Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 1/2021
ECLI:EU:C:2021:244
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62016CJ0601_INF
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 25 marzo 2021 –
[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Commissione
(causa C‑601/16 P) (
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)
«Impugnazione – Concorrenza – Intese – Prodotti farmaceutici – Mercato dei medicinali antidepressivi (citalopram) – Accordi di composizione amichevole di controversie relative a brevetti di processo conclusi tra un produttore di farmaci originali titolare di tali brevetti e fabbricanti di prodotti generici – Articolo 101 TFUE – Concorrenza potenziale – Restrizione per oggetto – Qualificazione – Calcolo dell’importo dell’ammenda»
1.
Intese – Lesione della concorrenza – Criteri di valutazione – Qualificazione di un’impresa come concorrente potenziale – Possibilità reali e concrete di ingresso nel mercato – Criteri – Determinazione definitiva e capacità propria di un’impresa di accedere al mercato rilevante – Misure preparatorie sufficienti che consentono di accedere al mercato interessato – Assenza di ostacoli insormontabili – Valutazione – Esistenza di un brevetto di processo
(Art. 101, § 1, TFUE)
(v. punti 38‑48, 52, 53, 55)
2.
Intese – Lesione della concorrenza – Criteri di valutazione – Distinzione tra restrizione per oggetto e per effetto – Restrizione per oggetto – Grado sufficiente di lesività – Valutazione
(Art. 101, § 1, TFUE)
(v. punto 71)
3.
Intese – Lesione della concorrenza – Accordi di composizione amichevole in materia di brevetti – Accordo stipulato tra un laboratorio produttore di farmaci originali e un’impresa di medicinali generici – Accordo volto a ritardare l’ingresso del produttore di medicinali generici nel mercato interessato – Contropartita consistente in trasferimenti di valori – Qualificazione come restrizione per oggetto – Criteri – Valutazione dell’effetto incentivante dei trasferimenti di valori sulla rinuncia all’ingresso nel mercato
(Art. 101, § 1, TFUE)
(v. punti 72‑78, 86, 87)
4.
Intese – Lesione della concorrenza – Accordi di composizione amichevole in materia di brevetti – Accordo stipulato tra un laboratorio produttore di farmaci originali e un’impresa di medicinali generici – Accordo volto a ritardare l’ingresso del produttore di medicinali generici nel mercato interessato – Qualificazione come restrizione per oggetto – Criteri – Esame dello scenario controfattuale – Irrilevanza
(Art. 101, § 1, TFUE)
(v. punti 84, 85, 88)
5.
Concorrenza – Regole dell’Unione – Infrazioni – Azione dolosa o colposa – Nozione – Impresa che non può ignorare la natura anticoncorrenziale della propria condotta – Accordo stipulato tra un laboratorio produttore di farmaci originali e un’impresa di medicinali generici – Inclusione
(Art. 101 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; regolamento del Consiglio n. 1/2003, artt. 5 e 23, § 2)
(v. punti 97‑99)
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
[OSCURATO:PERSONA] ApS e la [OSCURATO:PERSONA] sono condannate a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.
3)
[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord sopporta le proprie spese.
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GU C 30 del 30.1.2017
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