CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 ottobre 2023
Cassazione n. 45019/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA][ CIANFROCCA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITrO letto il ricorso di DeLSilva [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al diniego della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità e delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto dalla lettura del provvedimento impugnato (cfr. pag. 1 della sentenza) si ricava che la motivazione sul diniego risulta priva di vizi logici e giuridici oltre che articolata su elementi fattuali con cui la difesa non si confronta; considerato che, in ogni caso, il giudizio sul carattere di speciale tenuità del danno è riservato alla discrezionalità del giudice di merito all'esito della valutazione degli elementi di fatto, insindacabile in sede di legittimità se, come nel caso che ci occupa, congruamente motivata; ritenuto che, secondo il consolidato principio affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti di elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti nonché all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione, come avvenuto nella specie laddove, peraltro, la Corte di appello ha valorizzato la "serialità" delle rapine, giudicata sintomatica di una spiccata propensione a delinquere; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 10 ottobre 2023 [OSCURATO:PERSONA] e esteriS