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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 dicembre 2021

Cassazione n. 09266/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso 5514-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 18, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controrícorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 80, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; controricorrente e ricorrente incidentale — avverso la sentenza n. 5361/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 03/08/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] citò in giudizio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], esponendo quanto segue: di essere coniugata con [OSCURATO:PERSONA] in regime di separazione dei beni e di aver acquistato con il predetto, in data 9.12.1991, un immobile sito in Genzano di Roma; di aver ceduto, in data 8.7.1993, al [OSCURATO:PERSONA] la propria quota del 50% dell'immobile e di aver ricevuto, quale corrispettivo della cessione, alcuni oggetti preziosi e l'accollo del mutuo gravante sull'immobile; in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] vendette la nuda proprietà l'immobile a [OSCURATO:PERSONA], riservandosi l'usufrutto ed obbligandosi al pagamento del mutuo; in data 21.1.2000, [OSCURATO:PERSONA] trasferì la nuda proprietà del bene a [OSCURATO:PERSONA] ; in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA] cedette alla convivente [OSCURATO:PERSONA] il diritto di usufrutto.

Ric. 2019 n. 05514 sez. 52 - ud. 02-12-2021 -2- All'esito di tali operazioni, [OSCURATO:PERSONA] divenne proprietaria esclusiva dell'immobile. [OSCURATO:PERSONA] dedusse che il primo atto di vendita dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] era simulato perché posto in essere al solo fine di sottrarre il bene ai creditori, avendo la predetta prestato fideiussione in favore dell'Albanauto s.r.I., di cui era titolare il padre.

Anche la cessione del 29.8.1996, con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva venduto la nuda proprietà l'immobile a [OSCURATO:PERSONA] era fittizia, come risultante dalla controdichiarazione dalla medesima rilasciata, con cui dichiarava che l'atto era simulato e che lo aveva stipulato per conto di [OSCURATO:PERSONA]; nel medesimo atto, [OSCURATO:PERSONA] si impegnava a vendere la quota a persona indicata dall'attrice tanto e lo stesso giorno rilasciò procura a vendere in favore di [OSCURATO:PERSONA], cugino di [OSCURATO:PERSONA].

Nel 1998 era intervenuta la separazione dei coniugi e l'immobile era stato assegnato alla Ulisse.

L'attrice espose di essere stata citata, nel 2000, da [OSCURATO:PERSONA] per ottenere il saldo del prezzo e, in quel giudizio, [OSCURATO:PERSONA] eccepì di aver pagato il residuo prezzo a [OSCURATO:PERSONA]; il giudizio venne abbandonato e, con atto del 21.1.2002, la Santoni trasferì la nuda proprietà alla Bergomi. [OSCURATO:PERSONA] si costituì per resistere alla domanda ed eccepì che, quale acquirente in buona fede, la simulazione non poteva essere opposta nei suoi confronti e chiese di essere dichiarata proprietaria esclusiva dell'immobile e che non era a lei opponibile né la simulazione, né l'assegnazione della casa coniugale in favore di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] si costituì per resistere alla domanda e dedusse che [OSCURATO:PERSONA] gli aveva trasferito la sua quota di proprietà dell'immobile perché non era in grado di pagare le rate di mutuo; Ric. 2019 n. 05514 sez. 52 - ud. 02-12-2021 -3- i in caso di accoglimento della domanda, chiese la condanna dell'attrice al pagamento delle somme da lui versate in eccedenza per l'acquisto dell'immobile. [OSCURATO:PERSONA] si costituì per resistere alla domanda.

Il Tribunale di Velletri rigettò la domanda per carenza di prova dell'accordo simulatorio con riferimento al contratto di permuta dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e dichiarò assorbite le altre domande; accolse la domanda riconvenzionale di [OSCURATO:PERSONA], che dichiarò proprietaria esclusiva dell'immobile, affermando che alla predetta non fosse opponibile l'assegnazione della casa coniugale. [OSCURATO:PERSONA] propose appello avverso la sentenza di primo grado.

Si costituirono, per resistere alla domanda, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] mentre [OSCURATO:PERSONA] rimase contumace.

La Corte d'appello di Roma, con sentenza del 3.8.2018, accolse l'appello.

La Corte distrettuale affermò che la prova della simulazione poteva trarsi dal contenuto del ricorso per separazione consensuale, conclusi nel 1998, con la quale [OSCURATO:PERSONA] convenne con [OSCURATO:PERSONA] l'assegnazione della casa coniugale in suo favore, con l'accordo che, in caso di alienazione dell'immobile, il ricavato sarebbe stato utilizzato per estinguere il mutuo e la residua parte sarebbe stata ripartita in ragione del 50% ciascuno.

Da tale accordo si evinceva che sia il contratto di permuta concluso nel 1993 tra D [OSCURATO:PERSONA] e la Ulisse, sia il contratto di vendita del 29.8.1996 tra il [OSCURATO:PERSONA] e la Santoni erano simulati.

In conclusione, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] erano comproprietari al 50% sicchè il trasferimento della proprietà dal [OSCURATO:PERSONA] alla Santoni era valido solo in relazione alla quota del 50% Ric. 2019 n. 05514 sez. 52 - ud. 02-12-2021 -4- i di cui il [OSCURATO:PERSONA] era proprietario ed in relazione alla quale non aveva chiesto la simulazione.

La Corte distrettuale dichiarò nulli ed inefficaci i contratti del 21.1.2002 e del 4.2.2002, nella parte in cui veniva trasferita alla Bergomi la quota del 50% della nuda proprietà e dell'usufrutto di cui era titolare [OSCURATO:PERSONA] in quanto non erano titolari del relativo diritto.

Per la cassazione della sentenza d'appello ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi.

Hanno resistito con distinti controricorsi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la quale ha proposto ricorso incidentale affidato a tre motivi, cui ha resistito [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva.

Il Pubblico Ministero nella persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria ed ha concluso per il rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale.

In prossimità dell'udienza, la ricorrente ha depositato memoria ill ustrativa . [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, si deduce l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all'art.360 comma 1n.5 c.p.c., per avere la corte di merito fondato la decisione sul contenuto del ricorso per separazione consensuale, ritenendo che fossero stati sottoscritti dai procuratori delle parti mentre invece difetterebbe la procura alle liti.

Il motivo è inammissibile.

Con esso, il ricorrente deduce un vizio revocatorio che avrebbe dovuto censurare con il rimedio dell'art.395 c.p.c.

Ric. 2019 n. 05514 sez.

S2 - ud. 02-12-2021 -5- Il ricorrente assume infatti che, in assenza della procura alle liti, le dichiarazioni contenute nell'atto giudiziale non potevano essere a lui riferite, contestando, in tal modo, un errore di fatto risultante dagli atti e documenti di causa, per avere la Corte d'appello fondato la decisione sulla supposizione di un fatto, la firma del ricorso per separazione del [OSCURATO:PERSONA], la cui verità sarebbe incontrastabilmente esclusa.

Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 115 c.p.c. e 116 c.p.c., in relazione all'art.360 comma ln.3 c.p.c., perché la Corte d'appello avrebbe attribuito valore probatorio alle dichiarazioni rese dalla parte nel giudizio di separazione mentre si tratterebbe di dichiarazioni stragiudiziali rese da un terzo, peraltro sfornito di regolare procura.

Il motivo è inammissibile.

La Corte d'appello ha tratto la prova della simulazione dalla controdichiarazione contenuta nel ricorso per separazione del 25.3.1998, dinanzi al Tribunale di Velletri, nel quale le parti davano atto che, benchè l'immobile risultasse intestato per l'intera nuda proprietà a [OSCURATO:PERSONA] e per l'usufrutto al solo [OSCURATO:PERSONA] ( in forza dell'atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui [OSCURATO:PERSONA] trasferì la nuda proprietà a [OSCURATO:PERSONA], riservandosi l'usufrutto), convennero che la casa coniugale venisse assegnata alla moglie e che il marito avrebbe pagato le rate di mutuo gravante sullo stesso, aggiungendo che, in caso di alienazione dell'immobile, il ricavato sarebbe stato utilizzato per estinguere il mutuo e la residua parte sarebbe stata ripartita in ragione del 50% ciascuno.

Tale affermazione costituiva un atto di riconoscimento scritto da parte del [OSCURATO:PERSONA], avente valore confessorio, sulla comproprietà Ric. 2019 n. 05514 sez. 52 - ud. 02-12-2021 -6- J dell'immobile con [OSCURATO:PERSONA], ragione per la quale la Corte distrettuale ha riconosciuto la natura simulata del contratto di permuta dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e del contratto di compravendita della nuda proprietà alla Santoni del 29.8.1996.

A nulla rileva la circostanza che la controdichiarazione non sia coeva agli atti simulati e provenga solo dalla parte contro cui l'interesse è redatto.

La giurisprudenza consolidata di questa Corte ha costantemente affermato che la prova della simulazione deve essere fornita con la controdichiarazione e l'art.1417 c.c. vieta la prova per testi o per presunzioni; ha, però, precisato che la controdichiarazione, che si inserisce come elemento essenziale nel procedimento simulatorio, non ha natura negoziale ( Cass. Civ., Sez.

II, 5.3.2019, n..6357; Cass. 4.5.1998, n.4410),con la conseguenza che non è necessario che sia coeva all'atto simulato e provenga necessariamente da tutti i partecipi all'accordo simulatorio, potendo provenire, anche in data successiva all'accordo, dalla sola parte che voglia manifestare il riconoscimento della simulazione.

Tuttavia, per potersi attribuire alla controdichiarazione unilaterale il significato e gli effetti di riconoscimento della simulazione è necessario che questa provenga dalla parte contro il cui interesse è redatta (Cassazione civile, sez.

II, 30/01/2013, n. 2203; Cassazione civile, sez.

II, 09/06/1992, n. 7084).

Nel caso di specie, la controdichiarazione proveniva dal [OSCURATO:PERSONA], che aveva interesse contrario alla dichiarazione di simulazione ed aveva contenuto confessorio.

Il ricorrente non censura il valore confessorio della controdichiarazione se non con riferimento all'assenza della procura, vizio che, come sopra rilevato, era soggetto al rimedio della revocazione.

Ric. 2019 n. 05514 sez. 52 - ud. 02-12-2021 -7- I Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art.112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla domanda subordinata del [OSCURATO:PERSONA], il quale avrebbe chiesto, in caso di dichiarazione di simulazione dell'atto di permuta, di accertare l'esatto ammontare delle somme versate per l'acquisto della casa e per il pagamento del mutuo.

Il motivo è inammissibile per difetto di specificità.

Esso non riporta il passaggio della comparsa di risposta, nel giudizio di appello, in cui la domanda subordinata sarebbe stata riproposta, né di tale riproposizione vi è traccia nella sentenza impugnata ( nello svolgimento del processo e nella parte motiva), dove si legge che il [OSCURATO:PERSONA] si era limitato a chiedere il rigetto dell'appello.

Pur trattandosi di vizio processuale, in relazione al quale la Corte di cassazione ha accesso agli atti, tuttavia necessario che il motivo indichi gli atti ed i documenti su cui il ricorso si fonda E' stato affermato dalle Sezioni Unite con sentenza n.8077 del 22/05/2012 che, quando col ricorso per cassazione venga denunciato un vizio che comporti la nullità del procedimento o della sentenza impugnata, il giudice di legittimità non deve limitare la propria cognizione all'esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, ma è investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda ma sempre che la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito, e quindi, in conformità alle prescrizioni dettate dagli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.

Le Sezioni semplici hanno applicato tale principio, specificando che, in caso di difetto di specificità, non può venire in soccorso alla Ric. 2019 n. 05514 sez. 52 - ud. 02-12-2021 -8- i parte ricorrente la qualificazione giuridica del vizio di legittimità come "error in procedendo" in relazione al quale la Corte è anche "giudice del fatto" e può accedere direttamente all'esame degli atti processuali del fascicolo di merito, dovendo distinguersi, anche nell'ambito del vizio di legittimità attinente l'attività processuale ex art.360, comma 1, n. 4), la fase di ammissibilità da quella cronologicamente successiva, relativa alla fondatezza della censura.

E' quindi necessario, a pena di inammissibilità, che la parte ricorrente indichi puntualmente gli elementi individuanti e caratterizzanti il "fatto processuale" di cui richiede il riesame, con le precisazioni e i riferimenti necessari a individuare la dedotta violazione processuale (Cassazione Civile, Sez. 6014/2018; Cassazione civile, sez.

III, 13/04/2017, n. 9559;Cass.

Sez. 5, Sentenza n. 12664 del 20/07/2012; Cass.

Cv., Sez.

L, Sentenza n. 896 del 17/01/2014).

Va, quindi, esaminato il ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA].

Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione dell'art.112 c.p.c., in relazione all'art.360 comma 1n.4 c.p.c., per avere la corte di merito omesso di pronunciarsi sulla domanda subordinata, con la quale aveva chiesto che fosse dichiarata l'inopponibilità della simulazione nei suoi confronti perché terzo in buona fede, in relazione al contratto del 21.2.2002, con il quale aveva acquistato la nuda proprietà dell'immobile da [OSCURATO:PERSONA] e del contratto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui [OSCURATO:PERSONA] le aveva ceduto il diritto di usufrutto sull'immobile.

Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art.112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla domanda subordinata, con la quale aveva chiesto dichiararsi che Ric. 2019 n. 05514 sez. 52 - ud. 02-12-2021 -9- i la simulazione non poteva a lei essere opposta, né dalle parti, né dagli aventi causa del simulato alienante in quanto terzo in buona fede, che aveva acquistato diritti dal titolare apparente.

Con il terzo motivo di ricorso, si deducono le stesse doglianze sotto il profilo dell'omesso esame di un fatto decisivo.

I motivi, da trattare congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili.

Il vizio di omessa pronuncia ricorre nell'ipotesi in cui il giudice non pronunci su una domanda o su un'eccezione proposta dalle parti mentre, nel caso in esame, si deduce che il giudice non abbia valutato la buona fede dell'acquirente, al fine dell'opponibilità della simulazione.

Al contrario di quanto dedotto dal ricorrente, la Corte di merito ha esaminato la posizione della Bergomi ed ha ritenuto a lei opponibile la simulazione sicchè non ricorre né il vizio di omessa pronuncia, né di vizio motivazionale.

In conclusione, vanno dichiarati inammissibili il ricorso principale ed il ricorso incidentale.

Le spese di lite seguono la soccombenza di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ciascuno dei quali va condannati alle spese di lite in favore di [OSCURATO:PERSONA], che si liquidano in dispositivo.

Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso principale ed il ricorso incidentale L e condanna il ricorrente principale(la ricorrente incidentale al Ric. 2019 n, 05514 sez. 52 - ud. 02-12-2021 -10- T pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 3000,00 per compensi a carico di ciascuno delle parti soccombenti, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso 5514-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 18, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controrícorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 80, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; controricorrente e ricorrente incidentale — avverso la sentenza n. 5361/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 03/08/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] citò in giudizio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], esponendo quanto segue: di essere coniugata con [OSCURATO:PERSONA] in regime di separazione dei beni e di aver acquistato con il predetto, in data 9.12.1991, un immobile sito in Genzano di Roma; di aver ceduto, in data 8.7.1993, al [OSCURATO:PERSONA] la propria quota del 50% dell'immobile e di aver ricevuto, quale corrispettivo della cessione, alcuni oggetti preziosi e l'accollo del mutuo gravante sull'immobile; in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] vendette la nuda proprietà l'immobile a [OSCURATO:PERSONA], riservandosi l'usufrutto ed obbligandosi al pagamento del mutuo; in data 21.1.2000, [OSCURATO:PERSONA] trasferì la nuda proprietà del bene a [OSCURATO:PERSONA] ; in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA] cedette alla convivente [OSCURATO:PERSONA] il diritto di usufrutto. Ric. 2019 n. 05514 sez. 52 - ud. 02-12-2021 -2- All'esito di tali operazioni, [OSCURATO:PERSONA] divenne proprietaria esclusiva dell'immobile. [OSCURATO:PERSONA] dedusse che il primo atto di vendita dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] era simulato perché posto in essere al solo fine di sottrarre il bene ai creditori, avendo la predetta prestato fideiussione in favore dell'Albanauto s.r.I., di cui era titolare il padre. Anche la cessione del 29.8.1996, con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva venduto la nuda proprietà l'immobile a [OSCURATO:PERSONA] era fittizia, come risultante dalla controdichiarazione dalla medesima rilasciata, con cui dichiarava che l'atto era simulato e che lo aveva stipulato per conto di [OSCURATO:PERSONA]; nel medesimo atto, [OSCURATO:PERSONA] si impegnava a vendere la quota a persona indicata dall'attrice tanto e lo stesso giorno rilasciò procura a vendere in favore di [OSCURATO:PERSONA], cugino di [OSCURATO:PERSONA]. Nel 1998 era intervenuta la separazione dei coniugi e l'immobile era stato assegnato alla Ulisse. L'attrice espose di essere stata citata, nel 2000, da [OSCURATO:PERSONA] per ottenere il saldo del prezzo e, in quel giudizio, [OSCURATO:PERSONA] eccepì di aver pagato il residuo prezzo a [OSCURATO:PERSONA]; il giudizio venne abbandonato e, con atto del 21.1.2002, la Santoni trasferì la nuda proprietà alla Bergomi. [OSCURATO:PERSONA] si costituì per resistere alla domanda ed eccepì che, quale acquirente in buona fede, la simulazione non poteva essere opposta nei suoi confronti e chiese di essere dichiarata proprietaria esclusiva dell'immobile e che non era a lei opponibile né la simulazione, né l'assegnazione della casa coniugale in favore di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] si costituì per resistere alla domanda e dedusse che [OSCURATO:PERSONA] gli aveva trasferito la sua quota di proprietà dell'immobile perché non era in grado di pagare le rate di mutuo; Ric. 2019 n. 05514 sez. 52 - ud. 02-12-2021 -3- i in caso di accoglimento della domanda, chiese la condanna dell'attrice al pagamento delle somme da lui versate in eccedenza per l'acquisto dell'immobile. [OSCURATO:PERSONA] si costituì per resistere alla domanda. Il Tribunale di Velletri rigettò la domanda per carenza di prova dell'accordo simulatorio con riferimento al contratto di permuta dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e dichiarò assorbite le altre domande; accolse la domanda riconvenzionale di [OSCURATO:PERSONA], che dichiarò proprietaria esclusiva dell'immobile, affermando che alla predetta non fosse opponibile l'assegnazione della casa coniugale. [OSCURATO:PERSONA] propose appello avverso la sentenza di primo grado. Si costituirono, per resistere alla domanda, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] mentre [OSCURATO:PERSONA] rimase contumace. La Corte d'appello di Roma, con sentenza del 3.8.2018, accolse l'appello. La Corte distrettuale affermò che la prova della simulazione poteva trarsi dal contenuto del ricorso per separazione consensuale, conclusi nel 1998, con la quale [OSCURATO:PERSONA] convenne con [OSCURATO:PERSONA] l'assegnazione della casa coniugale in suo favore, con l'accordo che, in caso di alienazione dell'immobile, il ricavato sarebbe stato utilizzato per estinguere il mutuo e la residua parte sarebbe stata ripartita in ragione del 50% ciascuno. Da tale accordo si evinceva che sia il contratto di permuta concluso nel 1993 tra D [OSCURATO:PERSONA] e la Ulisse, sia il contratto di vendita del 29.8.1996 tra il [OSCURATO:PERSONA] e la Santoni erano simulati. In conclusione, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] erano comproprietari al 50% sicchè il trasferimento della proprietà dal [OSCURATO:PERSONA] alla Santoni era valido solo in relazione alla quota del 50% Ric. 2019 n. 05514 sez. 52 - ud. 02-12-2021 -4- i di cui il [OSCURATO:PERSONA] era proprietario ed in relazione alla quale non aveva chiesto la simulazione. La Corte distrettuale dichiarò nulli ed inefficaci i contratti del 21.1.2002 e del 4.2.2002, nella parte in cui veniva trasferita alla Bergomi la quota del 50% della nuda proprietà e dell'usufrutto di cui era titolare [OSCURATO:PERSONA] in quanto non erano titolari del relativo diritto. Per la cassazione della sentenza d'appello ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi. Hanno resistito con distinti controricorsi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la quale ha proposto ricorso incidentale affidato a tre motivi, cui ha resistito [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva. Il Pubblico Ministero nella persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria ed ha concluso per il rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale. In prossimità dell'udienza, la ricorrente ha depositato memoria ill ustrativa . [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, si deduce l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all'art.360 comma 1n.5 c.p.c., per avere la corte di merito fondato la decisione sul contenuto del ricorso per separazione consensuale, ritenendo che fossero stati sottoscritti dai procuratori delle parti mentre invece difetterebbe la procura alle liti. Il motivo è inammissibile. Con esso, il ricorrente deduce un vizio revocatorio che avrebbe dovuto censurare con il rimedio dell'art.395 c.p.c. Ric. 2019 n. 05514 sez. S2 - ud. 02-12-2021 -5- Il ricorrente assume infatti che, in assenza della procura alle liti, le dichiarazioni contenute nell'atto giudiziale non potevano essere a lui riferite, contestando, in tal modo, un errore di fatto risultante dagli atti e documenti di causa, per avere la Corte d'appello fondato la decisione sulla supposizione di un fatto, la firma del ricorso per separazione del [OSCURATO:PERSONA], la cui verità sarebbe incontrastabilmente esclusa. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 115 c.p.c. e 116 c.p.c., in relazione all'art.360 comma ln.3 c.p.c., perché la Corte d'appello avrebbe attribuito valore probatorio alle dichiarazioni rese dalla parte nel giudizio di separazione mentre si tratterebbe di dichiarazioni stragiudiziali rese da un terzo, peraltro sfornito di regolare procura. Il motivo è inammissibile. La Corte d'appello ha tratto la prova della simulazione dalla controdichiarazione contenuta nel ricorso per separazione del 25.3.1998, dinanzi al Tribunale di Velletri, nel quale le parti davano atto che, benchè l'immobile risultasse intestato per l'intera nuda proprietà a [OSCURATO:PERSONA] e per l'usufrutto al solo [OSCURATO:PERSONA] ( in forza dell'atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui [OSCURATO:PERSONA] trasferì la nuda proprietà a [OSCURATO:PERSONA], riservandosi l'usufrutto), convennero che la casa coniugale venisse assegnata alla moglie e che il marito avrebbe pagato le rate di mutuo gravante sullo stesso, aggiungendo che, in caso di alienazione dell'immobile, il ricavato sarebbe stato utilizzato per estinguere il mutuo e la residua parte sarebbe stata ripartita in ragione del 50% ciascuno. Tale affermazione costituiva un atto di riconoscimento scritto da parte del [OSCURATO:PERSONA], avente valore confessorio, sulla comproprietà Ric. 2019 n. 05514 sez. 52 - ud. 02-12-2021 -6- J dell'immobile con [OSCURATO:PERSONA], ragione per la quale la Corte distrettuale ha riconosciuto la natura simulata del contratto di permuta dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e del contratto di compravendita della nuda proprietà alla Santoni del 29.8.1996. A nulla rileva la circostanza che la controdichiarazione non sia coeva agli atti simulati e provenga solo dalla parte contro cui l'interesse è redatto. La giurisprudenza consolidata di questa Corte ha costantemente affermato che la prova della simulazione deve essere fornita con la controdichiarazione e l'art.1417 c.c. vieta la prova per testi o per presunzioni; ha, però, precisato che la controdichiarazione, che si inserisce come elemento essenziale nel procedimento simulatorio, non ha natura negoziale ( Cass. Civ., Sez. II, 5.3.2019, n..6357; Cass. 4.5.1998, n.4410),con la conseguenza che non è necessario che sia coeva all'atto simulato e provenga necessariamente da tutti i partecipi all'accordo simulatorio, potendo provenire, anche in data successiva all'accordo, dalla sola parte che voglia manifestare il riconoscimento della simulazione. Tuttavia, per potersi attribuire alla controdichiarazione unilaterale il significato e gli effetti di riconoscimento della simulazione è necessario che questa provenga dalla parte contro il cui interesse è redatta (Cassazione civile, sez. II, 30/01/2013, n. 2203; Cassazione civile, sez. II, 09/06/1992, n. 7084). Nel caso di specie, la controdichiarazione proveniva dal [OSCURATO:PERSONA], che aveva interesse contrario alla dichiarazione di simulazione ed aveva contenuto confessorio. Il ricorrente non censura il valore confessorio della controdichiarazione se non con riferimento all'assenza della procura, vizio che, come sopra rilevato, era soggetto al rimedio della revocazione. Ric. 2019 n. 05514 sez. 52 - ud. 02-12-2021 -7- I Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art.112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla domanda subordinata del [OSCURATO:PERSONA], il quale avrebbe chiesto, in caso di dichiarazione di simulazione dell'atto di permuta, di accertare l'esatto ammontare delle somme versate per l'acquisto della casa e per il pagamento del mutuo. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità. Esso non riporta il passaggio della comparsa di risposta, nel giudizio di appello, in cui la domanda subordinata sarebbe stata riproposta, né di tale riproposizione vi è traccia nella sentenza impugnata ( nello svolgimento del processo e nella parte motiva), dove si legge che il [OSCURATO:PERSONA] si era limitato a chiedere il rigetto dell'appello. Pur trattandosi di vizio processuale, in relazione al quale la Corte di cassazione ha accesso agli atti, tuttavia necessario che il motivo indichi gli atti ed i documenti su cui il ricorso si fonda E' stato affermato dalle Sezioni Unite con sentenza n.8077 del 22/05/2012 che, quando col ricorso per cassazione venga denunciato un vizio che comporti la nullità del procedimento o della sentenza impugnata, il giudice di legittimità non deve limitare la propria cognizione all'esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, ma è investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda ma sempre che la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito, e quindi, in conformità alle prescrizioni dettate dagli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. Le Sezioni semplici hanno applicato tale principio, specificando che, in caso di difetto di specificità, non può venire in soccorso alla Ric. 2019 n. 05514 sez. 52 - ud. 02-12-2021 -8- i parte ricorrente la qualificazione giuridica del vizio di legittimità come "error in procedendo" in relazione al quale la Corte è anche "giudice del fatto" e può accedere direttamente all'esame degli atti processuali del fascicolo di merito, dovendo distinguersi, anche nell'ambito del vizio di legittimità attinente l'attività processuale ex art.360, comma 1, n. 4), la fase di ammissibilità da quella cronologicamente successiva, relativa alla fondatezza della censura. E' quindi necessario, a pena di inammissibilità, che la parte ricorrente indichi puntualmente gli elementi individuanti e caratterizzanti il "fatto processuale" di cui richiede il riesame, con le precisazioni e i riferimenti necessari a individuare la dedotta violazione processuale (Cassazione Civile, Sez. 6014/2018; Cassazione civile, sez. III, 13/04/2017, n. 9559;Cass. Sez. 5, Sentenza n. 12664 del 20/07/2012; Cass. Cv., Sez. L, Sentenza n. 896 del 17/01/2014). Va, quindi, esaminato il ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA]. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione dell'art.112 c.p.c., in relazione all'art.360 comma 1n.4 c.p.c., per avere la corte di merito omesso di pronunciarsi sulla domanda subordinata, con la quale aveva chiesto che fosse dichiarata l'inopponibilità della simulazione nei suoi confronti perché terzo in buona fede, in relazione al contratto del 21.2.2002, con il quale aveva acquistato la nuda proprietà dell'immobile da [OSCURATO:PERSONA] e del contratto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui [OSCURATO:PERSONA] le aveva ceduto il diritto di usufrutto sull'immobile. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art.112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla domanda subordinata, con la quale aveva chiesto dichiararsi che Ric. 2019 n. 05514 sez. 52 - ud. 02-12-2021 -9- i la simulazione non poteva a lei essere opposta, né dalle parti, né dagli aventi causa del simulato alienante in quanto terzo in buona fede, che aveva acquistato diritti dal titolare apparente. Con il terzo motivo di ricorso, si deducono le stesse doglianze sotto il profilo dell'omesso esame di un fatto decisivo. I motivi, da trattare congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili. Il vizio di omessa pronuncia ricorre nell'ipotesi in cui il giudice non pronunci su una domanda o su un'eccezione proposta dalle parti mentre, nel caso in esame, si deduce che il giudice non abbia valutato la buona fede dell'acquirente, al fine dell'opponibilità della simulazione. Al contrario di quanto dedotto dal ricorrente, la Corte di merito ha esaminato la posizione della Bergomi ed ha ritenuto a lei opponibile la simulazione sicchè non ricorre né il vizio di omessa pronuncia, né di vizio motivazionale. In conclusione, vanno dichiarati inammissibili il ricorso principale ed il ricorso incidentale. Le spese di lite seguono la soccombenza di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ciascuno dei quali va condannati alle spese di lite in favore di [OSCURATO:PERSONA], che si liquidano in dispositivo. Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso principale ed il ricorso incidentale L e condanna il ricorrente principale(la ricorrente incidentale al Ric. 2019 n, 05514 sez. 52 - ud. 02-12-2021 -10- T pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 3000,00 per compensi a carico di ciascuno delle parti soccombenti, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.
Sentenza Cassazione n. 09266/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris