CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 31848/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG; a. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Cagliari - sez. distaccata di Sassari, ha riformato la prima sentenza in punl:o di pena e, per il resto, ha confermato la declaratoria di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di guida in stato di ebbrezza di cui all'art. 186-bis, comma 3, cod. strada (fatto del 11.8.2018). 2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando, con unico motivo, l'erroneo diniego di sostituzione della pena inflitta con i lavori di pubblica utilità per asserita assenza di documentazione, invece prodotta dal ricorrente in allegato all'atto di appello. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. Il ricorso è fondato. La sentenza impugnata ha respinto la richiesta di conversione della pena con il lavoro di pubblica utilità, argomentando nel senso che la difesa non aveva "prodotto la relativa documentazione" (pag. 7). L'assunto risulta pacificamente smentito dal contenuto dell'atto di appello proposto dalla difesa dell'imputato, che al punto 4) aveva esplicitamente avanzato richiesta di sostituzione della pena principale con il lavoro di pubblica utilità, allegando (v. produzione n. 1) lettera di disponibilità da parte della [OSCURATO:PERSONA] ad accogliere l'imputato presso la sede di Pontetaro per lo svolgimento dei lavori. 5. Consegue l'annullamento in parte qua della sentenza impugnata, con rinvio al giudice di merito per nuovo giudizio sul punto. L'impugnazione non ha riguardato il punto concernente la responsabilità dell'imputato per il reato ascritto, la cui affermazione in sen1:enza va, pertanto, dichiarata irrevocabile ex art. 624 cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla questione concernente il lavoro di pubblica utilità e rinvia sul punto alla Corte d'appello di Cagliari. Dichiara irrevocabile l'affermazione di penale responsabilità