CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 04869/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 25/05/2022 della Corte d'appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi il provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Catanzaro, con il decreto impugnato in questa sede, ha rigettato l'appello proposto avverso il decreto del Tribunale di Catanzaro dell'Il ottobre 2021, con il quale era stata applicata al Palaia la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di anni due, ritenendo sussistente la pericolosità generica ai sensi dell'art.1, lett. B) e C), d. Igs. 159/2011 per essere stato già sottoposto il Palaia in due occasioni alla medesima misura di prevenzione e per avere riportato condanne e denunce successive. . 2. Ha proposto ricorso la difesa del proposto deducendo con unico motivo violazione della legge penale, in relazione all'art. 7, comma 1, d. Igs. 159/2011, nonché carenza di motivazione ex art.125, comma 3, cod. proc. pen. Osserva il ricorrente, in primo luogo, che la Corte d'appello non ha tenuto conto degli insegnamenti di legittimità sul giudizio di pericolosità e sulla preclusione processuale derivante da precedenti giudicati (considerata l'applicazione della misura con due precedenti decreti, all'ultimo dei quali era stata data esecuzione conclusa nell'anno 2020), rispetto ai quali possono rilevare esclusivamente eventi preesistenti non valutati nei precedenti giudizi ovvero fatti sopravvenuti. Il ricorrente lamenta, poi, l'erroneità del giudizio valutativo che la Corte territoriale ha limitato al profilo della stabile dedizione alla commissione di delitti, omettendo del tutto di considerare e apprezzare la derivazione da quelle condotte del pericolo effettivo per la sicurezza e la tranquillità pubblica, privando in tal modo di supporto motivazionale il necessario giudizio di pericolosità. Infine, vien censurata la durata della misura applicata, l'imposizione dell'obbligo di soggiorno e della cauzione, difettando anche in relazione a questi aspetti alcuna effettiva motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato oltre che formulato per ragioni non consentite. 1.1. Il dedotto aspetto della preclusione processuale derivante da precedenti statuizioni divenute definitive, è stato correttamente considerato dal provvedimento impugnato; se, infatti, è pacifico che la preclusione del giudicato in materia di misure di prevenzione «opera rebus sic stantibus e, pertanto, non impedisce la rivalutazione della pericolosità ai fini dell'applicazione di una nuova o più grave misura ove si acquisiscano ulteriori elementi, precedenti o successivi al giudicato, ma non valutati, che comportino un giudizio di maggiore gravità della pericolosità stessa e di inadeguatezza delle misure precedentemente adottate» (Sez. Unite, n. 600 del 29/10/2009, dep. 2010, Galdieri, Rv. 245176 - 01; Sez. Unite, n. 18 del 03/07/1996, Simonelli, Rv. 205260 - 01), i fatti da prender in considerazione non possono essere solo quelli avvenuti dopo l'esecuzione della misura già applicata, ma rileveranno anche quelli successivi all'adozione del precedente provvedimento (che non possono per logica essere stati valutati in precedenza), compresi quelli commessi dal soggetto nella fase esecutiva della preg ressa misura applicata (in quanto evidentemente significativi dell'atteggiamento tenuto dal proposto rispetto alle prescrizioni ed agli obblighi imposti).La motivazione del decreto impugnato, integrata . con la dettagliata . ricostruzione cronologica operata dal provvedimento di primo grado (pag. 5 del decreto del Tribunale di Catanzaro), dà conto della sequela di condanne definitive, denunce per plurime condotte delittuose sia per violazioni delle prescrizioni imposte con la sorveglianza speciale, sia per reati contro il patrimonio (truffe), la libertà personale (tentata violazione di domicilio) e la pubblica amministrazione (resistenza a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio), violazioni in materia di stupefacenti e di armi e materie esplodenti, fatti commessi dal 2015 (epoca in cui fu emesso l'ultimo provvedimento applicativo della misura di prevenzione) in poi e che sono stati considerati quali indicatori di una persistente pericolosità sociale del proposto. 1.2. Anche l'ulteriore censura riguardante l'omessa individuazione dei fatti specifici dimostrativi dell'appartenenza alla categoria di soggetti pericolosi, ai sensi dell'art. 1, lett. c), d. Igs. 159/2011, risulta del tutto generica, perché riduttivamente orientata a considerare - nell'errata prospettiva su ricordata - solamente un singolo episodio accaduto nel 2020 (quando il proposto veniva denunciato per i reati ex art. 337, 341 e 651 cod. pen.); entrambi i provvedimenti di merito, infatti, hanno richiamato la commissione, non certo episodica, di reati che attentano alla sicurezza e alla tranquillità pubblica, come quelli posti a tutela dell'ordine e della sicurezza della collettività (reati in materia di armi: Sez. 1, n. 23372 del 15/05/2015, Miceli, Rv. 263615) o della salute pubblica (bene giuridico protetto dai reati in tema di stupefacenti: Sez. 4, n. 40903 del 28/06/2016, Grassi, Rv. 268229; Sez. 3, n. 11782 del 02/10/1998, Felletti, Rv. 212414), oltre a considerare le plurime violazioni delle prescrizioni imposte con i precedenti decreti applicativi della sorveglianza speciale (che mettono in pericolo la sicurezza pubblica, in quanto espressivi dell'incapacità del soggetto nell'osservare le prescrizioni che mirano a garantire, attraverso la corretta esecuzione della misura di prevenzione, esattamente la sicurezza pubblica) e il recente episodio commesso nel 2020, anch'esso significativo della propensione nel porre in essere condotte in grado di esporre a pericolo interessi collettivi («può ritenersi socialmente pericoloso per la sicurezza e la tranquillità pubblica, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il soggetto che risulti dedito, in maniera non occasionale, alla commissione di fatti criminosi la cui offensività sia proiettata verso beni giuridici non meramente individuali, ma connessi alla preservazione dell'ordine e della sicurezza della collettività, quali condizioni materiali necessarie alla convivenza sociale»: Sez. 6, n. 32903 del 22/06/2021, Marcucci, Rv. 281842 - 01, relativa ad una fattispecie in cui sono stati ritenuti indicativi di pericolosità fatti di reato di cui agli artt. 336 e 337 cod. pen.).Infine, quanto alle censure riguardanti sia la durata della misura applicata, sia le prescrizioni ad essa connesse, si tratta ancora un volta di doglianze del tutto generiche e, come tali, insuscettibili di valutazione in questa sede. 2. All' inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della so