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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 1/2021

ECLI:EU:C:2021:244
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62016CJ0601_INF

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 25 marzo 2021 – [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Commissione (causa C‑601/16 P) ( 1 ) «Impugnazione – Concorrenza – Intese – Prodotti farmaceutici – Mercato dei medicinali antidepressivi (citalopram) – Accordi di composizione amichevole di controversie relative a brevetti di processo conclusi tra un produttore di farmaci originali titolare di tali brevetti e fabbricanti di prodotti generici – Articolo 101 TFUE – Concorrenza potenziale – Restrizione per oggetto – Qualificazione – Calcolo dell’importo dell’ammenda»

1. Intese – Lesione della concorrenza – Criteri di valutazione – Qualificazione di un’impresa come concorrente potenziale – Possibilità reali e concrete di ingresso nel mercato – Criteri – Determinazione definitiva e capacità propria di un’impresa di accedere al mercato rilevante – Misure preparatorie sufficienti che consentono di accedere al mercato interessato – Assenza di ostacoli insormontabili – Valutazione – Esistenza di un brevetto di processo (Art. 101, § 1, TFUE) (v. punti 38‑48, 52, 53, 55)

2. Intese – Lesione della concorrenza – Criteri di valutazione – Distinzione tra restrizione per oggetto e per effetto – Restrizione per oggetto – Grado sufficiente di lesività – Valutazione (Art. 101, § 1, TFUE) (v. punto 71)

3. Intese – Lesione della concorrenza – Accordi di composizione amichevole in materia di brevetti – Accordo stipulato tra un laboratorio produttore di farmaci originali e un’impresa di medicinali generici – Accordo volto a ritardare l’ingresso del produttore di medicinali generici nel mercato interessato – Contropartita consistente in trasferimenti di valori – Qualificazione come restrizione per oggetto – Criteri – Valutazione dell’effetto incentivante dei trasferimenti di valori sulla rinuncia all’ingresso nel mercato (Art. 101, § 1, TFUE) (v. punti 72‑78, 86, 87)

4. Intese – Lesione della concorrenza – Accordi di composizione amichevole in materia di brevetti – Accordo stipulato tra un laboratorio produttore di farmaci originali e un’impresa di medicinali generici – Accordo volto a ritardare l’ingresso del produttore di medicinali generici nel mercato interessato – Qualificazione come restrizione per oggetto – Criteri – Esame dello scenario controfattuale – Irrilevanza (Art. 101, § 1, TFUE) (v. punti 84, 85, 88)

5. Concorrenza – Regole dell’Unione – Infrazioni – Azione dolosa o colposa – Nozione – Impresa che non può ignorare la natura anticoncorrenziale della propria condotta – Accordo stipulato tra un laboratorio produttore di farmaci originali e un’impresa di medicinali generici – Inclusione (Art. 101 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; regolamento del Consiglio n. 1/2003, artt. 5 e 23, § 2) (v. punti 97‑99) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta. 2) [OSCURATO:PERSONA] ApS e la [OSCURATO:PERSONA] sono condannate a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea. 3) [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord sopporta le proprie spese. ( 1 ) GU C 30 del 30.1.2017 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62016CJ0601_INF Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 25 marzo 2021 – [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Commissione (causa C‑601/16 P) ( 1 ) «Impugnazione – Concorrenza – Intese – Prodotti farmaceutici – Mercato dei medicinali antidepressivi (citalopram) – Accordi di composizione amichevole di controversie relative a brevetti di processo conclusi tra un produttore di farmaci originali titolare di tali brevetti e fabbricanti di prodotti generici – Articolo 101 TFUE – Concorrenza potenziale – Restrizione per oggetto – Qualificazione – Calcolo dell’importo dell’ammenda» 1. Intese – Lesione della concorrenza – Criteri di valutazione – Qualificazione di un’impresa come concorrente potenziale – Possibilità reali e concrete di ingresso nel mercato – Criteri – Determinazione definitiva e capacità propria di un’impresa di accedere al mercato rilevante – Misure preparatorie sufficienti che consentono di accedere al mercato interessato – Assenza di ostacoli insormontabili – Valutazione – Esistenza di un brevetto di processo (Art. 101, § 1, TFUE) (v. punti 38‑48, 52, 53, 55) 2. Intese – Lesione della concorrenza – Criteri di valutazione – Distinzione tra restrizione per oggetto e per effetto – Restrizione per oggetto – Grado sufficiente di lesività – Valutazione (Art. 101, § 1, TFUE) (v. punto 71) 3. Intese – Lesione della concorrenza – Accordi di composizione amichevole in materia di brevetti – Accordo stipulato tra un laboratorio produttore di farmaci originali e un’impresa di medicinali generici – Accordo volto a ritardare l’ingresso del produttore di medicinali generici nel mercato interessato – Contropartita consistente in trasferimenti di valori – Qualificazione come restrizione per oggetto – Criteri – Valutazione dell’effetto incentivante dei trasferimenti di valori sulla rinuncia all’ingresso nel mercato (Art. 101, § 1, TFUE) (v. punti 72‑78, 86, 87) 4. Intese – Lesione della concorrenza – Accordi di composizione amichevole in materia di brevetti – Accordo stipulato tra un laboratorio produttore di farmaci originali e un’impresa di medicinali generici – Accordo volto a ritardare l’ingresso del produttore di medicinali generici nel mercato interessato – Qualificazione come restrizione per oggetto – Criteri – Esame dello scenario controfattuale – Irrilevanza (Art. 101, § 1, TFUE) (v. punti 84, 85, 88) 5. Concorrenza – Regole dell’Unione – Infrazioni – Azione dolosa o colposa – Nozione – Impresa che non può ignorare la natura anticoncorrenziale della propria condotta – Accordo stipulato tra un laboratorio produttore di farmaci originali e un’impresa di medicinali generici – Inclusione (Art. 101 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; regolamento del Consiglio n. 1/2003, artt. 5 e 23, § 2) (v. punti 97‑99) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta. 2) [OSCURATO:PERSONA] ApS e la [OSCURATO:PERSONA] sono condannate a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea. 3) [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord sopporta le proprie spese. ( 1 ) GU C 30 del 30.1.2017 .