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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 30 marzo 2026

Cassazione n. 07721/2026

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ORDINANZAsul ricorso 14515-2020 proposto da:I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], inpersona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, inproprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società diCartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati e difesi dagliavvocati CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti principali -2026controEUROSPIN [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA];- controricorrente - ricorrente incidentale –nonché controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.,- ricorrenti principali - controricorrenti incidentali -nonché contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 14515/2020Numero sezionale 690/2026Numero di raccolta generale 7721/2026AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (già EQUITALIA SUDData pubblicazione 30/03/2026S.P.A.);- intimata -avverso la sentenza n. 833/2019 della CORTE D'APPELLO di LECCE,depositata il 04/10/2019 R.G.N. 589/2017;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del11/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHELa Corte d’appello di Lecce riformava in parte lapronuncia di primo grado che aveva accolto l’opposizionedi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso una cartella esattorialeemessa dall’Inps e avente ad oggetto il recupero deglisgravi contributivi fruiti in dipendenza della conclusionedi contratti di formazione e lavoro dichiarati aiuti di statodalla decisione della Commissione della ComunitàEuropea dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Dopo avere ritenuto ammissibile, poiché non generico, ilricorso in appello dell’Inps, riteneva la Corte territorialeche per uno dei lavoratori assunti con CFL sussistesse ilrequisito della disoccupazione per almeno un anno, comeaccertato dalla consulenza tecnica, mentre erano dareputarsi tardivi i documenti prodotti dall’Inps in appelloe tesi a smentire lo stato di disoccupazione, trattandosidi prova a carico dell’ente.

Quanto invece all’applicabilitàdella regola del de minimis, invocata dalla società,riteneva la Corte che i documenti prodotti in appellodall’Inps, e tesi a dimostrare che gli ulteriori aiuti di cuiaveva fruito la società superavano €100.000, fosseroammissibili, non avendo potuto il c.t.u. affermare ilNumero registro generale 14515/2020Numero sezionale 690/2026Numero di raccolta generale 7721/2026Data pubblicazione 30/03/2026mancato raggiungimento del limite di €100.000, espettando la prova alla società.Avverso la sentenza l’Inps, in proprio e quale procuratorespeciale della Società di Cartolarizzazione dei CreditiInps ([OSCURATO:SOCIETA].) s.p.a., ricorre per due motivi.[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha depositato controricorsocontendente due motivi di ricorso incidentale, illustratida memoria, cui resiste con controricorso l’Inps.È rimasta intimata l’Agenzia delle Entrate-Riscossione.In sede di odierna adunanza camerale, il collegioriservava il termine di 60 giorni per il deposito delpresente provvedimento.RITENUTO CHECon il primo motivo di ricorso principale, l’Inps deduceviolazione e/o falsa applicazione degli artt.2697 c.c., inrelazione all’art.3 d.l. n.726/84, conv. con modif. in l.n.863/84, 16 d.l. n.299/94, conv. in l. n.451/99, peravere la Corte errato nel porre in capo all’Inps l’onereprobatorio circa lo stato di disoccupazione per oltre unanno del lavoratore Carozzo.

L’Inps aveva prodotto inappello la documentazione non per fondare il propriodiritto, ma per corroborare la contestazione sul fatto chela società non avesse dimostrato lo stato didisoccupazione, ovvero il presupposto costitutivo deldiritto allo sgravio.Con il secondo motivo di ricorso principale, l’Inps deduceviolazione e/o falsa applicazione degli artt.421, 437, co.2c.p.c., sull’ipotetico presupposto che l’onere della provacirca lo stato di disoccupazione fosse a sé spettante: inNumero registro generale 14515/2020Numero sezionale 690/2026Numero di raccolta generale 7721/2026Data pubblicazione 30/03/2026tal caso i documenti prodotti erano indispensabili ai finidel decidere e dunque ammissibili in appello.Con il primo motivo di ricorso incidentale, la societàdeduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.342 e434 c.p.c., per non avere la Corte dichiaratoinammissibile il ricorso in appello dell’Inps, nonostante lasua genericità.Con il secondo motivo di ricorso incidentale, la societàdeduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.2697c.c., 345, 437 c.p.c., per avere la Corte d’appello ritenutoammissibili i documenti prodotti dall’Inps solo in sede digravame, attestanti il superamento della soglia di€100.000 di aiuti ricevuti.Il primo motivo di ricorso incidentale, logicamentepreliminare, è inammissibile per difetto diautosufficienza.

Il motivo, infatti, non trascrive né riportain modo compiuto il tenore dell’atto d’appello dell’Inps(v.

Cass.29495/20).Il primo motivo di ricorso principale è fondato.Ha errato la Corte d’appello ad affermare che la provadello stato di disoccupazione di durata superiore all’annospettasse all’Inps.

Al contrario, trattandosi di dimostrareuno dei presupposti costitutivi del diritto allo sgravio, laprova incombeva sulla società, essendo consolidato ilprincipio per cui, in tema di sgravi contributivi e difiscalizzazione degli oneri sociali, grava sull'impresa chevanti il diritto al beneficio l'onere di provare lasussistenza dei necessari requisiti in relazione allafattispecie normativa di volta in volta invocata(Cass.19262/02, Cass.

S.U. 6489/12), e tanto valeNumero registro generale 14515/2020Numero sezionale 690/2026Numero di raccolta generale 7721/2026Data pubblicazione 30/03/2026anche quando le condizioni legittimanti il beneficio sianostate dettate da disposizioni comunitarie, spettando pursempre al datore di lavoro dimostrare la sussistenzadelle condizioni, stabilite dalla Commissione o daquest'ultima presupposte ove già fissate dalla normativanazionale, per poter legittimamente usufruire deglisgravi (Cass.6671/12, Cass.23654/16).

In particolare, inmateria di sgravi connessi alle assunzioni con contrattodi formazione lavoro dichiarati aiuti di Stato, il principioè stato ribadito dalla pronuncia di questa Corten.15970/20, ove anche era dedotta la mancanza didisoccupazione superiore all’anno (v. poi Cass.2988/23).Ora, il consulente tecnico d’ufficio aveva affermato ilpresupposto della disoccupazione sulla base di undocumento non ritenuto dirimente dall’Inps.

L’ente, insede d’appello, non ha prodotto documenti a sostegno diun proprio diritto e volti a superare una decadenzadall’onere probatorio dello stesso diritto, ma,semplicemente, ha prodotto documenti volti a rafforzarela propria contestazione già mossa in primo grado,ovvero che la società, nonostante il documento rilasciatodal centro per l’impiego, non aveva dimostrato ilrequisito della disoccupazione, come risultava daidocumenti prodotti appunto in appello, che invececonsulenza, nella sua sola affermazione finale diricorrenza della disoccupazione, non costituiva prova diquest’ultima, trattandosi di circostanza di fatto, fondatasu documenti, che non richiedeva alcuna valutazionetecnica da parte di un consulente (v.

Cass.8498/25,secondo cui la c.t.u. non è mezzo istruttorio in sensoproprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nellaNumero registro generale 14515/2020Numero sezionale 690/2026Numero di raccolta generale 7721/2026valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione diData pubblicazione 30/03/2026questioni che necessitino di specifiche conoscenze).Il motivo va in definitiva accolto, non potendosi allo statodire raggiunta la prova della disoccupazione protratta peroltre un anno.Il secondo motivo di ricorso principale è assorbito.Il secondo motivo di ricorso incidentale è infondato, perle stesse ragioni per cui è fondato il ricorso dell’Inps.Una volta affermato – come correttamente fa la Corted’appello – che la prova del mancato superamento dellasoglia del de minimis spettava alla società (v. tra le tanteCass.2988/23), l’Inps ha prodotto in appello documentivolti, ancora una volta, a contestare che la societàavesse dimostrato detto mancato superamento.Conclusivamente, la sentenza va cassata in accoglimentodel primo motivo di ricorso principale, con rinvio allaCorte d’appello di Lecce per i conseguenti accertamenti,nonché per la statuizione sulle spese di lite del presentegiudizio di cassazione.P.q.m.La Corte accoglie il primo motivo di ricorso principale,assorbito il secondo e respinto il ricorso incidentale,cassa la sentenza impugnata in relazione al motivoaccolto, e rinvia alla Corte d’appello di Lecce, in diversacomposizione, anche per le spese di lite del presentegiudizio di cassazione;ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, atteso il rigetto del ricorso incidentale, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per ilNumero registro generale 14515/2020Numero sezionale 690/2026Numero di raccolta generale 7721/2026Data pubblicazione 30/03/2026versamento, da parte della ricorrente incidentale,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello previsto, ove dovuto, per il ricorso a norma dellostesso art. 13, comma 1 bis.Roma, deciso all’adunanza camerale dell’11.2.26La PresidenteLucia Esposito

