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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 gennaio 2025

Cassazione n. 05378/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Catanzaro, ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 186, comma 2 lett. c) e comma 2 sexies del Codice della Strada, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia, ordinando altresì la sospensione della patente di guida per un anno e la confisca del veicolo con cui è stato commesso il reato.

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello e censura, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione nella specifica forma del travisamento di prova per avere, i giudici di merito, fondato la propria decisione sui risultati emersi da un accertamento effettuato mediante etilometro, privo della prescritta ed aggiornata omologazione e della corretta taratura. 3.11 motivo in questione risulta manifestamente infondato in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici del giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata.

Considerato che la Corte territoriale ha operato una corretta applicazione del principio, più volte ribadito da questa Corte di legittimità, secondo cui in tema di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza con la conseguenza che è onere della difesa dell'imputato suffragare con idonee allegazioni la prospettata invalidità dell'accertamento, dimostrando la sussistenza di vizi ed errori di strumentazione ovvero di vizi correlati all'omologazione dell'apparecchio, o l'assenza o l'inattualità dei controlli prescritti dalla legge (cfr. ex multis Sez. 4, n. 46146 del 13/10/2021, Carlucci, Rv. 28255; conf.

Sez. 4, n. 46841 del 17/12/2021, Patruno, Rv. 282659; Sez. 4, n. 11679 del 15/12/2020, dep. 2021, Ibnezzayer, Rv. 280958).

Nel caso di specie, i giudici di merito hanno evidenziato che nulla di tutto ciò è stato argomentato dal difensore e, che al contrario, dal verbale ai accertamenti urgenti redatto dalla PG operante è emerso in atti come l'accertamento sia stato eseguito con apparecchiatura etilometro marca, tipo ALCOLTEST, matricola 7110MKIII serie n.

ARPN-0037, regolarmente revisionato fino al 29.02.2020.

4. Ne deriva che il ricorso proposto va dichiarato inammissibile.

Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità.

All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna dely'ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo, in assenza di cause di esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso l'8 gennaio 2025 La Consigliera est. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Catanzaro, ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 186, comma 2 lett. c) e comma 2 sexies del Codice della Strada, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia, ordinando altresì la sospensione della patente di guida per un anno e la confisca del veicolo con cui è stato commesso il reato. 2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello e censura, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione nella specifica forma del travisamento di prova per avere, i giudici di merito, fondato la propria decisione sui risultati emersi da un accertamento effettuato mediante etilometro, privo della prescritta ed aggiornata omologazione e della corretta taratura. 3.11 motivo in questione risulta manifestamente infondato in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici del giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata. Considerato che la Corte territoriale ha operato una corretta applicazione del principio, più volte ribadito da questa Corte di legittimità, secondo cui in tema di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza con la conseguenza che è onere della difesa dell'imputato suffragare con idonee allegazioni la prospettata invalidità dell'accertamento, dimostrando la sussistenza di vizi ed errori di strumentazione ovvero di vizi correlati all'omologazione dell'apparecchio, o l'assenza o l'inattualità dei controlli prescritti dalla legge (cfr. ex multis Sez. 4, n. 46146 del 13/10/2021, Carlucci, Rv. 28255; conf. Sez. 4, n. 46841 del 17/12/2021, Patruno, Rv. 282659; Sez. 4, n. 11679 del 15/12/2020, dep. 2021, Ibnezzayer, Rv. 280958). Nel caso di specie, i giudici di merito hanno evidenziato che nulla di tutto ciò è stato argomentato dal difensore e, che al contrario, dal verbale ai accertamenti urgenti redatto dalla PG operante è emerso in atti come l'accertamento sia stato eseguito con apparecchiatura etilometro marca, tipo ALCOLTEST, matricola 7110MKIII serie n. ARPN-0037, regolarmente revisionato fino al 29.02.2020. 4. Ne deriva che il ricorso proposto va dichiarato inammissibile. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna dely'ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo, in assenza di cause di esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso l'8 gennaio 2025 La Consigliera est. [OSCURATO:PERSONA]
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