CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 aprile 2023
Cassazione n. 18178/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2021 del TRIBUNALE di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (), VISTA la sentenza in epigrafe, con la quale il Tribunale di Palermo in composizione monocratica ha condannato Franca FORMISANO, previo riconoscimento delle attenuanti generiche, alla pena di 400,00 euro di ammenda per il reato di cui all'art. 660 cod. pen., sostanziatosi nell'avere recato molestia e disturbo in diverse occasioni al condomino Pasquale ANDREOZZI e alla sua famiglia (fatto commesso tra il 10 gennaio e I'll novembre 2016); RILEVATO che la prova di responsabilità è stata fondata dal Tribunale sulle articolate dichiarazioni rese dalle persone offese Pasquale ANDREOZZI e Alessia ANDREOZZI, costituitesi parti civili, nonché su ulteriori fonti dichiarative, tra le quali il portiere dello stabile Nicolò VISCARDI, il condomino Michele GODANO e uno dei figli dell'imputata, Massimiliano MANNINO; LETTO l'atto di appello, riqualificato ricorso per cassazione, con il quale l'interessata, per il tramite del difensore, contesta, con due motivi, rispettivamente, la sussistenza dell'elemento oggettivo e dell'elemento soggettivo del reato di molestie; CONSIDERATO che i motivi dedotti sono manifestamente infondati e attengono a valutazioni di merito e di rilettura del materiale probatorio su cui e inibito il sindacato di questa Corte di legittimità; che il giudice a quo ha, invero, adeguatamente motivato in ordine alla sussistenza del reato, accreditandola sulla base di una congrua valutazione delle prove testimoniali assunte, condotta in conformità alle regole previste dall'art. 192 cod. proc. pen.; RITENUTO pertanto, che l'impugnazione deve essere dichiarata inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escluderne la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma di denaro che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.; che l'imputata va, inoltre, condannata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel giudizio di legittimità dalle parti civili costituite Pasquale ANDREOZZI e Alessia ANDREOZZI, ammesse al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dal Tribunale di Palermo con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. n. 115/2002; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, la ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili ANDREOZZI Pasquale e ANDREOZZI Alessia, ammesse al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dal Tribunale di Palermo con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. n. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. Così deciso in Roma, il 19 aprile 2023 Il Consigliere este