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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 novembre 2022

Cassazione n. 49194/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, che ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che l'aveva condannato per il reato di cui all'art. 496 cod. pen.; - che il motivo di ricorso proposto, relativo al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., è meramente reiterativo della censura proposta in sede di appello, ivi adeguatamente vagliata e disattesa con corretti argomenti giuridici; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, che ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che l'aveva condannato per il reato di cui all'art. 496 cod. pen.; - che il motivo di ricorso proposto, relativo al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., è meramente reiterativo della censura proposta in sede di appello, ivi adeguatamente vagliata e disattesa con corretti argomenti giuridici; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 49194/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris