, dunque, fermo il superiore rilievo assorbente, avrebbedovuto suffragare la denuncia di violazione del principio di noncontestazione con la conoscenza in capo alla controparte dellacircostanza che si assume incontroversa: in mancanza di tale specificadeduzione non è configurabile un onere di contestazione a carico dellacontroparte in ordine alla circostanza in discorso (Cass. n. 18074 del2020; n. 4681 del 2023, cit.);non possono condurre a diversa valutazione del motivo leOscuramento disposto Numero registro generale 27762/2022Numero sezionale 3032/2025Numero di raccolta generale 25467/2025Data pubblicazione 17/09/2025considerazioni svolte in memoria dal ricorrente, ove si rileva che lastessa Corte d’appello aveva dato atto che il primo giudice avevaritenuto incontestata la circostanza che l’attore svolgesse le mansionidi operaio, ma poi da tale postulato si discosta, pur non espressamenteconfutandolo;al riguardo occorre anzitutto rilevare che non può trarsi dallamotivazione della Corte d’appello, diversamente da quanto affermatodalla parte, alcuna «conferma» del giudizio espresso dal primo giudicecirca la configurabilità di una ipotesi di «non contestazione», ai sensi eper gli effetti di cui all’art. 115 c.p.c., sulla circostanza in questione: laCorte si limita a riferire la motivazione addotta dal Tribunale, maafferma chiaramente di non condividerla, ritenendo dirimente lamancata dimostrazione dello svolgimento di una attività lavorativa;è vero che la non condivisione della valutazione del primo giudiceriguardo alla apprezzabilità in concreto di una ipotesi di «noncontestazione» non è espressamente argomentata nella sentenzad’appello, ma trattandosi di norma processuale non è la mancatamotivazione sul punto a poter costituire di per sé motivo di cassazionedella sentenza (peraltro neppure dedotto in ricorso), quanto piuttostol’errore eventualmente compiuto dal giudice d’appello nel fare o menoapplicazione della relativa regola processuale, indipendentemente dallagiustificazione che ne sia addotta ed anche in mancanza di alcunagiustificazione al riguardo;il secondo e il terzo motivo, congiuntamente esaminabili in quantostrettamente connessi, sono infondati;il grado di invalidità permanente determinato da una lesionedell’integrità psico-fisica non si riflette automaticamente, né tantomeno nella stessa misura, sulla riduzione percentuale della capacitàlavorativa specifica;così come lesioni gravi potrebbero provocare riduzioni minime delreddito, per contro anche postumi permanenti minimi potrebberoOscuramento disposto Numero registro generale 27762/2022Numero sezionale 3032/2025Numero di raccolta generale 25467/2025Data pubblicazione 17/09/2025incidere sulla capacità di svolgere determinati lavori; perciò, spetta algiudice valutarne in concreto e caso per caso l’incidenza (v. in tal sensoCass. 03/09/2024 n. 23553; 17/05/2022 n. 15735; 22/08/2018 n.20918; 12/02/2015, n. 2758; 12/02/2013, n. 3290; 18/09/2007, n.19357; 08/08/2007, n. 17397; 14/06/2007, n. 13953; 20/01/2006, n.1120);il danno patrimoniale futuro conseguente alla lesione della salute èrisarcibile solo ove appaia probabile, alla stregua di una valutazioneprognostica, che la vittima percepirà un reddito inferiore a quello cheavrebbe altrimenti conseguito in assenza dell’infortunio;è dall’accertata diminuzione del reddito che deve risalirsi alla provadel danno ed alla sua causa; non è invece corretto, una volta ritenutain astratto l’“incapacità lavorativa” della vittima, desumerne la provad’una contrazione patrimoniale, senza nessun accertamento inconcreto d’una deminutio patrimonii;l’incidenza dei postumi sulla capacità di lavoro andrà dunquevalutata in base a tre passaggi: a) l’accertamento dei postumi; b)l’accertamento della compatibilità tra i postumi e il concreto tipo diimpegno, fisico o intellettuale, richiesto dal lavoro svolto dalla vittima;c) l’esistenza in atto od in potenza d’una riduzione patrimoniale;naturalmente questo giudizio ha per corollario che il danneggiatoalleghi e provi il tipo di lavoro svolto, il tipo di mansioni corrispondenti,il tipo di impegno fisico o psichico da esse richiesto;dimostrato ciò, il Giudice per la stima del danno in esame potràricorrere ovviamente anche alla prova presuntiva, che tuttavia dovràbasarsi su fatti noti dai quali risalire ai fatti ignorati, e non sul meroautomatismo tra entità dei postumi e sussistenza del danno;ne consegue che è onere del danneggiato — per consentire algiudice di procedere ad una liquidazione del danno patrimoniale futurocon criteri presuntivi, e ciò anche nei casi in cui la ricorrenza dellostesso risulti altamente probabile per l’elevata percentuale di invaliditàOscuramento disposto Numero registro generale 27762/2022Numero sezionale 3032/2025Numero di raccolta generale 25467/2025Data pubblicazione 17/09/2025permanente (evenienza apprezzabile nel caso di specie, in cuil’invalidità permanente è stata stimata nella misura del 28%) —supportare la richiesta risarcitoria con elementi idonei alla prova delpregresso effettivo svolgimento di attività economica, alla diminuzionedel reddito percepito, ovvero del possesso di una qualificazioneprofessionale acquisita e non ancora esercitata (Cass. n. 32538 del2024; n. 12605 del 2023; n. 4673 del 2016; n. 14517 del 2015);alla luce di quanto esposto devono rigettarsi le censure in esame,in quanto volte a sostenere, in sostanza, in contrasto con i principisopra affermati, che la mera stima da parte del c.t.u. di una invaliditàpermanente del 28% (e di una “incapacità lavorativa specifica” del55%: stima quest’ultima che dal punto di vista giuridico noncorrisponde ad una ponderata stima basata su controllabili criteri discientificità), dovrebbe consentire di per sé ─ anche in mancanza diprova (nella specie ritenuta in sentenza alla stregua di accertamentodi fatto che, come detto, resiste allo specifico motivo di censura postocon il primo motivo) del pregresso svolgimento di una attivitàlavorativa ovvero del possesso di una già acquisita qualificazioneprofessionale ─ la presunzione di una corrispondente riduzione delreddito;il ricorso deve essere dunque rigettato;avuto riguardo al contrastante esito dei due gradi del giudizio dimerito e alle oscillazioni registrate nella giurisprudenza di questa Cortesulla questione posta dal secondo e dal terzo motivo di ricorso siravvisano i presupposti per l’integrale compensazione delle spese;va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1,comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per ilricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13;[OSCURATO:PERSONA] disposto Numero registro generale 27762/2022Numero sezionale 3032/2025Numero di raccolta generale 25467/2025Data pubblicazione 17/09/2025 P.Q.Mrigetta il ricorso.

Compensa integralmente le spese processuali.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovutoper il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.Dispone che, in caso di utilizzazione della presente ordinanza inqualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su rivistegiuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazioneelettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri datiidentificativi del ricorrente.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione TerzaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il 6 giugno 2025.Il PresidenteGiacomo Travaglino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
corrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA] e Ruggi d’Aragona” –[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]Caiafa, domiciliato digitalmente ex lege;– controricorrente –nonché contro[OSCURATO:PERSONA] disposto Numero registro generale 27762/2022Numero sezionale 3032/2025Numero di raccolta generale 25467/2025Data pubblicazione 17/09/2025ASL SA/3;– intimata –avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino, n. 545/2022depositata in data 19 maggio 2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 giugno 2025dal [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che:D.B. convenne in giudizio, nel 2008, davanti alTribunale di Salerno, l’[OSCURATO:PERSONA] OO.RR. SanGiovanni di Dio e Ruggi d’Aragona e l’Asl SA/3 chiedendone lacondanna in solido al risarcimento dei danni subiti a causa del ritardonell'intervento di angioplastica eseguito dai sanitari della predettaAzienda Ospedaliera;espose a fondamento che:─ nelle prime ore della mattina del 19 luglio 2004, avendo avvertitonella notte un dolore anginoso, venne trasportato in ambulanzaall'ospedale di Polla, dove gli fu diagnosticato un infarto ventricolaresinistro esteso e sottoposto a terapia trombolitica;─ venne quindi trasferito all'ospedale S. Giovanni di Dio e RuggiD’Aragona di Salerno, dove giunse alle ore 10,00 ma fu sottoposto adangioplastica, con posizionamento di stent nel ramo interventricolareanteriore (Iva), solo alle ore 13,00;─ il ritardo nell'intervento causò una necrosi del tessuto cardiaco,aggravando il danno miocardico;con sentenza n. 2947 del 2016 il Tribunale di Salerno accolse ladomanda nei soli confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] ospedaliera, avendo escluso laresponsabilità dei sanitari dell’ospedale di Polla; condannò per l’effettol’[OSCURATO:PERSONA] OO.RR. S. Giovanni di Dio e [OSCURATO:PERSONA]Aragona alpagamento della somma complessiva di Euro 295.000,00 oltreinteressi;una parte di tale somma, per Euro 135.000,00, venne riconosciutaOscuramento disposto Numero registro generale 27762/2022Numero sezionale 3032/2025Numero di raccolta generale 25467/2025Data pubblicazione 17/09/2025in relazione al danno da perdita di capacità lavorativa specifica,essendo stata ritenuta incontestata la circostanza che l’attoresvolgesse mansioni di operaio e, per contro, irrilevante che mancasseprova della retribuzione percepita e del fatto che egli fosse statolicenziato a seguito dell’evento di danno, «tenuto conto del notorio(ossia di quanto mediamente percepito da un operaio di circa Euro1.000,00 al mese) e di quanto determinato dal CTU in termini didiminuzione della capacità lavorativa (55%) nonché della vita“lavorativa” residua dell’attore e della circostanza che, quand’anchelicenziato a causa del sinistro in esame, avrebbe potuto svolgere unlavoro sedentario e non impegnativo fisicamente»;con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Salerno, in parzialeaccoglimento del gravame interposto dall’[OSCURATO:PERSONA], haridotto il risarcimento ad Euro 160.000,00, con esclusione del dannoda perdita della capacità lavorativa specifica, avendo ritenutonecessaria la prova in concreto del pregresso svolgimento di unaprofessionale e non condivisibile, pertanto, la liquidazione di tale dannooperata in primo grado basata sulla circostanza non specificamentecontestata che l’attore svolgesse mansioni di operaio e nonostante chenon vi fosse prova «dell’importo percepito dall’attore, né dellacircostanza che egli sia stato licenziato a seguito della situazione fisicaesaminata in questa sede»;ha rilevato che, in siffatto contesto, la rilevata incidenza dellamenomazione sulla capacità lavorativa generica del danneggiato puòessere apprezzata:─ o come componente del danno dinamico-relazionale, quale dannoda cenestesi lavorativa, da liquidare omnicomprensivamente con inrelazione a quel tipo di danno, eventualmente ricorrendo ad unappesantimento del valore monetario di ciascun punto (Cass.09/10/2015, n. 20312);[OSCURATO:PERSONA] disposto Numero registro generale 27762/2022Numero sezionale 3032/2025Numero di raccolta generale 25467/2025Data pubblicazione 17/09/2025─ o come danno patrimoniale in proiezione futura da perdita dichance, rappresentato dall’impossibilità di attendere neppure a lavoridiversi da quello specificamente prestato al momento del sinistro, ecomunque confacenti alle attitudini e condizioni personali ed ambientali(Cass. 12/06/2015, n. 12211);ha quindi osservato che, nel caso di specie, mentre non può esserericonosciuto un danno risarcibile nella seconda prospettiva, non avendol’attore/appellato assolto l’onere di allegazione dei profili risarcitori, conspecifico riferimento alle condizioni personali e familiari e alleaspirazioni e attitudini, il grado di incidenza della patologia sull’attivitàlavorativa, stimato dal c.t.u. nel 55%, consente, invece, di riteneresussistente il danno (non patrimoniale) da cenestesi lavorativa, il qualegiustifica l’aumento del 20% per la personalizzazione del danno nonpatrimoniale di natura dinamico-relazionale già riconosciuto nellasentenza di primo grado;avverso tale decisione D.B. propone ricorso percassazione, affidato a tre motivi, cui resiste l’[OSCURATO:PERSONA] OspedalieraUniversitaria “[OSCURATO:PERSONA] e Ruggi d’Aragona”, depositandocontroricorso;è stata fissata per la trattazione l’odierna adunanza camerale aisensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., con decreto del quale è statadata rituale comunicazione alle parti;non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero;il ricorrente ha depositato memoria;considerato che:con il primo motivo ─ rubricato «Art. 360 n. 3) c.p.c.; violazione dilegge, art. 115 c.p.c.» ─ il ricorrente lamenta che la Corte d’appelloabbia erroneamente escluso la prova del rapporto di lavoro delricorrente con la Profilati Italia, nonostante tale circostanza fosse"incontestata" e mai specificamente confutata dalla controparte;rileva che sin dall’atto introduttivo del giudizio egli aveva affermatoOscuramento disposto Numero registro generale 27762/2022Numero sezionale 3032/2025Numero di raccolta generale 25467/2025Data pubblicazione 17/09/2025di essere legato da regolare rapporto contrattuale di lavoro a tempoindeterminato con la Profilati Italia e che tale circostanza emergepacificamente anche dalla impugnata sentenza, là dove si dà atto cheil primo giudice aveva ritenuto incontestata la circostanza che l’attoresvolgeva mansioni di operaio;soggiunge che, pur a voler reputare che non fosse stato provatoinvece l’importo percepito dal medesimo, né che il ricorrente fossestato licenziato per i fatti oggetto di causa, ben poteva il giudice diprimo grado determinare (come ha di fatto determinato) in viaequitativa l’importo per danno patrimoniale; la Corte d’appello avrebbepotuto eventualmente discostarsi nel quantum da tale valutazioneequitativa, ma aver completamente azzerato la liquidazione del dannopatrimoniale per non aver reputato provato un aspetto del tuttoincontestato, integra violazione dell’ art. 115 c.p.c.;con il secondo motivo ─ in rubrica «violazione danno nonpatrimoniale; violazione degli artt. 1223 e 2059 c.c.» ─ egli deduceche l’esclusione del danno patrimoniale da perdita della capacitàlavorativa specifica è basata, nella sentenza impugnata, sull’erratavalutazione della mancanza di prova del preesistente rapporto di lavoroe sulla mancata considerazione della grave invalidità del ricorrente;sostiene che la Corte, che aveva riconosciuto l’esistenza di un dannonon patrimoniale da cenestesi lavorativa, avrebbe dovuto confermarela liquidazione del danno patrimoniale, anche in via equitativa;con il terzo motivo ─ in rubrica «art. 360 n. 3) c.p.c.; violazionedell’art. 2727 c.c. in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c.; violazionedell’art. 1223 c.c.» ─ lamenta che la Corte d’appello abbia escluso laliquidazione del danno patrimoniale, nonostante fosse possibilericavare la prova del rapporto di lavoro e della perdita di capacitàlavorativa specifica anche per presunzioni; evidenzia al riguardo che,alla data dell’evento, egli aveva 39 anni e non erano state prospettatealtre fonti reddituali; sostiene che la riduzione della capacità lavorativaOscuramento disposto Numero registro generale 27762/2022Numero sezionale 3032/2025Numero di raccolta generale 25467/2025Data pubblicazione 17/09/2025del 55% avrebbe dovuto pertanto essere considerata sufficiente perdimostrare, almeno presuntivamente, la perdita di reddito;il primo motivo è inammissibile e comunque infondato;il principio di non contestazione opera in relazione a fatti che sianostati chiaramente e specificamente esposti da una delle parti presentiin giudizio e non siano stati contestati dalla controparte che ne abbiaavuto l'opportunità; ne discende che il motivo di ricorso per cassazionecon il quale si intenda denunciare l'omessa considerazione, nellasentenza impugnata, della prova derivante dalla assenza dicontestazioni della controparte su una determinata circostanza, deveindicare puntualmente come e in quale atto processuale il fatto siastato esposto, al fine di consentire al giudice di verificarne la chiarezzae la specificità e deve altresì specificamente il contenuto della comparsadi risposta avversaria e degli ulteriori atti difensivi, localizzandoli neglitotale assenza di contestazioni sul punto (v. Cass. 22/05/2017, n.12840; 31/08/2020, n. 18074; 15/02/2023, n. 4681): onere nellaspecie non assolto;mette conto anche soggiungere, sotto altro profilo, che l’onere dicontestazione — la cui inosservanza rende il fatto pacifico e nonbisognoso di prova — sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, nonanche per quelli ad essa ignoti (Cass. n. 14652 del 2016; n. 3576 del2013);il ricorrente, dunque, fermo il superiore rilievo assorbente, avrebbedovuto suffragare la denuncia di violazione del principio di noncontestazione con la conoscenza in capo alla controparte dellacircostanza che si assume incontroversa: in mancanza di tale specificadeduzione non è configurabile un onere di contestazione a carico dellacontroparte in ordine alla circostanza in discorso (Cass. n. 18074 del2020; n. 4681 del 2023, cit.);non possono condurre a diversa valutazione del motivo leOscuramento disposto Numero registro generale 27762/2022Numero sezionale 3032/2025Numero di raccolta generale 25467/2025Data pubblicazione 17/09/2025considerazioni svolte in memoria dal ricorrente, ove si rileva che lastessa Corte d’appello aveva dato atto che il primo giudice avevaritenuto incontestata la circostanza che l’attore svolgesse le mansionidi operaio, ma poi da tale postulato si discosta, pur non espressamenteconfutandolo;al riguardo occorre anzitutto rilevare che non può trarsi dallamotivazione della Corte d’appello, diversamente da quanto affermatodalla parte, alcuna «conferma» del giudizio espresso dal primo giudicecirca la configurabilità di una ipotesi di «non contestazione», ai sensi eper gli effetti di cui all’art. 115 c.p.c., sulla circostanza in questione: laCorte si limita a riferire la motivazione addotta dal Tribunale, maafferma chiaramente di non condividerla, ritenendo dirimente lamancata dimostrazione dello svolgimento di una attività lavorativa;è vero che la non condivisione della valutazione del primo giudiceriguardo alla apprezzabilità in concreto di una ipotesi di «noncontestazione» non è espressamente argomentata nella sentenzad’appello, ma trattandosi di norma processuale non è la mancatamotivazione sul punto a poter costituire di per sé motivo di cassazionedella sentenza (peraltro neppure dedotto in ricorso), quanto piuttostol’errore eventualmente compiuto dal giudice d’appello nel fare o menoapplicazione della relativa regola processuale, indipendentemente dallagiustificazione che ne sia addotta ed anche in mancanza di alcunagiustificazione al riguardo;il secondo e il terzo motivo, congiuntamente esaminabili in quantostrettamente connessi, sono infondati;il grado di invalidità permanente determinato da una lesionedell’integrità psico-fisica non si riflette automaticamente, né tantomeno nella stessa misura, sulla riduzione percentuale della capacitàlavorativa specifica;così come lesioni gravi potrebbero provocare riduzioni minime delreddito, per contro anche postumi permanenti minimi potrebberoOscuramento disposto Numero registro generale 27762/2022Numero sezionale 3032/2025Numero di raccolta generale 25467/2025Data pubblicazione 17/09/2025incidere sulla capacità di svolgere determinati lavori; perciò, spetta algiudice valutarne in concreto e caso per caso l’incidenza (v. in tal sensoCass. 03/09/2024 n. 23553; 17/05/2022 n. 15735; 22/08/2018 n.20918; 12/02/2015, n. 2758; 12/02/2013, n. 3290; 18/09/2007, n.19357; 08/08/2007, n. 17397; 14/06/2007, n. 13953; 20/01/2006, n.1120);il danno patrimoniale futuro conseguente alla lesione della salute èrisarcibile solo ove appaia probabile, alla stregua di una valutazioneprognostica, che la vittima percepirà un reddito inferiore a quello cheavrebbe altrimenti conseguito in assenza dell’infortunio;è dall’accertata diminuzione del reddito che deve risalirsi alla provadel danno ed alla sua causa; non è invece corretto, una volta ritenutain astratto l’“incapacità lavorativa” della vittima, desumerne la provad’una contrazione patrimoniale, senza nessun accertamento inconcreto d’una deminutio patrimonii;l’incidenza dei postumi sulla capacità di lavoro andrà dunquevalutata in base a tre passaggi: a) l’accertamento dei postumi; b)l’accertamento della compatibilità tra i postumi e il concreto tipo diimpegno, fisico o intellettuale, richiesto dal lavoro svolto dalla vittima;c) l’esistenza in atto od in potenza d’una riduzione patrimoniale;naturalmente questo giudizio ha per corollario che il danneggiatoalleghi e provi il tipo di lavoro svolto, il tipo di mansioni corrispondenti,il tipo di impegno fisico o psichico da esse richiesto;dimostrato ciò, il Giudice per la stima del danno in esame potràricorrere ovviamente anche alla prova presuntiva, che tuttavia dovràbasarsi su fatti noti dai quali risalire ai fatti ignorati, e non sul meroautomatismo tra entità dei postumi e sussistenza del danno;ne consegue che è onere del danneggiato — per consentire algiudice di procedere ad una liquidazione del danno patrimoniale futurocon criteri presuntivi, e ciò anche nei casi in cui la ricorrenza dellostesso risulti altamente probabile per l’elevata percentuale di invaliditàOscuramento disposto Numero registro generale 27762/2022Numero sezionale 3032/2025Numero di raccolta generale 25467/2025Data pubblicazione 17/09/2025permanente (evenienza apprezzabile nel caso di specie, in cuil’invalidità permanente è stata stimata nella misura del 28%) —supportare la richiesta risarcitoria con elementi idonei alla prova delpregresso effettivo svolgimento di attività economica, alla diminuzionedel reddito percepito, ovvero del possesso di una qualificazioneprofessionale acquisita e non ancora esercitata (Cass. n. 32538 del2024; n. 12605 del 2023; n. 4673 del 2016; n. 14517 del 2015);alla luce di quanto esposto devono rigettarsi le censure in esame,in quanto volte a sostenere, in sostanza, in contrasto con i principisopra affermati, che la mera stima da parte del c.t.u. di una invaliditàpermanente del 28% (e di una “incapacità lavorativa specifica” del55%: stima quest’ultima che dal punto di vista giuridico noncorrisponde ad una ponderata stima basata su controllabili criteri discientificità), dovrebbe consentire di per sé ─ anche in mancanza diprova (nella specie ritenuta in sentenza alla stregua di accertamentodi fatto che, come detto, resiste allo specifico motivo di censura postocon il primo motivo) del pregresso svolgimento di una attivitàlavorativa ovvero del possesso di una già acquisita qualificazioneprofessionale ─ la presunzione di una corrispondente riduzione delreddito;il ricorso deve essere dunque rigettato;avuto riguardo al contrastante esito dei due gradi del giudizio dimerito e alle oscillazioni registrate nella giurisprudenza di questa Cortesulla questione posta dal secondo e dal terzo motivo di ricorso siravvisano i presupposti per l’integrale compensazione delle spese;va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1,comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per ilricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13;[OSCURATO:PERSONA] disposto Numero registro generale 27762/2022Numero sezionale 3032/2025Numero di raccolta generale 25467/2025Data pubblicazione 17/09/2025 P.Q.Mrigetta il ricorso. Compensa integralmente le spese processuali.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovutoper il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.Dispone che, in caso di utilizzazione della presente ordinanza inqualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su rivistegiuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazioneelettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri datiidentificativi del ricorrente.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione TerzaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il 6 giugno 2025.Il PresidenteGiacomo Travaglino
Sentenza Cassazione n. 25467/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris