CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 luglio 2021
Cassazione n. 36259/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 4226-2017 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del C:v Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; 2021 - ricorrente - 4854 contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in VELLETRI, V.[OSCURATO:PERSONA] 83, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 4415/2016 della COMM.TRIB.REG.LAZIO, depositata il 06/07/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso notificato ad [OSCURATO:PERSONA] 3.p.a. la società [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava la cartella di pagamento r. 0920120074846436 di fronte alla Commissione tributaria provinciale: d Roma chiedendone l'annullamento per inesistenza della relativa notifica ov der: nubità della stessa essendo stata effettuata ad un indirizzo diverso dal clurniclio fiscale della Società e per mancata notifica dell'atto presupposto, nelle. specie :I propedeutico avviso di liquidazione. 1.1. [OSCURATO:PERSONA] adita, dopo un rìrivio con mandato ad Equitalia di comunicare all'Agenzia delle entrate le con:rodeduzioni in virtù della chiamata in causa richiesta in sede di costituzbi ciucizio, dichiarava inammissibile il ricorso, stante la mancata notifica dell ) slesso all'Agenzia delle entrate. 1.2. Avverso detta decisione„ cì a::o cl appello notificato al solo Agente della riscossione, la Società la in-ipugr eve: d fronte alla Commissione tributaria regionale del Lazio lamentando irnrtà della declaratoria di inammissibilità del ricorso. 1.3. I Giudici di secondo grado, c.cr sentenza n. 4415/14/16, accoglievano l'appello della Società contribuente, ritenen:io non esistente il litisconsorzio necessario ed essendo stata l'Ag2.nzi3 celle Entrate irritualmente evocata in giudizio, così entrando nel merit:: :sl a mancata notifica lamentata del propedeutico avviso di liquidazione. 1.3. Avverso questa ultima 1:112(.: sione L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivc . 1.4. La società [OSCURATO:SOCIETA] nEfi ores.;:entato difese. [OSCURATO:PERSONA]: 2. L'Ufficio, con l'unico motindo, c erli icia !a violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt.. 14 e E::: c .Igs. n. 546 del 1992 e 331 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, comui,3 r 4 cod. proc. civ., sostenendo che il giudice di appello avrebbe dovuto d sp c,rre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Agenzia delle entrate e: c,J3le era stata chiamata in causa nel giudizio di primo grado, così sussis.:en:ic 1.n 'ipotesi di litisconsorzio processuale necessario. 3. Il motivo di ricorso è fondate. 3.2. Preliminarmente vanno rige.:1.:2te le questioni preliminari sollevate dal resistente costituito sulla notifica del ricors.o nfia Pec senza firma digitale, da ritenersi sanato per il raggiunginnentc del() scopo e sull'eccezione di inammissibilità per violazione de p - reipio di autosufficienza, da ritenersi infondato stante l'allegazione nel ric:.)-so di tutti gli atti di causa pertinenti richiamati nel corpo dello stesso. 3.3. Dalla lettura della motii'azicre della sentenza impugnata è, infatti, possibile rilevare che i giudici d'appllo han io dato atto della presenza nel giudizio di primo grado dell'Agenzia &lie enl:riAe, chiamata in causa dall'Agente della riscossione. La mancata intagrz e ,del contraddittorio nel giudizio di appello, in mancanza dell'ordine del gi„id (::e dL ntegrarlo, nonostante fosse stato sollecitato in questo senso, deterrri'a per i idirizzo consolidato di questa Corte (Cass., nn. 13695 del 2001, 111E4 dal :15)03, 1789 del 2004, 8854 del 2007, 1462 del 2009, 10934 del 2015 e 1E6E del 2016) la nullità dell'intero procedimento di secondo grado e della s ,ent:enza che lo ha concluso, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimita. 4. In definitiva, per quanto Hp c.,stc, il ricorso va accolto cassando con rinvio la sentenza impugnata, anct .J.,? pr E ulteriori questioni, a diversa sezione della Commissione tributaria regionale d Z O, anche per le spese del presente giudizio. La Corte accoglie motivo di ric:crsp e cassa la sentenza impugnata, anche per le ulteriori questioni, con rinvio E C 3trE sezione della Commissione tributaria regionale della Lazio, anche per le spe3e :il pl-esente giudizio. Così deciso in Roma, nell'aduna 1 !1-3 canerale da remoto del 15 l