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso 14515-2020 proposto da:I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], inpersona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, inproprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società diCartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati e difesi dagliavvocati CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti principali -2026controEUROSPIN [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA];- controricorrente - ricorrente incidentale –nonché controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.,- ricorrenti principali - controricorrenti incidentali -nonché contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 14515/2020Numero sezionale 690/2026Numero di raccolta generale 7721/2026AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (già EQUITALIA SUDData pubblicazione 30/03/2026S.P.A.);- intimata -avverso la sentenza n. 833/2019 della CORTE D'APPELLO di LECCE,depositata il 04/10/2019 R.G.N. 589/2017;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del11/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHELa Corte d’appello di Lecce riformava in parte lapronuncia di primo grado che aveva accolto l’opposizionedi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso una cartella esattorialeemessa dall’Inps e avente ad oggetto il recupero deglisgravi contributivi fruiti in dipendenza della conclusionedi contratti di formazione e lavoro dichiarati aiuti di statodalla decisione della Commissione della ComunitàEuropea dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Dopo avere ritenuto ammissibile, poiché non generico, ilricorso in appello dell’Inps, riteneva la Corte territorialeche per uno dei lavoratori assunti con CFL sussistesse ilrequisito della disoccupazione per almeno un anno, comeaccertato dalla consulenza tecnica, mentre erano dareputarsi tardivi i documenti prodotti dall’Inps in appelloe tesi a smentire lo stato di disoccupazione, trattandosidi prova a carico dell’ente. Quanto invece all’applicabilitàdella regola del de minimis, invocata dalla società,riteneva la Corte che i documenti prodotti in appellodall’Inps, e tesi a dimostrare che gli ulteriori aiuti di cuiaveva fruito la società superavano €100.000, fosseroammissibili, non avendo potuto il c.t.u. affermare ilNumero registro generale 14515/2020Numero sezionale 690/2026Numero di raccolta generale 7721/2026Data pubblicazione 30/03/2026mancato raggiungimento del limite di €100.000, espettando la prova alla società.Avverso la sentenza l’Inps, in proprio e quale procuratorespeciale della Società di Cartolarizzazione dei CreditiInps ([OSCURATO:SOCIETA].) s.p.a., ricorre per due motivi.[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha depositato controricorsocontendente due motivi di ricorso incidentale, illustratida memoria, cui resiste con controricorso l’Inps.È rimasta intimata l’Agenzia delle Entrate-Riscossione.In sede di odierna adunanza camerale, il collegioriservava il termine di 60 giorni per il deposito delpresente provvedimento.RITENUTO CHECon il primo motivo di ricorso principale, l’Inps deduceviolazione e/o falsa applicazione degli artt.2697 c.c., inrelazione all’art.3 d.l. n.726/84, conv. con modif. in l.n.863/84, 16 d.l. n.299/94, conv. in l. n.451/99, peravere la Corte errato nel porre in capo all’Inps l’onereprobatorio circa lo stato di disoccupazione per oltre unanno del lavoratore Carozzo. L’Inps aveva prodotto inappello la documentazione non per fondare il propriodiritto, ma per corroborare la contestazione sul fatto chela società non avesse dimostrato lo stato didisoccupazione, ovvero il presupposto costitutivo deldiritto allo sgravio.Con il secondo motivo di ricorso principale, l’Inps deduceviolazione e/o falsa applicazione degli artt.421, 437, co.2c.p.c., sull’ipotetico presupposto che l’onere della provacirca lo stato di disoccupazione fosse a sé spettante: inNumero registro generale 14515/2020Numero sezionale 690/2026Numero di raccolta generale 7721/2026Data pubblicazione 30/03/2026tal caso i documenti prodotti erano indispensabili ai finidel decidere e dunque ammissibili in appello.Con il primo motivo di ricorso incidentale, la societàdeduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.342 e434 c.p.c., per non avere la Corte dichiaratoinammissibile il ricorso in appello dell’Inps, nonostante lasua genericità.Con il secondo motivo di ricorso incidentale, la societàdeduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.2697c.c., 345, 437 c.p.c., per avere la Corte d’appello ritenutoammissibili i documenti prodotti dall’Inps solo in sede digravame, attestanti il superamento della soglia di€100.000 di aiuti ricevuti.Il primo motivo di ricorso incidentale, logicamentepreliminare, è inammissibile per difetto diautosufficienza. Il motivo, infatti, non trascrive né riportain modo compiuto il tenore dell’atto d’appello dell’Inps(v. Cass.29495/20).Il primo motivo di ricorso principale è fondato.Ha errato la Corte d’appello ad affermare che la provadello stato di disoccupazione di durata superiore all’annospettasse all’Inps. Al contrario, trattandosi di dimostrareuno dei presupposti costitutivi del diritto allo sgravio, laprova incombeva sulla società, essendo consolidato ilprincipio per cui, in tema di sgravi contributivi e difiscalizzazione degli oneri sociali, grava sull'impresa chevanti il diritto al beneficio l'onere di provare lasussistenza dei necessari requisiti in relazione allafattispecie normativa di volta in volta invocata(Cass.19262/02, Cass. S.U. 6489/12), e tanto valeNumero registro generale 14515/2020Numero sezionale 690/2026Numero di raccolta generale 7721/2026Data pubblicazione 30/03/2026anche quando le condizioni legittimanti il beneficio sianostate dettate da disposizioni comunitarie, spettando pursempre al datore di lavoro dimostrare la sussistenzadelle condizioni, stabilite dalla Commissione o daquest'ultima presupposte ove già fissate dalla normativanazionale, per poter legittimamente usufruire deglisgravi (Cass.6671/12, Cass.23654/16). In particolare, inmateria di sgravi connessi alle assunzioni con contrattodi formazione lavoro dichiarati aiuti di Stato, il principioè stato ribadito dalla pronuncia di questa Corten.15970/20, ove anche era dedotta la mancanza didisoccupazione superiore all’anno (v. poi Cass.2988/23).Ora, il consulente tecnico d’ufficio aveva affermato ilpresupposto della disoccupazione sulla base di undocumento non ritenuto dirimente dall’Inps. L’ente, insede d’appello, non ha prodotto documenti a sostegno diun proprio diritto e volti a superare una decadenzadall’onere probatorio dello stesso diritto, ma,semplicemente, ha prodotto documenti volti a rafforzarela propria contestazione già mossa in primo grado,ovvero che la società, nonostante il documento rilasciatodal centro per l’impiego, non aveva dimostrato ilrequisito della disoccupazione, come risultava daidocumenti prodotti appunto in appello, che invececonsulenza, nella sua sola affermazione finale diricorrenza della disoccupazione, non costituiva prova diquest’ultima, trattandosi di circostanza di fatto, fondatasu documenti, che non richiedeva alcuna valutazionetecnica da parte di un consulente (v. Cass.8498/25,secondo cui la c.t.u. non è mezzo istruttorio in sensoproprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nellaNumero registro generale 14515/2020Numero sezionale 690/2026Numero di raccolta generale 7721/2026valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione diData pubblicazione 30/03/2026questioni che necessitino di specifiche conoscenze).Il motivo va in definitiva accolto, non potendosi allo statodire raggiunta la prova della disoccupazione protratta peroltre un anno.Il secondo motivo di ricorso principale è assorbito.Il secondo motivo di ricorso incidentale è infondato, perle stesse ragioni per cui è fondato il ricorso dell’Inps.Una volta affermato – come correttamente fa la Corted’appello – che la prova del mancato superamento dellasoglia del de minimis spettava alla società (v. tra le tanteCass.2988/23), l’Inps ha prodotto in appello documentivolti, ancora una volta, a contestare che la societàavesse dimostrato detto mancato superamento.Conclusivamente, la sentenza va cassata in accoglimentodel primo motivo di ricorso principale, con rinvio allaCorte d’appello di Lecce per i conseguenti accertamenti,nonché per la statuizione sulle spese di lite del presentegiudizio di cassazione.P.q.m.La Corte accoglie il primo motivo di ricorso principale,assorbito il secondo e respinto il ricorso incidentale,cassa la sentenza impugnata in relazione al motivoaccolto, e rinvia alla Corte d’appello di Lecce, in diversacomposizione, anche per le spese di lite del presentegiudizio di cassazione;ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, atteso il rigetto del ricorso incidentale, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per ilNumero registro generale 14515/2020Numero sezionale 690/2026Numero di raccolta generale 7721/2026Data pubblicazione 30/03/2026versamento, da parte della ricorrente incidentale,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello previsto, ove dovuto, per il ricorso a norma dellostesso art. 13, comma 1 bis.Roma, deciso all’adunanza camerale dell’11.2.26La PresidenteLucia Esposito   
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