CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 04607/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (PV), il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli emessa ai sensi dell'art. 599- bis cod. proc. pen., in data 30/06/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Brescia dichiarava inammissibile l'istanza di revisione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Monza, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., in data 03/10/2013, irrevocabile in data 18/09/2014. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre personalmente, ricostruendo la vicenda processuale ed illustrando le nuove prove poste a fondamento dell'istanza di revisione.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. Il ricorso per cassazione non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata dall'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto da difensore iscritto nel'albo speciale della Corte di cassazione, a pena di inammissibilità (tra le altre, SEz. 3, n. 11126 del 25/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281475). Da ciò discende l'inammissibilità del ricorso e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende