CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 maggio 2026
Cassazione n. 16287/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e -contro-) [OSCURATO:SOCIETA].;- intimata -avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma 4 giugno 2024 n. 3951;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 marzo2022 dal Presidente relatore dott. [OSCURATO:PERSONA];1. Nel 2017 [OSCURATO:PERSONA] convenne dinanzi al Tribunale di Roma la societàGenertel, esponendo:-) che il locale seminterrato della propria abitazione era stato allagatoe danneggiato il 21.1.2015 da un rigurgito di acque nere, provocato daeccezionali piogge;-) che aveva stipulato con la società [OSCURATO:SOCIETA] un contratto diassicurazione a copertura di questo tipo di danni;-) che la società assicuratrice aveva pretestuosamente rifiutato ilpagamento dell’indennizzo.Concluse chiedendo la condanna della convenuta al pagamentodell’indennizzo suddetto, quantificato in euro 12.000 oltre accessori.Numero registro generale 17985/2024N.R.G.: 17985/24Camera di consiglio del 27 marzo 2026 Numero sezionale 1192/2026Numero di raccolta generale 16287/2026Data pubblicazione 26/05/20262. Con sentenza 16.12.2019 n. 24060 il Tribunale di Roma rigettò ladomanda.La sentenza fu appellata da [OSCURATO:PERSONA].3. Con sentenza 4 giugno 2024 n. 3951 la Corte d’appello di Roma rigettò ilgravame, ritenendo che:-) non vi era prova che il danno fosse stato causato dalla pioggia,piuttosto che dal rigurgito di acque nere; e poiché il contratto copriva ilprimo tipo di danni ma non il secondo, confermò la statuizione delTribunale;-) vi era, al contrario, prova che l’allagamento era stato causato daun “malfunzionamento” della elettropompa di sollevamento delle acquenere;-) il contratto copriva i danni causati da rottura degli impianti alservizio dell’immobile, ma non quelli da “malfunzionamento”.4. La sentenza d'appello è stata impugnata per Cassazione da [OSCURATO:PERSONA] ricorso fondato su due motivi.[OSCURATO:PERSONA] non si è difesa.5. Con provvedimento datato 26.10.2024 il consigliere delegato ha propostoche il ricorso sia dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..La ricorrente ha instato per la decisione del ricorso.6. [OSCURATO:PERSONA] ha disposto il deposito della motivazione nel termine di cuiall’art. 380 bis, secondo comma, c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso.Col primo motivo - al di là della sua intitolazione, non esattamentepertinente - la ricorrente prospetta varie censure così riassumibili:a) la Corte d’appello, escludendo esservi prova che la rotturadell’impianto di sollevamento delle acque nere (e l’allagamento che neNumero registro generale 17985/2024N.R.G.: 17985/24Camera di consiglio del 27 marzo 2026 Numero sezionale 1192/2026Numero di raccolta generale 16287/2026Data pubblicazione 26/05/2026derivò) fosse stata causata dalla pioggia, aveva erroneamente valutato leprove (fotografie, preventivi, relazione della ditta incaricata della bonificadei luoghi);b) la Corte d’appello aveva erroneamente valutato le risposte date daCinzia Rosi all’interrogatorio formale;c) la Corte d’appello aveva “erroneamente interpretato le clausolecontrattuali della polizza”, in quanto quest’ultima copriva i danni “daalluvione”, e l’allagamento era stato per l’appunto provocato da pioggeeccezionali;d) in ogni caso, quand’anche l’allagamento fosse stato provocato daun guasto dell’elettropompa di sollevamento delle acque nere e non dallapioggia, l’assicuratore era comunque tenuto ad indennizzare il danno aisensi dell’art. 2.1, lettera (B), delle condizioni di assicurazione, il qualeincludeva nel rischio assicurato “i danni provocati dalla fuoriuscita di acquacondotta a seguito della rottura di impianti che servono il fabbricato”; né almomento della stipula del contratto [OSCURATO:PERSONA] sapeva dell’esistenza delguasto suddetto.1.1. Le censure sub (a), (b) e (c) sono manifestamente inammissibili, comeesattamente ritenuto dalla proposta di definizione anticipata.Esse investono il modo in cui il giudice di merito ha valutato le prove ericostruito i fatti. Giusto o sbagliato che fosse, quel giudizio non èsindacabile in sede di legittimità: lo stabilire infatti quale sia stata la causad’un allagamento è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito,non una valutazione in punto di diritto sindacabile in questa sede.1.2. La censura sub (d) è anch’essa inammissibile.Già in appello l’odierna ricorrente aveva chiesto di essere indennizzata invirtù del patto di polizza che includeva in copertura i danni causati da“guasti accidentali degli impianti”.La Corte d’appello ha rigettato tale motivo di gravame affermando ilprincipio per cui l’allagamento fu causato da un “malfunzionamento”, ilN.R.G.: 17985/24Camera di consiglio del 27 marzo 2026 Numero registro generale 17985/2024Numero sezionale 1192/2026Numero di raccolta generale 16287/2026Data pubblicazione 26/05/2026quale ad avviso della Corte territoriale costituirebbe un concetto differenteda quello di “guasto”.Il motivo, dunque, è stato rigettato in base ad una interpretazione delcontratto.La ricorrente, incurante di tale valutazione - e non importa qui se giusta osbagliata -, ha riproposto dinanzi a questa Corte esattamente la medesimacensura così come proposta in appello, senza prospettare la violazione dialcuna delle regole legali di ermeneutica (artt. 1362 e ss. c.c.).Ha formulato dunque un motivo di ricorso che in null’altro consiste se nonnel contrapporre la propria interpretazione del contratto a quella ritenutacorretta dal giudice di merito.Ma poiché l’interpretazione del contratto è una valutazione di merito, essapuò essere censurata in questa Corte solo assumendo che la sentenzaimpugnata abbia violato una o più delle regole in base alle quali interpretarei contratti: censura che, come detto, manca nel ricorso.Né può avere rilievo alcuno la circostanza che l’interpretazione del contrattoadottata dalla sentenza impugnata possa apparire oggettivamente fragile:questa Corte, infatti, può conoscere solo degli errori correttamentecensurati, ma non può rilevarne d’ufficio, né può pretendersi che essaintuisca quale tipo di censura abbia inteso proporre il ricorrente, quandoquesti esponga le sue doglianze in modo generico oppure oscuro, come si ègià ripetutamente affermato (ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 21861 del30.8.2019; Sez. 3, Ordinanza n. 11255 del 10.5.2018; Sez. 3, Ordinanza n.10586 del 4.5.2018; Sez. 3, Sentenza 28.2.2017 n. 5036).2. Il secondo motivo di ricorso.Con un secondo motivo di ricorso (p. 11-12) la ricorrente chiede che sianocompensate integralmente le spese di tutti e due i gradi di merito, “data lacomplessità della questione giuridica sottesa alla domanda e ai dubbiinterpretativi che possono suscitare le clausole contrattuali della polizza”.2.1. Il motivo è inammissibile, in quanto la scelta di non compensare lespese di lite è riservata al giudice di merito, ed è anch’essa insindacabile inN.R.G.: 17985/24Camera di consiglio del 27 marzo 2026 Numero registro generale 17985/2024Numero sezionale 1192/2026Numero di raccolta generale 16287/2026Data pubblicazione 26/05/2026sede di legittimità, come stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass.Sez. U., 15/07/2005, n. 14989).3. Non è luogo a provvedere sulle spese, attesa la indefensio della [OSCURATO:SOCIETA].Dalla definizione del giudizio in conformità alla proposta ex art. 380-bisc.p.c. discende l'applicazione, senza possibilità di valutazione discrezionaledella Corte, della sanzione di cui al comma 4 dell'art. 96 c.p.c., la qualeprescinde dalla costituzione dell'intimato (Cass. Sez. 1, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.19641).4. La Corte non ravvisa alcuno dei presupposti di cui all’art. 52 d.lgs. 196del 2003 per disporre l’omissione, in caso di diffusione, delle generalità edegli altri dati identificativi della ricorrente.5. La manifesta inammissibilità del ricorso impone a questa Corte diordinare la trasmissione della presente ordinanza al giudice a quo, unicocompetente ratione materiae, affinché valuti se la evidente inconsistenzadei motivi di ricorso possa giustificare la revoca del patrocinio a spese delloStato, come già ritenuto da questa Corte in casi analoghi (Sez. 3, Ordinanzan. 20374 del 2024).P.q.m.(-) dichiara inammissibile il ricorso;(-) condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento alla Cassa delle Ammende dellasomma di euro 3.000, ex art. 96, quarto comma, c.p.c.;(-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13,se dovuto;-) manda alla Cancelleria di trasmettere la presente ordinanza alla Corted’appello di Roma, per i fini di cui in motivazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civiledella Corte di cassazione, addì 27 marzo 2026.Numero registro generale 17985/2024N.R.G.: 17985/24Camera di consiglio del 27 marzo 2026 Numero sezionale 1192/2026Numero di raccolta generale 16287/2026Data pubblicazione 26/05/2026Il Presidente est.([OSCURATO:PERSONA])