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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 1907/2023

ECLI:EU:C:2023:883
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62022CC0654

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]

del 16 novembre 2023 ( 1 ) Causa C‑654/22 FOD [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] van de voedselketen & Leefmilieu contro

[OSCURATO:PERSONA]

[domanda di pronuncia pregiudiziale del [OSCURATO:PERSONA] van eerste aanleg Oost-[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale di primo grado delle [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], Sezione diritto civile, [OSCURATO:PERSONA])] «Domanda di pronuncia pregiudiziale – Regolamento (CE) n. 1907/2006 – Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione di sostanze chimiche – [OSCURATO:PERSONA] – Ambito di applicazione – Eccezione per sostanze assoggettate alla vigilanza doganale – Obbligo di registrazione – Importatore – Importazione – Persona obbligata alla registrazione»

I. Introduzione

1. Molti consumatori entrano a contatto con l’urea sotto forma di materiale per veicoli a motore diesel, il cosiddetto AdBlue ( 2 ).

Siffatto impiego riduce le emissioni di ossido di azoto.

Esistono peraltro numerosi altri impieghi di tale sostanza, ad esempio in agricoltura o nell’industria farmaceutica e cosmetica («[OSCURATO:PERSONA]»).

Pertanto, ogni anno vengono prodotti o importati nell’Unione più di 10 milioni di tonnellate.

2. Particolari pericoli non sono noti ( 3 ).

Ciononostante, ai sensi del regolamento [OSCURATO:PERSONA] ( 4 ), gli importatori devono registrare siffatta sostanza presso l’Agenzia europea per le sostanze chimiche ([OSCURATO:PERSONA]) al momento dell’importazione.

Nel presente procedimento pregiudiziale, occorre pertanto chiarire se un’impresa che ordina l’urea in un paese terzo debba essere considerato l’importatore e sia pertanto soggetto a tale obbligo, oppure se persone diverse da colui che effettua l’ordine, organizzando l’importazione, possano assumere siffatto obbligo.

II. Contesto normativo

3. La finalità e i principi fondamentali del regolamento [OSCURATO:PERSONA] risultano dall’articolo 1: «1.

Il presente regolamento ha lo scopo di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente inclusa la promozione di metodi alternativi per la valutazione dei pericoli che le sostanze comportano, nonché la libera circolazione di sostanze nel mercato interno rafforzando nel contempo la competitività e l’innovazione.

2. (…)

3. Il presente regolamento si basa sul principio che ai fabbricanti, agli importatori e agli utilizzatori a valle spetta l’obbligo di fabbricare, immettere sul mercato o utilizzare sostanze che non arrecano danno alla salute umana o all’ambiente.

Le sue disposizioni si fondano sul principio di precauzione».

4. Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento [OSCURATO:PERSONA], esso non si applica «alle sostanze, in quanto tali o in quanto componenti di miscele o articoli, che sono assoggettate a controllo doganale, purché non siano sottoposte ad alcun trattamento o ad alcuna trasformazione e che siano in deposito temporaneo o in zona franca o in deposito franco in vista di una riesportazione, oppure in transito».

5. Il considerando 10 del regolamento [OSCURATO:PERSONA] chiarisce siffatta eccezione nei seguenti termini: «Le sostanze assoggettate a controllo doganale che sono in deposito temporaneo, in zone franche o in depositi franchi in vista di una riesportazione oppure in transito non sono utilizzate a norma del presente regolamento e dovrebbero quindi essere escluse dal suo ambito d’applicazione (…)».

6. L’articolo 3, paragrafi da 10 a 13 del regolamento [OSCURATO:PERSONA], definisce diverse nozioni: «10) importazione: l’introduzione fisica nel territorio doganale della Comunità; 11) importatore: ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità responsabile dell’importazione; 12) immissione sul mercato: l’offerta o la messa a disposizione di terzi, contro pagamento o gratuita.

L’importazione è considerata un’immissione sul mercato; 13) utilizzatore a valle: ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità diversa dal fabbricante o dall’importatore che utilizza una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una miscela, nell’esercizio delle sue attività industriali o professionali.

I distributori e i consumatori non sono considerati utilizzatori a valle.

Un reimportatore a cui si applica l’esenzione di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), è considerato un utilizzatore a valle».

7. L’articolo 5 del regolamento [OSCURATO:PERSONA] disciplina le conseguenze di una mancata registrazione: «Fatti salvi gli articoli 6, 7, 21 e 23, le sostanze in quanto tali o in quanto componenti di una miscela o di un articolo non sono fabbricate nella Comunità o immesse sul mercato a meno che siano state registrate, ove richiesto, a norma delle pertinenti disposizioni del presente titolo».

8. L’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] sancisce un obbligo di registrazione: «Salvo altrimenti disposto dal presente regolamento, qualsiasi fabbricante o importatore di una sostanza in quanto tale o in quanto componente di una o più miscele in quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata all’anno presenta una registrazione all’Agenzia».

9. La funzione di siffatto obbligo di registrazione si evince dai considerando 16, 17 e 19 del regolamento [OSCURATO:PERSONA]: «(16) Il presente regolamento stabilisce specifici doveri e obblighi per fabbricanti, importatori e utilizzatori a valle di sostanze, in quanto tali o in quanto componenti di miscele o articoli.

Il presente regolamento si basa sul principio che l’industria dovrebbe fabbricare le sostanze, importarle, usarle o immetterle sul mercato con tutta la responsabilità e la diligenza necessarie a garantire che, in condizioni ragionevolmente prevedibili, non ne derivino danni alla salute umana e all’ambiente. (17) Tutte le informazioni disponibili e pertinenti sulle sostanze, in quanto tali o in quanto componenti di miscele o articoli, dovrebbero essere raccolte per agevolare l’individuazione di proprietà pericolose, e raccomandazioni sulle misure di gestione dei rischi dovrebbero essere sistematicamente trasmesse attraverso le catene di approvvigionamento, secondo quanto ragionevolmente necessario, per evitare effetti nocivi sulla salute umana e sull’ambiente. (…) (…) (19) Le disposizioni in materia di registrazione dovrebbero far obbligo pertanto ai fabbricanti e agli importatori di produrre dati sulle sostanze che fabbricano o importano, di utilizzare tali dati per valutare i rischi che le sostanze comportano e di definire e raccomandare misure appropriate di gestione dei rischi.

Per garantire che assolvano effettivamente tali obblighi e per ragioni di trasparenza, ai fini della registrazione essi dovrebbero trasmettere all’agenzia un fascicolo contenente tutte queste informazioni.

Le sostanze registrate dovrebbero poter circolare nel mercato interno».

10. L’articolo 7 del regolamento [OSCURATO:PERSONA] disciplina la registrazione e la notifica delle sostanze contenute in articoli, l’articolo 8 la designazione di rappresentanti esclusivi da parte di fabbricanti non stabiliti nell’Unione.

Quando un siffatto rappresentante è stato designato, gli importatori dei prodotti del fabbricante sono considerati utilizzatori a valle non soggetti ad obbligo di registrazione.

III. Fatti e domanda di pronuncia pregiudiziale

11. Dalla domanda di pronuncia pregiudiziale nonché da ulteriori informazioni trasmesse dal giudice del rinvio su richiesta della Corte si desumono i fatti di seguito esposti.

12. Il 3 luglio 2019, la [OSCURATO:PERSONA] (probabilmente avente sede a Cipro) ha caricato nel porto di Kavkaz, sulla costa russa del [OSCURATO:PERSONA], per conto della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (con sede a Singapore) e della [OSCURATO:PERSONA]-Eurofert GmbH (con sede a Bamberg, Germania) un totale di 7873,167 tonnellate di urea sulla nave MV «[OSCURATO:PERSONA]».

L’urea era stata originariamente prodotta da un’impresa a Mary, Turkmenistan. 13.

Il 7 luglio 2019, la NV [OSCURATO:PERSONA] (con sede a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») ha ordinato alla [OSCURATO:PERSONA] un totale di 4000 tonnellate di urea CFR Ghent (Incoterms 2010).

Incoterms sta per «[OSCURATO:PERSONA]» (Clausole del commercio internazionale).

Una di siffatte clausole è la CFR, che sta per «cost and freight» (costo e nolo).

Ciò significa che il venditore sopporta le spese di trasporto, ma non il rischio di perdita della merce durante il trasporto.

Il luogo di consegna pattuito è [OSCURATO:PERSONA].

14. Su incarico della [OSCURATO:PERSONA], il 9 agosto 2019 la [OSCURATO:PERSONA] importava il carico di urea in un deposito doganale a [OSCURATO:PERSONA] nell’Unione europea. [OSCURATO:PERSONA] affidava ivi ad altre imprese diversi compiti nell’ambito dello sbarco e dell’immagazzinaggio del carico. [OSCURATO:PERSONA] aveva in precedenza registrato l’urea presso l’[OSCURATO:PERSONA] in qualità di importatore ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento [OSCURATO:PERSONA].

Essa presentava anche la dichiarazione doganale per tale sostanza.

15. Dopo il primo acquisto e il primo ordine di consegna, la [OSCURATO:PERSONA] acquistava e ordinava la consegna, il 21 agosto 2019, di 700 tonnellate supplementari e, il 26 agosto 2019, di ulteriori 1176,173 tonnellate provenienti da tale fornitura, in base alla clausola CIF Ghent (Incoterms 2010).

CIF sta per «cost, insurance and freight» e significa che il venditore non solo sostiene le spese di trasporto, ma assicura anche la merce.

16. In occasione di un controllo in data 11 febbraio 2020, il [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] van de voedselketen en Leefmilieu (Servizio pubblico federale per la Sanità pubblica, la Sicurezza della catena alimentare e l’Ambiente; in prosieguo: il «FOD [OSCURATO:PERSONA]») veniva a conoscenza del fatto che la [OSCURATO:PERSONA] aveva acquistato nel 2019 i summenzionati quantitativi di urea dalla [OSCURATO:PERSONA].

17. Tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] è stato stipulato un contratto in cui la [OSCURATO:PERSONA] conferma di essere responsabile dell’importazione fisica nell’Unione europea di urea 46% con la nave MV «[OSCURATO:PERSONA]», «ai sensi delle direttive [OSCURATO:PERSONA]».

18. Il FOD [OSCURATO:PERSONA] ritiene tuttavia che non la [OSCURATO:PERSONA] ma la [OSCURATO:PERSONA] debba essere considerata l’importatore ai sensi dell’articolo 6 in combinato disposto con l’articolo 3 del regolamento [OSCURATO:PERSONA].

Essa avrebbe dunque dovuto registrare l’urea, cosa che non avrebbe fatto.

Il FOD [OSCURATO:PERSONA] ha pertanto inflitto alla [OSCURATO:PERSONA] una pena pecuniaria di EUR 32856,00.

19. Il FOD [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] hanno adito congiuntamente il [OSCURATO:PERSONA] van eerste aanleg Oost-[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale di primo grado delle [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], Sezione diritto civile, [OSCURATO:PERSONA]) chiedendo che fosse verificata la legittimità della pena pecuniaria.

20. [OSCURATO:PERSONA] sottopone pertanto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se l’articolo 6, paragrafo 1 e l’articolo 3, punti 10 e 11 del regolamento [OSCURATO:PERSONA] debbano essere interpretati nel senso che un obbligo di registrazione incombe a colui che ordina/acquista la sostanza presso un fabbricante stabilito fuori dall’Unione europea, anche se tutte le formalità volte all’introduzione fisica di tale sostanza nel territorio doganale dell’Unione sono di fatto eseguite da una terza parte che conferma esplicitamente di essere responsabile al riguardo.

Se, ai fini della risposta alla questione che precede, assuma rilevanza se la quantità ordinata/acquistata della sostanza rappresenta solo una parte (ma superiore a 1 tonnellata) di un carico più ampio della stessa sostanza dello stesso fabbricante stabilito fuori dall’Unione europea che viene introdotto fisicamente nel territorio doganale dell’Unione da detta parte per esservi assoggettata al regime del deposito doganale. 2) Se l’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento [OSCURATO:PERSONA] debba essere interpretato nel senso che anche le sostanze poste in regime di deposito doganale (mediante deposito in regime di cui alla lettera J — codice 71 00 nella casella 37 del documento unico) esulino dall’ambito di applicazione del regolamento [OSCURATO:PERSONA], fino a quando esse, in una fase successiva, vengono rilasciate e immesse in un regime doganale diverso (ad esempio immesse in libera pratica).

In caso affermativo, se l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 3 punti 10 e 11 del regolamento [OSCURATO:PERSONA] debbano essere interpretati nel senso che in tale circostanza l’obbligo di registrazione incombe a colui che ha direttamente acquistato la sostanza al di fuori dell’Unione e ne richiede la consegna (senza aver previamente introdotto fisicamente tale sostanza nel territorio doganale dell’Unione), anche se la sostanza era già stata registrata dall’impresa terza che in precedenza l’aveva introdotta fisicamente nel territorio doganale dell’Unione».

21. [OSCURATO:PERSONA], il Regno del [OSCURATO:PERSONA] nonché la [OSCURATO:PERSONA] europea hanno preso posizione nella fase scritta e all’udienza del 12 ottobre 2023.

IV. Analisi giuridica

22. Con la prima questione nonché con la seconda parte della seconda questione, il [OSCURATO:PERSONA] chiede chi debba essere considerato importatore di un quantitativo di sostanza ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, e dell’articolo 3, punto 10, del regolamento [OSCURATO:PERSONA], soggetto all’obbligo di registrazione presso l’[OSCURATO:PERSONA].

Al fine di chiarire siffatta questione è opportuno, anzitutto, esaminare la prima parte della seconda questione, intesa ad accertare il momento in cui il quantitativo di sostanza oggetto della controversia è stato importato nell’Unione.

A. Momento dell’importazione

23. Con la prima parte della seconda questione, il giudice del rinvio chiede se le sostanze poste in regime di deposito doganale (mediante deposito in regime di cui alla lettera J – codice 71 00 nella casella 37 del documento unico) esulino dall’ambito di applicazione del regolamento [OSCURATO:PERSONA], fino a quando esse, in una fase successiva, vengano rilasciate e immesse in un regime doganale diverso (ad esempio immissione in libera pratica).

24. Il fatto che tale questione faccia riferimento a regimi doganali può sorprendere; ciò è tuttavia dovuto all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento [OSCURATO:PERSONA], il quale esclude l’applicazione del regolamento a sostanze assoggettate a determinati regimi doganali.

25. Qualora siffatta eccezione fosse applicabile nella specie, l’urea sarebbe effettivamente stata introdotta in un primo momento fisicamente nel territorio doganale dell’Unione, ma non sarebbe stata ancora importata ai sensi dell’articolo 3, punto 10, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] fintantoché l’applicazione del regolamento e pertanto di tale definizione erano escluse dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera b).

26. Di fatto, siffatta questione mira dunque a chiarire se il quantitativo di sostanza oggetto della controversia sia stato importato solo al momento della consegna alla [OSCURATO:PERSONA] oppure già nel momento in cui la [OSCURATO:PERSONA] lo ha introdotto per la prima volta nel territorio doganale dell’Unione e lo ha posto in regime di deposito doganale.

27. L’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento [OSCURATO:PERSONA] prevede che il regolamento non si applichi alle sostanze «che sono assoggettate a controllo doganale, purché non siano sottoposte ad alcun trattamento o ad alcuna trasformazione e che siano in deposito temporaneo o in zona franca o in deposito franco in vista di una riesportazione, oppure in transito».

28. Siffatta deroga all’applicazione del regolamento [OSCURATO:PERSONA] riguarda sostanze assoggettate a controllo doganale.

Ciò si deve presumere nel procedimento principale, in quanto l’urea, stando alla questione pregiudiziale, è stata posta in regime di deposito doganale mediante deposito in regime di cui alla lettera J – codice 71 00 nella casella 37 del documento unico. 29.

Peraltro, siffatta deroga interviene solo qualora inoltre, in primo luogo, sia soddisfatta la condizione negativa secondo cui la sostanza in questione non sia sottoposta ad alcun trattamento o ad alcuna trasformazione, e, in secondo luogo, sia assoggettata ad uno dei tre regimi doganali speciali.

30. La domanda di pronuncia pregiudiziale non contiene alcun elemento che indichi un trattamento o una trasformazione prima della consegna dell’urea alla [OSCURATO:PERSONA].

Occorre pertanto partire dal presupposto che la condizione negativa fosse soddisfatta nel procedimento principale.

31. Tuttavia, contrariamente a quanto ritenuto dal [OSCURATO:PERSONA], la seconda condizione, ossia l’applicazione di uno dei tre regimi doganali speciali, non era soddisfatta.

32. Secondo la domanda di pronuncia pregiudiziale, l’urea è stata posta in regime di deposito doganale mediante deposito in regime di cui alla lettera J – codice 71 00 nella casella 37 del documento unico.

Ciò risulta parimenti dal codice 71 00 nella casella 37 del documento unico.

Ai sensi del medesimo, la merce è stata posta in regime di deposito doganale (71) e non era vincolata in precedenza ad un regime doganale (00) ( 5 ).

33. Il magazzinaggio in un deposito doganale è disciplinato al titolo VII, capo 3, sezione 2, del codice doganale ( 6 ) (articoli da 240 a 242).

Si tratta al riguardo di un regime doganale speciale.

Non si tratta tuttavia di nessuno dei tre regimi doganali speciali menzionati all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento [OSCURATO:PERSONA].

34. La custodia temporanea delle merci ai sensi dell’articolo 5, punti 11 e 17 nonché degli articoli da 144 a 152 del codice doganale è il primo regime doganale speciale menzionato all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento [OSCURATO:PERSONA] («deposito temporaneo»).

Si tratta al riguardo di un’alternativa all’immissione in un regime doganale e dunque anche al magazzinaggio in un deposito doganale.

35. Il secondo regime doganale menzionato all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento [OSCURATO:PERSONA] consiste nel collocamento in zona franca in vista di una riesportazione.

Pur essendo estremamente simile al magazzinaggio in un deposito doganale, esso è disciplinato in un’altra sezione del titolo VII, capo 3, del codice doganale, segnatamente nella sezione 3 (articoli da 243 a 249, v. anche articolo 5, punto 14, ma non articolo 270).

Entrambe le forme di deposito costituiscono regimi doganali speciali.

Pertanto, essi si escludono a vicenda.

36. Il collocamento in un deposito franco, parimenti menzionato all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b) e al considerando 10 del regolamento [OSCURATO:PERSONA], era ancora assoggettato, nel vecchio codice doganale ( 7 ) in vigore al momento dell’adozione del regolamento [OSCURATO:PERSONA], alle stesse disposizioni del collocamento in zona franca; tuttavia, il deposito franco attualmente non è più previsto.

In particolare, un deposito franco non è equiparabile ad un deposito doganale, anch’esso previsto già nel vecchio codice doganale e assoggettato ivi a disposizioni diverse rispetto ad un deposito franco. 37.

Nella versione tedesca dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento [OSCURATO:PERSONA], il terzo regime doganale speciale viene designato come «Transitverkehr» [«transito» nella versione italiana, ndt].

Tale nozione non è tuttavia contenuta nel codice doganale.

Per contro, nelle versioni inglese e francese dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento [OSCURATO:PERSONA], viene impiegata la nozione di «transit», la quale è prevista nelle corrispondenti versioni linguistiche del codice doganale.

Nella versione tedesca del codice doganale, tale nozione viene indicata come «Versand» [«transito» nella versione italiana, ndt].

L’impiego della nozione di «Transitverkehr» nella versione tedesca è pertanto dovuto, a mio avviso, ad un errore di traduzione.

38. Il transito ricomprende, quale alternativa al deposito, ulteriori regimi doganali speciali disciplinati al titolo VII, capo 2, del codice doganale e che pertanto escludono parimenti il magazzinaggio in un deposito doganale.

39. In sintesi, è possibile affermare che le sostanze poste in regime di deposito doganale non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento [OSCURATO:PERSONA], in quanto non sono assoggettate a nessuno dei regimi doganali speciali ivi menzionati.

A siffatte sostanze si applica pertanto il regolamento.

Di conseguenza, ai sensi della definizione di cui all’articolo 3, punto 10, esse vengono importate già con l’introduzione fisica nel territorio doganale dell’Unione e devono essere registrate presso l’[OSCURATO:PERSONA] già prima di tale momento.

40. Tale conclusione è conforme all’obiettivo dell’eccezione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento [OSCURATO:PERSONA].

Il regolamento [OSCURATO:PERSONA], infatti, non è inteso a disciplinare l’esportazione di sostanze, bensì unicamente ad assicurare la libera circolazione delle merci e un elevato grado di protezione nel mercato interno ( 8 ).

In tale ambito, ai sensi del considerando 16, i fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori a valle di sostanze devono fabbricarle, importarle, usarle o immetterle sul mercato con tutta la responsabilità e la diligenza necessarie a garantire che, in condizioni ragionevolmente prevedibili, non ne derivino danni alla salute umana e all’ambiente.

41. Pertanto, l’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento [OSCURATO:PERSONA] è inteso ad esentare le merci dai requisiti del regolamento [OSCURATO:PERSONA] qualora – come nel caso dei tre regimi doganali menzionati – si debba ritenere che esse si trovino nell’Unione solo temporaneamente, senza alcun trattamento o alcuna trasformazione ulteriori.

Come sancito al considerando 10, siffatte sostanze non sono utilizzate a norma del regolamento [OSCURATO:PERSONA].

In tal caso, è improbabile che i rischi connessi alle rispettive sostanze si realizzino nell’Unione.

Sostanze estremamente pericolose possono peraltro essere assoggettate a particolari normative ( 9 ).

42. Per contro, se la sostanza viene sottoposta ad un trattamento o ad una trasformazione nell’Unione, il regolamento [OSCURATO:PERSONA] deve essere applicato, al fine di assicurare il grado di protezione perseguito all’interno dell’Unione.

In tal caso, infatti, devono essere adottate le misure necessarie affinché i rischi connessi alla sostanza non si realizzino al momento del trattamento o della trasformazione.

Per contro, la questione se la sostanza o i prodotti con essa fabbricati siano assoggettati a regimi doganali intesi ad una successiva esportazione è irrilevante con riferimento alla gestione di tale rischio.

43. Pertanto, occorre rispondere alla prima parte della seconda questione dichiarando che l’eccezione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento [OSCURATO:PERSONA] è applicabile soltanto qualora le sostanze di cui trattasi siano assoggettate ad uno dei regimi doganali speciali ivi menzionati, ossia la custodia temporanea (articolo 5, punti 11 e 17 nonché articoli da 144 a 152 del codice doganale), il collocamento in zona franca in vista di una riesportazione (articolo 5, punto 14 nonché articoli da 243 a 249, ma non articolo 270 del codice doganale) oppure il transito (articoli da 226 a 236 del codice doganale) e non vengano ivi sottoposte ad alcun trattamento o ad alcuna trasformazione.

B. Determinazione dell’importatore

44. Occorre verificare, adesso, se la persona che ordina e rispettivamente acquista un determinato quantitativo di una sostanza presso un fabbricante stabilito al di fuori dell’Unione europea debba esserne considerato l’importatore ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, e dell’articolo 3, punto 10, del regolamento [OSCURATO:PERSONA], soggetto all’obbligo di registrare tale sostanza presso l’[OSCURATO:PERSONA].

45. Ai sensi dell’articolo 3, punto 12, del regolamento [OSCURATO:PERSONA], l’importazione di una sostanza è considerata un’immissione sul mercato.

Dal momento che, ai sensi dell’articolo 5, una sostanza può essere immessa sul mercato solo se è stata registrata, essa può essere importata solo a seguito della registrazione.

L’articolo 21, paragrafo 1, prevede addirittura che l’importazione sia ammissibile solo se l’[OSCURATO:PERSONA] non contesta vizi nella domanda di registrazione entro le tre settimane successive alla registrazione.

46. Si pone tuttavia la questione di chi sia obbligato alla registrazione.

Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento [OSCURATO:PERSONA], l’importatore di una sostanza in quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata all’anno presenta una domanda di registrazione all’[OSCURATO:PERSONA].

L’articolo 3, punto 11, definisce un importatore come ogni persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione responsabile dell’importazione.

Ai sensi dell’articolo 3, punto 10, l’importazione è a sua volta l’introduzione fisica nel territorio doganale dell’Unione.

47. Al momento dell’importazione delle sostanze, l’obbligo di registrazione dipende pertanto da chi sia responsabile dell’introduzione fisica nel territorio doganale dell’Unione.

48. Secondo il significato comune, si potrebbe immaginare una pluralità di responsabili.

Se l’eccezione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento [OSCURATO:PERSONA] non è applicabile, l’equipaggio, e in particolare il capitano, della nave MV «[OSCURATO:PERSONA]» nonché l’impresa di trasporti sono direttamente responsabili dell’introduzione fisica.

Dalla domanda di pronuncia pregiudiziale si può tuttavia desumere che l’impresa [OSCURATO:PERSONA] ha importato la sostanza nell’Unione europea, ossia ha presumibilmente incaricato e sorvegliato il vettore.

Anche tale impresa può pertanto essere responsabile dell’importazione. [OSCURATO:PERSONA] agisce tuttavia su incarico della [OSCURATO:PERSONA], la quale potrebbe pertanto essere a sua volta responsabile.

Dal momento che tale incarico si fonda, perlomeno in parte, sul fatto che la [OSCURATO:PERSONA] ha già acquistato e ordinato una parte considerevole della fornitura, anch’essa potrebbe essere responsabile.

49. L’articolo 3, punto 11, e l’articolo 6 del regolamento [OSCURATO:PERSONA] non mirano tuttavia – diversamente ad esempio dal diritto penale – ad identificare tutti i responsabili e a sanzionarli in conformità al loro contributo all’infrazione.

Piuttosto, ai sensi del considerando 17, occorre assicurare che tutte le informazioni disponibili e pertinenti sulle sostanze vengano raccolte per agevolare l’individuazione di proprietà pericolose.

Al fine di ripartire adeguatamente tra gli utenti della sostanza l’onere risultante dalla messa a disposizione di siffatte informazioni, ogni quantitativo di sostanza fabbricato o importato nell’Unione deve essere registrato.

È dunque necessario, e nello stesso tempo sufficiente, che ogni singola persona registri il quantitativo di sostanza di cui trattasi.

50. Il regolamento [OSCURATO:PERSONA], e in particolare l’articolo 3, punto 11, rivestono tuttavia scarsa utilità ai fini dell’identificazione di tali persone, poiché la nozione di «responsabile», come illustrata al paragrafo 48, è estremamente ampia.

È vero che la cerchia dei responsabili viene circoscritta dal fatto che vengono in considerazione come importatori solo persone stabilite nell’Unione, il che esclude in particolare la [OSCURATO:PERSONA] nonché forse anche il capitano e l’equipaggio della nave.

Nel caso in esame rimangono tuttavia, quali possibili responsabili, perlomeno la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA].

51. Nei suoi orientamenti sull’obbligo di registrazione, l’[OSCURATO:PERSONA] propone di decidere chi sia l’importatore sulla scorta delle circostanze del singolo caso concreto.

Su tale base, essa stabilisce a titolo esemplificativo chi debba essere responsabile in determinate situazioni.

In molti casi dovrebbe essere considerato importatore il destinatario finale delle merci, ossia colui che ha ordinato e acquistato la sostanza importata, in determinate circostanze, peraltro, anche la persona che organizza l’importazione ( 10 ). [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] richiamano siffatti orientamenti nella loro linea argomentativa.

52. L’[OSCURATO:PERSONA] non è tuttavia autorizzata a dare concretezza all’articolo 3, punto 11, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] tramite un’interpretazione vincolante, come sottolinea espressamente anche nei suoi orientamenti ( 11 ).

Siffatti orientamenti non sono pertanto vincolanti; essi possono tuttavia fornire indicazioni utili al fine di interpretare una nozione giuridica indeterminata come quella di responsabili per l’importazione.

In tal senso, appare convincente che, spesso, il destinatario finale della fornitura dovrebbe essere il principale responsabile, in quanto lo stesso ha un interesse a che la fornitura venga portata nell’Unione.

Senza la sua iniziativa, l’importazione della sostanza, di norma, non avrebbe luogo.

È vero che, solitamente, il venditore ha parimenti un siffatto interesse; tuttavia esso, ai sensi dell’articolo 3, punto 11, del regolamento [OSCURATO:PERSONA], non viene in considerazione quale responsabile se – come nella specie – non è stabilito nell’Unione.

53. L’interesse dell’acquirente all’importazione non esclude peraltro che un’altra persona – nel caso in esame la [OSCURATO:PERSONA] – assuma la responsabilità al posto del destinatario della merce, divenga in tal modo importatore ai sensi dell’articolo 3, punto 11, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] e subentri nell’obbligo di registrazione.

54. A tal fine non può tuttavia bastare, di norma, una mera dichiarazione o anche un contratto, poiché, altrimenti, si dovrebbe temere un’elusione degli obblighi dell’importatore ai sensi del regolamento [OSCURATO:PERSONA].

Si deve impedire, in particolare, che l’effettivo importatore della sostanza ripartisca il quantitativo importato su diversi «importatori fittizi» che restano rispettivamente al di sotto della soglia dell’obbligo di registrazione o di una soglia fissata per informazioni più dettagliate.

Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, infatti, sono soggetti all’obbligo di registrazione solo gli importatori che importano quantitativi pari o superiori a una tonnellata all’anno e, ai sensi dell’articolo 12, gli obblighi di registrazione aumentano nel caso di quantitativi annui maggiori per importatore (10, 100 o 1000 tonnellate).

55. La registrazione non è del resto una mera formalità, ma comporta oneri considerevoli.

In tal senso, in virtù dell’articolo 10 e di diversi allegati del regolamento [OSCURATO:PERSONA], il dichiarante deve produrre un fascicolo dettagliato sulla sostanza e una relazione sulla sicurezza chimica.

Ai sensi dell’articolo 22, egli è inoltre soggetto, dopo la registrazione, ad ulteriori obblighi di informazione.

56. Una valida assunzione della responsabilità e dell’obbligo di registrazione presuppone pertanto, quantomeno, il legittimo affidamento degli attori coinvolti nell’importazione nel fatto che la persona che assume la responsabilità disponga delle conoscenze e delle risorse necessarie per adempiere ai summenzionati obblighi.

Siffatti attori, in particolare colui che ha ordinato la sostanza, non devono fidarsi ciecamente, bensì devono adottare la necessaria diligenza in sede di scelta e chiedere la prova, perlomeno prima dell’importazione, che il dichiarante ha effettivamente registrato presso l’[OSCURATO:PERSONA] il quantitativo della sostanza.

57. Qualora tuttavia – come nel caso in esame – la persona che assume la responsabilità dell’importazione abbia effettivamente adempiuto agli obblighi dell’importatore, ossia abbia in particolare registrato la fornitura presso l’[OSCURATO:PERSONA], e anche quanto al resto abbia svolto un ruolo di primo piano nell’organizzazione dell’introduzione fisica della fornitura nell’Unione, e nulla deponga nel senso di un’elusione o di una violazione degli obblighi ai sensi del regolamento [OSCURATO:PERSONA], sembra ragionevole accettare l’assunzione della responsabilità.

Contrariamente a quanto ritenuto dal [OSCURATO:PERSONA], non è per contro determinante se tale assunzione si fondi su un contratto con l’acquirente della merce oppure su altre circostanze – nella specie, l’accordo tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA].

58. L’articolo 8 del regolamento [OSCURATO:PERSONA] prevede persino espressamente la possibilità di un accordo con un attore non avente la propria sede nell’Unione in un caso particolare, ossia se il fabbricante di una sostanza stabilito al di fuori dell’Unione designa una persona stabilita nell’Unione, d’intesa con la medesima, per adempiere, in qualità di rappresentante esclusivo, gli obblighi che spettano agli importatori.

Gli importatori devono in tal modo essere esentati dall’obbligo di registrazione; in tal caso, infatti, essi sono considerati utilizzatori a valle.

59. Come rilevato anche dalla [OSCURATO:PERSONA] in udienza, siffatte disposizioni concernenti il rappresentante esclusivo non ostano ad un’assunzione dell’obbligo di registrazione in altri casi.

È vero che il regolamento non contiene una disposizione analoga all’articolo 8 del regolamento [OSCURATO:PERSONA], in forza della quale gli attori coinvolti nell’importazione possano accordarsi sulla persona che debba adempiere all’obbligo di registrazione.

Tuttavia, poiché il regolamento non stabilisce in modo univoco quale sia la persona alla quale viene imposto siffatto obbligo, ma parte al contempo dal presupposto di un’unica registrazione dei quantitativi di sostanza importati, deve essere possibile accordarsi sulla persona che assume tale obbligo.

60. Siffatta interpretazione dell’articolo 3, punto 11 e dell’articolo 6 del regolamento [OSCURATO:PERSONA] presenta del resto il vantaggio di ricomprendere anche il caso in cui un’impresa commerciale stabilita al di fuori dell’Unione, come la [OSCURATO:PERSONA], importi nell’Unione un quantitativo di sostanza prodotto da un altro fabbricante senza avere già acquirenti nell’Unione.

In un caso del genere, nessuno potrebbe infatti registrare la fornitura, cosicché l’importazione sarebbe giuridicamente inammissibile.

Una siffatta impresa commerciale non sarebbe il fabbricante della sostanza e non potrebbe pertanto designare un rappresentante esclusivo ai sensi dell’articolo

8. Né tantomeno potrebbe registrare essa stessa la fornitura, non essendo stabilita nell’Unione.

E se gli acquirenti non sono ancora stati specificamente individuati, essi non possono neanche assumere la responsabilità dell’importazione.

Al fine di consentire siffatte importazioni, deve pertanto essere possibile che un attore stabilito nell’Unione assuma la responsabilità dell’importazione.

61. Nel caso di cui al procedimento principale, una simile soluzione sarebbe necessaria perlomeno per i quantitativi che la [OSCURATO:PERSONA] ha acquistato solo dopo l’importazione, ma probabilmente anche per la parte del carico, segnatamente 2000 tonnellate sulla cui sorte la Corte non è stata informata.

Secondo la risposta alla prima parte della seconda questione, infatti, quantomeno i quantitativi venduti successivamente alla [OSCURATO:PERSONA] erano già stati importati prima che l’acquirente fosse certo.

62. Occorre pertanto rispondere alla prima questione e alla seconda parte della seconda questione dichiarando che l’acquirente di un quantitativo superiore ad una tonnellata di una sostanza importata nell’Unione ai sensi dell’articolo 3, punti 10 e 11 e dell’articolo 6 del regolamento [OSCURATO:PERSONA] non è obbligato a registrare esso stesso tale sostanza, qualora un’altra persona stabilita nell’Unione abbia assunto la responsabilità dell’importazione della sostanza e abbia proceduto alla registrazione, e qualora nulla deponga nel senso di un’elusione di obblighi connessi alla registrazione della sostanza.

V. Conclusione

63. Propongo pertanto alla Corte di rispondere nei seguenti termini alle questioni pregiudiziali: 1) L’eccezione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche, è applicabile solo qualora le sostanze di cui trattasi siano assoggettate ad uno dei regimi doganali speciali ivi menzionati, ossia la custodia temporanea [articolo 5, punti 11 e 17 nonché articoli da 144 a 152 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 che istituisce il codice doganale dell’Unione], il collocamento in zona franca in vista di una riesportazione (articolo 5, punto 14 nonché articoli da 243 a 249, ma non articolo 270 del codice doganale) oppure il transito (articoli da 226 a 236 del codice doganale) e non vengano ivi sottoposte ad alcun trattamento o ad alcuna trasformazione. 2) L’acquirente di un quantitativo superiore ad una tonnellata di una sostanza importata nell’Unione non è obbligato, ai sensi dell’articolo 3, punti 10 e 11 e dell’articolo 6 del regolamento n. 1907/2006, a registrare esso stesso tale sostanza, qualora un’altra persona stabilita nell’Unione abbia assunto la responsabilità dell’importazione della sostanza e abbia proceduto alla registrazione e qualora nulla deponga nel senso di un’elusione di obblighi connessi alla registrazione della sostanza. ( 1 ) Lingua originale: il tedesco. ( 2 ) Tale denominazione è tutelata dai marchi 003945938, 008526717 e W01042880 della Verband der deutschen Automobilindustrie (associazione dell’industria automobilistica tedesca). ( 3 ) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], https://www.echa.europa.eu/de/substance-information/-/substanceinfo/100.000.286 ( 4 ) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche ([OSCURATO:PERSONA]), che istituisce un’agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della [OSCURATO:PERSONA], nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della [OSCURATO:PERSONA] 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE ( GU 2006, L 396, pag. 1 ); rilevante è la versione del regolamento (UE) 2019/957 della [OSCURATO:PERSONA] dell’11 giugno 2019 ( GU 2019, L 154, pag. 37 ). ( 5 )

V. regolamento delegato (UE) 2016/341 della [OSCURATO:PERSONA] del 17 dicembre 2015 che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme transitorie relative a talune disposizioni del codice doganale dell’Unione nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi e che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 della [OSCURATO:PERSONA] ( GU 2016, L 69, pag. 1 ), in particolare appendice D1. ( 6 ) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 che istituisce il codice doganale dell’Unione ( GU 2013, L 269, pag. 1 ) nella versione del regolamento (UE) 2019/632 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 ( GU 2019, L 111, pag. 54 ). ( 7 ) Articoli da 166 a 181 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992 che istituisce un codice doganale comunitario ( GU 1992, L 302, pag. 1 ) nella versione del regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 aprile 2005 ( GU 2005, L 117, pag. 13 ). ( 8 )

V. sentenza del 27 aprile 2017, Pinckernelle ( C‑535/15 , EU:C:2017:315 , in particolare punto 43 ). ( 9 ) V., ad esempio, il regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sull’esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose ( GU 2012, L 201, pag. 60 ). ( 10 ) Agenzia europea per le sostanze chimiche, Guida alla registrazione, agosto 2021, versione 4.0, pag.

21. ( 11 ) Op. cit., pag. 2.

V. sentenza del 13 luglio 2023, [OSCURATO:PERSONA]/CK Telecoms UK Investments ( C‑376/20 P , EU:C:2023:561 , punto 123 ).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022CC0654 CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] del 16 novembre 2023 ( 1 ) Causa C‑654/22 FOD [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] van de voedselketen & Leefmilieu contro [OSCURATO:PERSONA] [domanda di pronuncia pregiudiziale del [OSCURATO:PERSONA] van eerste aanleg Oost-[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale di primo grado delle [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], Sezione diritto civile, [OSCURATO:PERSONA])] «Domanda di pronuncia pregiudiziale – Regolamento (CE) n. 1907/2006 – Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione di sostanze chimiche – [OSCURATO:PERSONA] – Ambito di applicazione – Eccezione per sostanze assoggettate alla vigilanza doganale – Obbligo di registrazione – Importatore – Importazione – Persona obbligata alla registrazione» I. Introduzione 1. Molti consumatori entrano a contatto con l’urea sotto forma di materiale per veicoli a motore diesel, il cosiddetto AdBlue ( 2 ). Siffatto impiego riduce le emissioni di ossido di azoto. Esistono peraltro numerosi altri impieghi di tale sostanza, ad esempio in agricoltura o nell’industria farmaceutica e cosmetica («[OSCURATO:PERSONA]»). Pertanto, ogni anno vengono prodotti o importati nell’Unione più di 10 milioni di tonnellate. 2. Particolari pericoli non sono noti ( 3 ). Ciononostante, ai sensi del regolamento [OSCURATO:PERSONA] ( 4 ), gli importatori devono registrare siffatta sostanza presso l’Agenzia europea per le sostanze chimiche ([OSCURATO:PERSONA]) al momento dell’importazione. Nel presente procedimento pregiudiziale, occorre pertanto chiarire se un’impresa che ordina l’urea in un paese terzo debba essere considerato l’importatore e sia pertanto soggetto a tale obbligo, oppure se persone diverse da colui che effettua l’ordine, organizzando l’importazione, possano assumere siffatto obbligo. II. Contesto normativo 3. La finalità e i principi fondamentali del regolamento [OSCURATO:PERSONA] risultano dall’articolo 1: «1.   Il presente regolamento ha lo scopo di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente inclusa la promozione di metodi alternativi per la valutazione dei pericoli che le sostanze comportano, nonché la libera circolazione di sostanze nel mercato interno rafforzando nel contempo la competitività e l’innovazione. 2.   (…) 3.   Il presente regolamento si basa sul principio che ai fabbricanti, agli importatori e agli utilizzatori a valle spetta l’obbligo di fabbricare, immettere sul mercato o utilizzare sostanze che non arrecano danno alla salute umana o all’ambiente. Le sue disposizioni si fondano sul principio di precauzione». 4. Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento [OSCURATO:PERSONA], esso non si applica «alle sostanze, in quanto tali o in quanto componenti di miscele o articoli, che sono assoggettate a controllo doganale, purché non siano sottoposte ad alcun trattamento o ad alcuna trasformazione e che siano in deposito temporaneo o in zona franca o in deposito franco in vista di una riesportazione, oppure in transito». 5. Il considerando 10 del regolamento [OSCURATO:PERSONA] chiarisce siffatta eccezione nei seguenti termini: «Le sostanze assoggettate a controllo doganale che sono in deposito temporaneo, in zone franche o in depositi franchi in vista di una riesportazione oppure in transito non sono utilizzate a norma del presente regolamento e dovrebbero quindi essere escluse dal suo ambito d’applicazione (…)». 6. L’articolo 3, paragrafi da 10 a 13 del regolamento [OSCURATO:PERSONA], definisce diverse nozioni: «10)   importazione: l’introduzione fisica nel territorio doganale della Comunità; 11)   importatore: ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità responsabile dell’importazione; 12)   immissione sul mercato: l’offerta o la messa a disposizione di terzi, contro pagamento o gratuita. L’importazione è considerata un’immissione sul mercato; 13)   utilizzatore a valle: ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità diversa dal fabbricante o dall’importatore che utilizza una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una miscela, nell’esercizio delle sue attività industriali o professionali. I distributori e i consumatori non sono considerati utilizzatori a valle. Un reimportatore a cui si applica l’esenzione di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), è considerato un utilizzatore a valle». 7. L’articolo 5 del regolamento [OSCURATO:PERSONA] disciplina le conseguenze di una mancata registrazione: «Fatti salvi gli articoli 6, 7, 21 e 23, le sostanze in quanto tali o in quanto componenti di una miscela o di un articolo non sono fabbricate nella Comunità o immesse sul mercato a meno che siano state registrate, ove richiesto, a norma delle pertinenti disposizioni del presente titolo». 8. L’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] sancisce un obbligo di registrazione: «Salvo altrimenti disposto dal presente regolamento, qualsiasi fabbricante o importatore di una sostanza in quanto tale o in quanto componente di una o più miscele in quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata all’anno presenta una registrazione all’Agenzia». 9. La funzione di siffatto obbligo di registrazione si evince dai considerando 16, 17 e 19 del regolamento [OSCURATO:PERSONA]: «(16) Il presente regolamento stabilisce specifici doveri e obblighi per fabbricanti, importatori e utilizzatori a valle di sostanze, in quanto tali o in quanto componenti di miscele o articoli. Il presente regolamento si basa sul principio che l’industria dovrebbe fabbricare le sostanze, importarle, usarle o immetterle sul mercato con tutta la responsabilità e la diligenza necessarie a garantire che, in condizioni ragionevolmente prevedibili, non ne derivino danni alla salute umana e all’ambiente. (17) Tutte le informazioni disponibili e pertinenti sulle sostanze, in quanto tali o in quanto componenti di miscele o articoli, dovrebbero essere raccolte per agevolare l’individuazione di proprietà pericolose, e raccomandazioni sulle misure di gestione dei rischi dovrebbero essere sistematicamente trasmesse attraverso le catene di approvvigionamento, secondo quanto ragionevolmente necessario, per evitare effetti nocivi sulla salute umana e sull’ambiente. (…) (…) (19) Le disposizioni in materia di registrazione dovrebbero far obbligo pertanto ai fabbricanti e agli importatori di produrre dati sulle sostanze che fabbricano o importano, di utilizzare tali dati per valutare i rischi che le sostanze comportano e di definire e raccomandare misure appropriate di gestione dei rischi. Per garantire che assolvano effettivamente tali obblighi e per ragioni di trasparenza, ai fini della registrazione essi dovrebbero trasmettere all’agenzia un fascicolo contenente tutte queste informazioni. Le sostanze registrate dovrebbero poter circolare nel mercato interno». 10. L’articolo 7 del regolamento [OSCURATO:PERSONA] disciplina la registrazione e la notifica delle sostanze contenute in articoli, l’articolo 8 la designazione di rappresentanti esclusivi da parte di fabbricanti non stabiliti nell’Unione. Quando un siffatto rappresentante è stato designato, gli importatori dei prodotti del fabbricante sono considerati utilizzatori a valle non soggetti ad obbligo di registrazione. III. Fatti e domanda di pronuncia pregiudiziale 11. Dalla domanda di pronuncia pregiudiziale nonché da ulteriori informazioni trasmesse dal giudice del rinvio su richiesta della Corte si desumono i fatti di seguito esposti. 12. Il 3 luglio 2019, la [OSCURATO:PERSONA] (probabilmente avente sede a Cipro) ha caricato nel porto di Kavkaz, sulla costa russa del [OSCURATO:PERSONA], per conto della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (con sede a Singapore) e della [OSCURATO:PERSONA]-Eurofert GmbH (con sede a Bamberg, Germania) un totale di 7873,167 tonnellate di urea sulla nave MV «[OSCURATO:PERSONA]». L’urea era stata originariamente prodotta da un’impresa a Mary, Turkmenistan. 13. Il 7 luglio 2019, la NV [OSCURATO:PERSONA] (con sede a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») ha ordinato alla [OSCURATO:PERSONA] un totale di 4000 tonnellate di urea CFR Ghent (Incoterms 2010). Incoterms sta per «[OSCURATO:PERSONA]» (Clausole del commercio internazionale). Una di siffatte clausole è la CFR, che sta per «cost and freight» (costo e nolo). Ciò significa che il venditore sopporta le spese di trasporto, ma non il rischio di perdita della merce durante il trasporto. Il luogo di consegna pattuito è [OSCURATO:PERSONA]. 14. Su incarico della [OSCURATO:PERSONA], il 9 agosto 2019 la [OSCURATO:PERSONA] importava il carico di urea in un deposito doganale a [OSCURATO:PERSONA] nell’Unione europea. [OSCURATO:PERSONA] affidava ivi ad altre imprese diversi compiti nell’ambito dello sbarco e dell’immagazzinaggio del carico. [OSCURATO:PERSONA] aveva in precedenza registrato l’urea presso l’[OSCURATO:PERSONA] in qualità di importatore ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento [OSCURATO:PERSONA]. Essa presentava anche la dichiarazione doganale per tale sostanza. 15. Dopo il primo acquisto e il primo ordine di consegna, la [OSCURATO:PERSONA] acquistava e ordinava la consegna, il 21 agosto 2019, di 700 tonnellate supplementari e, il 26 agosto 2019, di ulteriori 1176,173 tonnellate provenienti da tale fornitura, in base alla clausola CIF Ghent (Incoterms 2010). CIF sta per «cost, insurance and freight» e significa che il venditore non solo sostiene le spese di trasporto, ma assicura anche la merce. 16. In occasione di un controllo in data 11 febbraio 2020, il [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] van de voedselketen en Leefmilieu (Servizio pubblico federale per la Sanità pubblica, la Sicurezza della catena alimentare e l’Ambiente; in prosieguo: il «FOD [OSCURATO:PERSONA]») veniva a conoscenza del fatto che la [OSCURATO:PERSONA] aveva acquistato nel 2019 i summenzionati quantitativi di urea dalla [OSCURATO:PERSONA]. 17. Tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] è stato stipulato un contratto in cui la [OSCURATO:PERSONA] conferma di essere responsabile dell’importazione fisica nell’Unione europea di urea 46% con la nave MV «[OSCURATO:PERSONA]», «ai sensi delle direttive [OSCURATO:PERSONA]». 18. Il FOD [OSCURATO:PERSONA] ritiene tuttavia che non la [OSCURATO:PERSONA] ma la [OSCURATO:PERSONA] debba essere considerata l’importatore ai sensi dell’articolo 6 in combinato disposto con l’articolo 3 del regolamento [OSCURATO:PERSONA]. Essa avrebbe dunque dovuto registrare l’urea, cosa che non avrebbe fatto. Il FOD [OSCURATO:PERSONA] ha pertanto inflitto alla [OSCURATO:PERSONA] una pena pecuniaria di EUR 32856,00. 19. Il FOD [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] hanno adito congiuntamente il [OSCURATO:PERSONA] van eerste aanleg Oost-[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale di primo grado delle [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], Sezione diritto civile, [OSCURATO:PERSONA]) chiedendo che fosse verificata la legittimità della pena pecuniaria. 20. [OSCURATO:PERSONA] sottopone pertanto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se l’articolo 6, paragrafo 1 e l’articolo 3, punti 10 e 11 del regolamento [OSCURATO:PERSONA] debbano essere interpretati nel senso che un obbligo di registrazione incombe a colui che ordina/acquista la sostanza presso un fabbricante stabilito fuori dall’Unione europea, anche se tutte le formalità volte all’introduzione fisica di tale sostanza nel territorio doganale dell’Unione sono di fatto eseguite da una terza parte che conferma esplicitamente di essere responsabile al riguardo. Se, ai fini della risposta alla questione che precede, assuma rilevanza se la quantità ordinata/acquistata della sostanza rappresenta solo una parte (ma superiore a 1 tonnellata) di un carico più ampio della stessa sostanza dello stesso fabbricante stabilito fuori dall’Unione europea che viene introdotto fisicamente nel territorio doganale dell’Unione da detta parte per esservi assoggettata al regime del deposito doganale. 2) Se l’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento [OSCURATO:PERSONA] debba essere interpretato nel senso che anche le sostanze poste in regime di deposito doganale (mediante deposito in regime di cui alla lettera J — codice 71 00 nella casella 37 del documento unico) esulino dall’ambito di applicazione del regolamento [OSCURATO:PERSONA], fino a quando esse, in una fase successiva, vengono rilasciate e immesse in un regime doganale diverso (ad esempio immesse in libera pratica). In caso affermativo, se l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 3 punti 10 e 11 del regolamento [OSCURATO:PERSONA] debbano essere interpretati nel senso che in tale circostanza l’obbligo di registrazione incombe a colui che ha direttamente acquistato la sostanza al di fuori dell’Unione e ne richiede la consegna (senza aver previamente introdotto fisicamente tale sostanza nel territorio doganale dell’Unione), anche se la sostanza era già stata registrata dall’impresa terza che in precedenza l’aveva introdotta fisicamente nel territorio doganale dell’Unione». 21. [OSCURATO:PERSONA], il Regno del [OSCURATO:PERSONA] nonché la [OSCURATO:PERSONA] europea hanno preso posizione nella fase scritta e all’udienza del 12 ottobre 2023. IV. Analisi giuridica 22. Con la prima questione nonché con la seconda parte della seconda questione, il [OSCURATO:PERSONA] chiede chi debba essere considerato importatore di un quantitativo di sostanza ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, e dell’articolo 3, punto 10, del regolamento [OSCURATO:PERSONA], soggetto all’obbligo di registrazione presso l’[OSCURATO:PERSONA]. Al fine di chiarire siffatta questione è opportuno, anzitutto, esaminare la prima parte della seconda questione, intesa ad accertare il momento in cui il quantitativo di sostanza oggetto della controversia è stato importato nell’Unione. A. Momento dell’importazione 23. Con la prima parte della seconda questione, il giudice del rinvio chiede se le sostanze poste in regime di deposito doganale (mediante deposito in regime di cui alla lettera J – codice 71 00 nella casella 37 del documento unico) esulino dall’ambito di applicazione del regolamento [OSCURATO:PERSONA], fino a quando esse, in una fase successiva, vengano rilasciate e immesse in un regime doganale diverso (ad esempio immissione in libera pratica). 24. Il fatto che tale questione faccia riferimento a regimi doganali può sorprendere; ciò è tuttavia dovuto all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento [OSCURATO:PERSONA], il quale esclude l’applicazione del regolamento a sostanze assoggettate a determinati regimi doganali. 25. Qualora siffatta eccezione fosse applicabile nella specie, l’urea sarebbe effettivamente stata introdotta in un primo momento fisicamente nel territorio doganale dell’Unione, ma non sarebbe stata ancora importata ai sensi dell’articolo 3, punto 10, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] fintantoché l’applicazione del regolamento e pertanto di tale definizione erano escluse dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera b). 26. Di fatto, siffatta questione mira dunque a chiarire se il quantitativo di sostanza oggetto della controversia sia stato importato solo al momento della consegna alla [OSCURATO:PERSONA] oppure già nel momento in cui la [OSCURATO:PERSONA] lo ha introdotto per la prima volta nel territorio doganale dell’Unione e lo ha posto in regime di deposito doganale. 27. L’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento [OSCURATO:PERSONA] prevede che il regolamento non si applichi alle sostanze «che sono assoggettate a controllo doganale, purché non siano sottoposte ad alcun trattamento o ad alcuna trasformazione e che siano in deposito temporaneo o in zona franca o in deposito franco in vista di una riesportazione, oppure in transito». 28. Siffatta deroga all’applicazione del regolamento [OSCURATO:PERSONA] riguarda sostanze assoggettate a controllo doganale. Ciò si deve presumere nel procedimento principale, in quanto l’urea, stando alla questione pregiudiziale, è stata posta in regime di deposito doganale mediante deposito in regime di cui alla lettera J – codice 71 00 nella casella 37 del documento unico. 29. Peraltro, siffatta deroga interviene solo qualora inoltre, in primo luogo, sia soddisfatta la condizione negativa secondo cui la sostanza in questione non sia sottoposta ad alcun trattamento o ad alcuna trasformazione, e, in secondo luogo, sia assoggettata ad uno dei tre regimi doganali speciali. 30. La domanda di pronuncia pregiudiziale non contiene alcun elemento che indichi un trattamento o una trasformazione prima della consegna dell’urea alla [OSCURATO:PERSONA]. Occorre pertanto partire dal presupposto che la condizione negativa fosse soddisfatta nel procedimento principale. 31. Tuttavia, contrariamente a quanto ritenuto dal [OSCURATO:PERSONA], la seconda condizione, ossia l’applicazione di uno dei tre regimi doganali speciali, non era soddisfatta. 32. Secondo la domanda di pronuncia pregiudiziale, l’urea è stata posta in regime di deposito doganale mediante deposito in regime di cui alla lettera J – codice 71 00 nella casella 37 del documento unico. Ciò risulta parimenti dal codice 71 00 nella casella 37 del documento unico. Ai sensi del medesimo, la merce è stata posta in regime di deposito doganale (71) e non era vincolata in precedenza ad un regime doganale (00) ( 5 ). 33. Il magazzinaggio in un deposito doganale è disciplinato al titolo VII, capo 3, sezione 2, del codice doganale ( 6 ) (articoli da 240 a 242). Si tratta al riguardo di un regime doganale speciale. Non si tratta tuttavia di nessuno dei tre regimi doganali speciali menzionati all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento [OSCURATO:PERSONA]. 34. La custodia temporanea delle merci ai sensi dell’articolo 5, punti 11 e 17 nonché degli articoli da 144 a 152 del codice doganale è il primo regime doganale speciale menzionato all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento [OSCURATO:PERSONA] («deposito temporaneo»). Si tratta al riguardo di un’alternativa all’immissione in un regime doganale e dunque anche al magazzinaggio in un deposito doganale. 35. Il secondo regime doganale menzionato all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento [OSCURATO:PERSONA] consiste nel collocamento in zona franca in vista di una riesportazione. Pur essendo estremamente simile al magazzinaggio in un deposito doganale, esso è disciplinato in un’altra sezione del titolo VII, capo 3, del codice doganale, segnatamente nella sezione 3 (articoli da 243 a 249, v. anche articolo 5, punto 14, ma non articolo 270). Entrambe le forme di deposito costituiscono regimi doganali speciali. Pertanto, essi si escludono a vicenda. 36. Il collocamento in un deposito franco, parimenti menzionato all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b) e al considerando 10 del regolamento [OSCURATO:PERSONA], era ancora assoggettato, nel vecchio codice doganale ( 7 ) in vigore al momento dell’adozione del regolamento [OSCURATO:PERSONA], alle stesse disposizioni del collocamento in zona franca; tuttavia, il deposito franco attualmente non è più previsto. In particolare, un deposito franco non è equiparabile ad un deposito doganale, anch’esso previsto già nel vecchio codice doganale e assoggettato ivi a disposizioni diverse rispetto ad un deposito franco. 37. Nella versione tedesca dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento [OSCURATO:PERSONA], il terzo regime doganale speciale viene designato come «Transitverkehr» [«transito» nella versione italiana, ndt]. Tale nozione non è tuttavia contenuta nel codice doganale. Per contro, nelle versioni inglese e francese dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento [OSCURATO:PERSONA], viene impiegata la nozione di «transit», la quale è prevista nelle corrispondenti versioni linguistiche del codice doganale. Nella versione tedesca del codice doganale, tale nozione viene indicata come «Versand» [«transito» nella versione italiana, ndt]. L’impiego della nozione di «Transitverkehr» nella versione tedesca è pertanto dovuto, a mio avviso, ad un errore di traduzione. 38. Il transito ricomprende, quale alternativa al deposito, ulteriori regimi doganali speciali disciplinati al titolo VII, capo 2, del codice doganale e che pertanto escludono parimenti il magazzinaggio in un deposito doganale. 39. In sintesi, è possibile affermare che le sostanze poste in regime di deposito doganale non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento [OSCURATO:PERSONA], in quanto non sono assoggettate a nessuno dei regimi doganali speciali ivi menzionati. A siffatte sostanze si applica pertanto il regolamento. Di conseguenza, ai sensi della definizione di cui all’articolo 3, punto 10, esse vengono importate già con l’introduzione fisica nel territorio doganale dell’Unione e devono essere registrate presso l’[OSCURATO:PERSONA] già prima di tale momento. 40. Tale conclusione è conforme all’obiettivo dell’eccezione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento [OSCURATO:PERSONA]. Il regolamento [OSCURATO:PERSONA], infatti, non è inteso a disciplinare l’esportazione di sostanze, bensì unicamente ad assicurare la libera circolazione delle merci e un elevato grado di protezione nel mercato interno ( 8 ). In tale ambito, ai sensi del considerando 16, i fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori a valle di sostanze devono fabbricarle, importarle, usarle o immetterle sul mercato con tutta la responsabilità e la diligenza necessarie a garantire che, in condizioni ragionevolmente prevedibili, non ne derivino danni alla salute umana e all’ambiente. 41. Pertanto, l’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento [OSCURATO:PERSONA] è inteso ad esentare le merci dai requisiti del regolamento [OSCURATO:PERSONA] qualora – come nel caso dei tre regimi doganali menzionati – si debba ritenere che esse si trovino nell’Unione solo temporaneamente, senza alcun trattamento o alcuna trasformazione ulteriori. Come sancito al considerando 10, siffatte sostanze non sono utilizzate a norma del regolamento [OSCURATO:PERSONA]. In tal caso, è improbabile che i rischi connessi alle rispettive sostanze si realizzino nell’Unione. Sostanze estremamente pericolose possono peraltro essere assoggettate a particolari normative ( 9 ). 42. Per contro, se la sostanza viene sottoposta ad un trattamento o ad una trasformazione nell’Unione, il regolamento [OSCURATO:PERSONA] deve essere applicato, al fine di assicurare il grado di protezione perseguito all’interno dell’Unione. In tal caso, infatti, devono essere adottate le misure necessarie affinché i rischi connessi alla sostanza non si realizzino al momento del trattamento o della trasformazione. Per contro, la questione se la sostanza o i prodotti con essa fabbricati siano assoggettati a regimi doganali intesi ad una successiva esportazione è irrilevante con riferimento alla gestione di tale rischio. 43. Pertanto, occorre rispondere alla prima parte della seconda questione dichiarando che l’eccezione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento [OSCURATO:PERSONA] è applicabile soltanto qualora le sostanze di cui trattasi siano assoggettate ad uno dei regimi doganali speciali ivi menzionati, ossia la custodia temporanea (articolo 5, punti 11 e 17 nonché articoli da 144 a 152 del codice doganale), il collocamento in zona franca in vista di una riesportazione (articolo 5, punto 14 nonché articoli da 243 a 249, ma non articolo 270 del codice doganale) oppure il transito (articoli da 226 a 236 del codice doganale) e non vengano ivi sottoposte ad alcun trattamento o ad alcuna trasformazione. B. Determinazione dell’importatore 44. Occorre verificare, adesso, se la persona che ordina e rispettivamente acquista un determinato quantitativo di una sostanza presso un fabbricante stabilito al di fuori dell’Unione europea debba esserne considerato l’importatore ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, e dell’articolo 3, punto 10, del regolamento [OSCURATO:PERSONA], soggetto all’obbligo di registrare tale sostanza presso l’[OSCURATO:PERSONA]. 45. Ai sensi dell’articolo 3, punto 12, del regolamento [OSCURATO:PERSONA], l’importazione di una sostanza è considerata un’immissione sul mercato. Dal momento che, ai sensi dell’articolo 5, una sostanza può essere immessa sul mercato solo se è stata registrata, essa può essere importata solo a seguito della registrazione. L’articolo 21, paragrafo 1, prevede addirittura che l’importazione sia ammissibile solo se l’[OSCURATO:PERSONA] non contesta vizi nella domanda di registrazione entro le tre settimane successive alla registrazione. 46. Si pone tuttavia la questione di chi sia obbligato alla registrazione. Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento [OSCURATO:PERSONA], l’importatore di una sostanza in quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata all’anno presenta una domanda di registrazione all’[OSCURATO:PERSONA]. L’articolo 3, punto 11, definisce un importatore come ogni persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione responsabile dell’importazione. Ai sensi dell’articolo 3, punto 10, l’importazione è a sua volta l’introduzione fisica nel territorio doganale dell’Unione. 47. Al momento dell’importazione delle sostanze, l’obbligo di registrazione dipende pertanto da chi sia responsabile dell’introduzione fisica nel territorio doganale dell’Unione. 48. Secondo il significato comune, si potrebbe immaginare una pluralità di responsabili. Se l’eccezione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento [OSCURATO:PERSONA] non è applicabile, l’equipaggio, e in particolare il capitano, della nave MV «[OSCURATO:PERSONA]» nonché l’impresa di trasporti sono direttamente responsabili dell’introduzione fisica. Dalla domanda di pronuncia pregiudiziale si può tuttavia desumere che l’impresa [OSCURATO:PERSONA] ha importato la sostanza nell’Unione europea, ossia ha presumibilmente incaricato e sorvegliato il vettore. Anche tale impresa può pertanto essere responsabile dell’importazione. [OSCURATO:PERSONA] agisce tuttavia su incarico della [OSCURATO:PERSONA], la quale potrebbe pertanto essere a sua volta responsabile. Dal momento che tale incarico si fonda, perlomeno in parte, sul fatto che la [OSCURATO:PERSONA] ha già acquistato e ordinato una parte considerevole della fornitura, anch’essa potrebbe essere responsabile. 49. L’articolo 3, punto 11, e l’articolo 6 del regolamento [OSCURATO:PERSONA] non mirano tuttavia – diversamente ad esempio dal diritto penale – ad identificare tutti i responsabili e a sanzionarli in conformità al loro contributo all’infrazione. Piuttosto, ai sensi del considerando 17, occorre assicurare che tutte le informazioni disponibili e pertinenti sulle sostanze vengano raccolte per agevolare l’individuazione di proprietà pericolose. Al fine di ripartire adeguatamente tra gli utenti della sostanza l’onere risultante dalla messa a disposizione di siffatte informazioni, ogni quantitativo di sostanza fabbricato o importato nell’Unione deve essere registrato. È dunque necessario, e nello stesso tempo sufficiente, che ogni singola persona registri il quantitativo di sostanza di cui trattasi. 50. Il regolamento [OSCURATO:PERSONA], e in particolare l’articolo 3, punto 11, rivestono tuttavia scarsa utilità ai fini dell’identificazione di tali persone, poiché la nozione di «responsabile», come illustrata al paragrafo 48, è estremamente ampia. È vero che la cerchia dei responsabili viene circoscritta dal fatto che vengono in considerazione come importatori solo persone stabilite nell’Unione, il che esclude in particolare la [OSCURATO:PERSONA] nonché forse anche il capitano e l’equipaggio della nave. Nel caso in esame rimangono tuttavia, quali possibili responsabili, perlomeno la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]. 51. Nei suoi orientamenti sull’obbligo di registrazione, l’[OSCURATO:PERSONA] propone di decidere chi sia l’importatore sulla scorta delle circostanze del singolo caso concreto. Su tale base, essa stabilisce a titolo esemplificativo chi debba essere responsabile in determinate situazioni. In molti casi dovrebbe essere considerato importatore il destinatario finale delle merci, ossia colui che ha ordinato e acquistato la sostanza importata, in determinate circostanze, peraltro, anche la persona che organizza l’importazione ( 10 ). [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] richiamano siffatti orientamenti nella loro linea argomentativa. 52. L’[OSCURATO:PERSONA] non è tuttavia autorizzata a dare concretezza all’articolo 3, punto 11, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] tramite un’interpretazione vincolante, come sottolinea espressamente anche nei suoi orientamenti ( 11 ). Siffatti orientamenti non sono pertanto vincolanti; essi possono tuttavia fornire indicazioni utili al fine di interpretare una nozione giuridica indeterminata come quella di responsabili per l’importazione. In tal senso, appare convincente che, spesso, il destinatario finale della fornitura dovrebbe essere il principale responsabile, in quanto lo stesso ha un interesse a che la fornitura venga portata nell’Unione. Senza la sua iniziativa, l’importazione della sostanza, di norma, non avrebbe luogo. È vero che, solitamente, il venditore ha parimenti un siffatto interesse; tuttavia esso, ai sensi dell’articolo 3, punto 11, del regolamento [OSCURATO:PERSONA], non viene in considerazione quale responsabile se – come nella specie – non è stabilito nell’Unione. 53. L’interesse dell’acquirente all’importazione non esclude peraltro che un’altra persona – nel caso in esame la [OSCURATO:PERSONA] – assuma la responsabilità al posto del destinatario della merce, divenga in tal modo importatore ai sensi dell’articolo 3, punto 11, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] e subentri nell’obbligo di registrazione. 54. A tal fine non può tuttavia bastare, di norma, una mera dichiarazione o anche un contratto, poiché, altrimenti, si dovrebbe temere un’elusione degli obblighi dell’importatore ai sensi del regolamento [OSCURATO:PERSONA]. Si deve impedire, in particolare, che l’effettivo importatore della sostanza ripartisca il quantitativo importato su diversi «importatori fittizi» che restano rispettivamente al di sotto della soglia dell’obbligo di registrazione o di una soglia fissata per informazioni più dettagliate. Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, infatti, sono soggetti all’obbligo di registrazione solo gli importatori che importano quantitativi pari o superiori a una tonnellata all’anno e, ai sensi dell’articolo 12, gli obblighi di registrazione aumentano nel caso di quantitativi annui maggiori per importatore (10, 100 o 1000 tonnellate). 55. La registrazione non è del resto una mera formalità, ma comporta oneri considerevoli. In tal senso, in virtù dell’articolo 10 e di diversi allegati del regolamento [OSCURATO:PERSONA], il dichiarante deve produrre un fascicolo dettagliato sulla sostanza e una relazione sulla sicurezza chimica. Ai sensi dell’articolo 22, egli è inoltre soggetto, dopo la registrazione, ad ulteriori obblighi di informazione. 56. Una valida assunzione della responsabilità e dell’obbligo di registrazione presuppone pertanto, quantomeno, il legittimo affidamento degli attori coinvolti nell’importazione nel fatto che la persona che assume la responsabilità disponga delle conoscenze e delle risorse necessarie per adempiere ai summenzionati obblighi. Siffatti attori, in particolare colui che ha ordinato la sostanza, non devono fidarsi ciecamente, bensì devono adottare la necessaria diligenza in sede di scelta e chiedere la prova, perlomeno prima dell’importazione, che il dichiarante ha effettivamente registrato presso l’[OSCURATO:PERSONA] il quantitativo della sostanza. 57. Qualora tuttavia – come nel caso in esame – la persona che assume la responsabilità dell’importazione abbia effettivamente adempiuto agli obblighi dell’importatore, ossia abbia in particolare registrato la fornitura presso l’[OSCURATO:PERSONA], e anche quanto al resto abbia svolto un ruolo di primo piano nell’organizzazione dell’introduzione fisica della fornitura nell’Unione, e nulla deponga nel senso di un’elusione o di una violazione degli obblighi ai sensi del regolamento [OSCURATO:PERSONA], sembra ragionevole accettare l’assunzione della responsabilità. Contrariamente a quanto ritenuto dal [OSCURATO:PERSONA], non è per contro determinante se tale assunzione si fondi su un contratto con l’acquirente della merce oppure su altre circostanze – nella specie, l’accordo tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]. 58. L’articolo 8 del regolamento [OSCURATO:PERSONA] prevede persino espressamente la possibilità di un accordo con un attore non avente la propria sede nell’Unione in un caso particolare, ossia se il fabbricante di una sostanza stabilito al di fuori dell’Unione designa una persona stabilita nell’Unione, d’intesa con la medesima, per adempiere, in qualità di rappresentante esclusivo, gli obblighi che spettano agli importatori. Gli importatori devono in tal modo essere esentati dall’obbligo di registrazione; in tal caso, infatti, essi sono considerati utilizzatori a valle. 59. Come rilevato anche dalla [OSCURATO:PERSONA] in udienza, siffatte disposizioni concernenti il rappresentante esclusivo non ostano ad un’assunzione dell’obbligo di registrazione in altri casi. È vero che il regolamento non contiene una disposizione analoga all’articolo 8 del regolamento [OSCURATO:PERSONA], in forza della quale gli attori coinvolti nell’importazione possano accordarsi sulla persona che debba adempiere all’obbligo di registrazione. Tuttavia, poiché il regolamento non stabilisce in modo univoco quale sia la persona alla quale viene imposto siffatto obbligo, ma parte al contempo dal presupposto di un’unica registrazione dei quantitativi di sostanza importati, deve essere possibile accordarsi sulla persona che assume tale obbligo. 60. Siffatta interpretazione dell’articolo 3, punto 11 e dell’articolo 6 del regolamento [OSCURATO:PERSONA] presenta del resto il vantaggio di ricomprendere anche il caso in cui un’impresa commerciale stabilita al di fuori dell’Unione, come la [OSCURATO:PERSONA], importi nell’Unione un quantitativo di sostanza prodotto da un altro fabbricante senza avere già acquirenti nell’Unione. In un caso del genere, nessuno potrebbe infatti registrare la fornitura, cosicché l’importazione sarebbe giuridicamente inammissibile. Una siffatta impresa commerciale non sarebbe il fabbricante della sostanza e non potrebbe pertanto designare un rappresentante esclusivo ai sensi dell’articolo 8. Né tantomeno potrebbe registrare essa stessa la fornitura, non essendo stabilita nell’Unione. E se gli acquirenti non sono ancora stati specificamente individuati, essi non possono neanche assumere la responsabilità dell’importazione. Al fine di consentire siffatte importazioni, deve pertanto essere possibile che un attore stabilito nell’Unione assuma la responsabilità dell’importazione. 61. Nel caso di cui al procedimento principale, una simile soluzione sarebbe necessaria perlomeno per i quantitativi che la [OSCURATO:PERSONA] ha acquistato solo dopo l’importazione, ma probabilmente anche per la parte del carico, segnatamente 2000 tonnellate sulla cui sorte la Corte non è stata informata. Secondo la risposta alla prima parte della seconda questione, infatti, quantomeno i quantitativi venduti successivamente alla [OSCURATO:PERSONA] erano già stati importati prima che l’acquirente fosse certo. 62. Occorre pertanto rispondere alla prima questione e alla seconda parte della seconda questione dichiarando che l’acquirente di un quantitativo superiore ad una tonnellata di una sostanza importata nell’Unione ai sensi dell’articolo 3, punti 10 e 11 e dell’articolo 6 del regolamento [OSCURATO:PERSONA] non è obbligato a registrare esso stesso tale sostanza, qualora un’altra persona stabilita nell’Unione abbia assunto la responsabilità dell’importazione della sostanza e abbia proceduto alla registrazione, e qualora nulla deponga nel senso di un’elusione di obblighi connessi alla registrazione della sostanza. V. Conclusione 63. Propongo pertanto alla Corte di rispondere nei seguenti termini alle questioni pregiudiziali: 1) L’eccezione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche, è applicabile solo qualora le sostanze di cui trattasi siano assoggettate ad uno dei regimi doganali speciali ivi menzionati, ossia la custodia temporanea [articolo 5, punti 11 e 17 nonché articoli da 144 a 152 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 che istituisce il codice doganale dell’Unione], il collocamento in zona franca in vista di una riesportazione (articolo 5, punto 14 nonché articoli da 243 a 249, ma non articolo 270 del codice doganale) oppure il transito (articoli da 226 a 236 del codice doganale) e non vengano ivi sottoposte ad alcun trattamento o ad alcuna trasformazione. 2) L’acquirente di un quantitativo superiore ad una tonnellata di una sostanza importata nell’Unione non è obbligato, ai sensi dell’articolo 3, punti 10 e 11 e dell’articolo 6 del regolamento n. 1907/2006, a registrare esso stesso tale sostanza, qualora un’altra persona stabilita nell’Unione abbia assunto la responsabilità dell’importazione della sostanza e abbia proceduto alla registrazione e qualora nulla deponga nel senso di un’elusione di obblighi connessi alla registrazione della sostanza. ( 1 ) Lingua originale: il tedesco. ( 2 ) Tale denominazione è tutelata dai marchi 003945938, 008526717 e W01042880 della Verband der deutschen Automobilindustrie (associazione dell’industria automobilistica tedesca). ( 3 ) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], https://www.echa.europa.eu/de/substance-information/-/substanceinfo/100.000.286 ( 4 ) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche ([OSCURATO:PERSONA]), che istituisce un’agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della [OSCURATO:PERSONA], nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della [OSCURATO:PERSONA] 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE ( GU 2006, L 396, pag. 1 ); rilevante è la versione del regolamento (UE) 2019/957 della [OSCURATO:PERSONA] dell’11 giugno 2019 ( GU 2019, L 154, pag. 37 ). ( 5 ) V. regolamento delegato (UE) 2016/341 della [OSCURATO:PERSONA] del 17 dicembre 2015 che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme transitorie relative a talune disposizioni del codice doganale dell’Unione nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi e che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 della [OSCURATO:PERSONA] ( GU 2016, L 69, pag. 1 ), in particolare appendice D1. ( 6 ) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 che istituisce il codice doganale dell’Unione ( GU 2013, L 269, pag. 1 ) nella versione del regolamento (UE) 2019/632 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 ( GU 2019, L 111, pag. 54 ). ( 7 ) Articoli da 166 a 181 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992 che istituisce un codice doganale comunitario ( GU 1992, L 302, pag. 1 ) nella versione del regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 aprile 2005 ( GU 2005, L 117, pag. 13 ). ( 8 ) V. sentenza del 27 aprile 2017, Pinckernelle ( C‑535/15 , EU:C:2017:315 , in particolare punto 43 ). ( 9 ) V., ad esempio, il regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sull’esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose ( GU 2012, L 201, pag. 60 ). ( 10 ) Agenzia europea per le sostanze chimiche, Guida alla registrazione, agosto 2021, versione 4.0, pag. 21. ( 11 ) Op. cit., pag. 2. V. sentenza del 13 luglio 2023, [OSCURATO:PERSONA]/CK Telecoms UK Investments ( C‑376/20 P , EU:C:2023:561 , punto 123 ).
Sentenza Corte di giustizia UE n. 1907/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris