CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 gennaio 2022
Cassazione n. 08582/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, nella persona dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Napoli ha rigettato l'appello del ricorrente avverso l'ordinanza emessa dalla Corte di appello di Napoli il 29 luglio del 2021 con la quale era stata respinta l'istanza di revoca o sostituzione della misura degli arresti domiciliari applicata al ricorrente in relazione al reato di cui h71. all'art. 416-bis cod.pen., contestatogli nel giudizio di merito quale partecipe del clan camorristico dei casalesi. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. Deve evidenziarsi che con successiva dichiarazione inviata alla cancelleria di questa Corte, il ricorrente, a mezzo dei difensori, ha ritualmente rinunciato al ricorso, essendo stata revocata la misura cautelare emessa nei suoi confronti, come risulta dall'ordinanza allegata alla dichiarazione. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, ex art. 591, comma 1, lett. a) cod.proc.pen.. Alla dichiarazione di inammissibilità non consegue la condanna del ricorrente alla sanzione in favore della Cassa delle Ammende, poiché il venir meno dell'interesse alla decisione, sopraggiunto alla proposizione del ricorso per cassazione, non configura un'ipotesi di soccombenza (Sez.6, n. 19209 del 31/01/2013, Scaricaciottoli). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 19.01.2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Ca