CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 31750/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 2 9955 /2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t. , TE- RESACECILI, rappresentat i e difes i dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , eletti- vamente domiciliat i presso il suo studio in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] Magalotti15 (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ); –ricorrenti – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domici- liatain Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, costituita ai soli fini dell'e- ventuale partecipazione all'udienza di discussione della causa ai Oggetto:avviso di accer- tamento– delega firma – accertamentibancari- II.DD.eIVA sensidell'art. 370 comma 1 cod. proc. civ., non ha svolto effettiva attivitàdifensiva; –resistente – avversola sentenza n. 2769 / 2 /1 7 della [OSCURATO:PERSONA]- gionaledel Lazio , depositata il 17 . 5 .201 7 , non notificata . Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 27 settembre 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: Consentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio , ve- nivanoriuniti e rigettat i gli appelli propost i da lla società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e da [OSCURATO:PERSONA] , socia al 99%, avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Roma n. 1753 2 /7/1 5 con la qualeil giudice aveva riunito e respinto i ricors i propost i avverso gli avvisi di accertamento n n . TK503A50 6950 /2011 e TK501F404638/2013.Con tali atti impositivi l'Agenzia delle Entrate , rispettivamente,da un lato rettificava i ricavi dichiarati dalla società perl'anno 200 7 intima ndo il pagamento di II.DD., IVA , sanzioni ed interessiper euro 1.590.590,76 e , dall’altro, operava il recupero ad imposizione ai fini IRPEF nei confronti della socia per euro 1.294.861,96. Gliaccertamenti, emess i ex artt.32 , 39 del d.P.R. n.600/1973 e 51 deld.P.R. n.633/1972 nei confronti della società contribuente, eser- cente attività di autonoleggio, e della persona fisica socia al 99% venivanointegralmente confermat i dalla sentenza di primo grado . Il giudice riteneva che l’atto impositivo fosse stato regolarmente sot- toscrittoper conto dell’Amministrazione finanziaria e, nel merito, che lasocietà ricorrente non ave sse provato che le movimentazioni ban- carie,riconducibili all’amministratore e socio all’1% [OSCURATO:PERSONA] , asua volta imprenditore esercente attività di carrozziere ed autori- paratoretitolare di partita IVA , fossero estranee all'attività svolta e non avessero quindi concorso a formare il reddito societario in ag- giuntaa quello dichiarato. Ilgiudice d’appello confermava tale esito decisorio . Conriferimento alla questione preliminare , la CT R dichiarava la tar- divitàdella questione della nullità della delega depositata in giudizio dall’Amministrazione finanziaria e, comunque, a c c erta va la legitti- mitàdella sottoscrizione dell’avviso di accertamento impugnato . Nel merito,condivideva la valutazione d el giudic e di prime cure, secondo cuila società, sia ne ll a fase precontenziosa sia nel corso del giudizio , avevaprospettato solo generiche e non provate affermazioni atte a confutare l'operato dell’A mministrazione finanziaria . In particolare , nessunaprova era stata fornita in ordine alla riconducibilità ad altre societàdelle movimentazioni bancarie riferite a [OSCURATO:PERSONA]. Avversotale sentenza i contribuent i ha nno proposto ricorso per Cas- sazione, articolato in cinque censure, che illustra no con memoria, mentrel’Agenzia delle Entrate si è costituita ai soli fini dell'eventuale partecipazioneall'udienza di discussione della causa ai sensi dell'art. 370comma 1 cod. proc. civ. . Consideratoche: 1.Con il primo motivo di impugnazione i ricorrent i prospetta no , in relazioneall’art. 360 , comma 1 , n. 3 , cod. proc. civ., la violazione e falsaapplicazione da parte del giudice degli artt. 345 cod. proc. civ., 2697 cod. civ., 42 del d.P.R. 600/73, 17 comma 1 - bis d.lgs. n.165/01, non avendo tenuto conto che l’accertamento impugnato eranullo, in quanto sottoscritto da soggetto privo dei necessari po- terie la questione non era stato tardivamente dedotta in giudizio . 2. Il secondo motivo di ricorso deduce , in riferimento all’art. 360 , comma1, n. 3 , cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione degli artt. 42 del d.P.R. 600/73, 17, comma 1 - bis, d.lgs. 165/01, 2697 cod. civ. con riferimento all a sottoscrizione dell’avviso impugnato , perchéla CTR avrebbe illegittimamente ritenuto valid o un accerta- mentosottoscritto da un soggetto delegato dal direttore provinciale dell’Agenzia delle Entrate sulla base di un atto di conferimento di poterinon nominativo, privo di termini temporali e di motivazione. 3.I due motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessie sono manifestamente infondati alla luce della consolidata giurisprudenzadella Corte . 3.1.Va premesso che n essun effetto ha sul giudizio la sentenza della Cortecostituzionale n. 37 del 2015, innanzitutto perché la dedu- zionedel fatto sotteso alla questione decisa dalla Consulta dev’es- serestata tempestivamente posta ( Cass. Sez. 5, sentenza n. 22810 del9/11/2015) e ciò non è stato dimostrato da i ricorrent i . Inoltre, costoronon allega no né dimost r a no che il funzionario sottoscrittore dell’avvisoimpugnato fosse assegnato temporaneamente a mansioni superiori, in assenza di procedura concorsuale volta alla copertura deiposti dirigenziali. A ciò si aggiunge che l a delega per la sottoscrizione dell'avviso di accertamento,conferita dal dirigente ex art. 42, comma 1, del d.P.R. n.600 del 1973, è una delega di firma e non di funzioni , s econdo la condivisainterpretazione della Corte di Cassazione (tra le molte, si vedaCass. Sez. 5 , Sentenza n.8814 del 29/03/2019) . N e deriva che ilrelativo provvedimento non richiede l'indicazione né del nomina- tivo del soggetto delegato, né della durata della delega che , per- tanto,può avvenire mediante ordini di servizio che individuino l'im- piegato legittimato alla firma mediante l'indicazione della qualifica rivestita,idonea a consentire, ex post , la verifica del potere in capo alsoggetto che ha materialmente sottoscritto l'atto . 3.2.Orbene, i ricorrent i non si confronta no con l ’ attuale pertinente giurisprudenzadella Sezione, ormai consolidata. Da tempo la giuri- sprudenzaha statuito che ciò che ai fini della delega di firma rileva , aisensi dell'art. 42, commi 1 e 3 , del d.P.R. n. 600 del 1973 , è che gliavvisi di accertamento in rettifica e gli accertamenti d'ufficio de- vono essere sottoscritti a pena di nullità dal capo dell'ufficio o da altrofunzionario delegato di carriera direttiva e, cioè, da un funzio- nariodi area terza di cui al contratto del comparto agenzie fiscali, di cuinon è richiesta la qualifica dirigenziale. 3.3. Irrilevante è ciò che deduc ono i ricorrent i , ossia l’assenza di specificaindicazione nominativa, dell’ indicazione delle ragioni di ser- vizioche hanno indotto il direttore a delegare, come pure la durata delladelega, sulla base del richiamato e consolidato principio di di- rittocui va data ulteriore continuità. Nel caso di specie , inoltre , non ècontroversa la qualifica e il ruolo del sottoscrittore, funzionario di- rettivocapo ufficio controlli, capo area e capo team , come si legge anchea pag. 8 del ricorso , ossia funzionario appartenente alla terza area funzionale, corrispondente all'ex carriera direttiva ed è lo stessoricorso a precisare che è stato prodotto anche l’ordine di ser- vizioprescritto, con conseguente manifesta infondatezza delle cen- surein disamina . 4.Con il terzo motivo i ricorrent i prospetta no , in riferimento all’art. 360,comma 1 , n. 3 , cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degliartt. 32, 37 e 39 del d.P.R. 600/73, 51 e 54 del d.P.R. 633/72, riguardo all’attribuzione alla società de lle moviment azioni bancar ie contestate.I ricorrent i contesta no il fatto che l'Amministrazione ab- biaposto alla base dell'atto di accertamento i versamenti e i prelievi eseguiti sul conto d i [OSCURATO:PERSONA], senza indicare né provare - sulla base di quali presunzioni gravi, precise e concordanti il conto dovesseritenersi riferibile alla società. 5. Il quinto motivo prospetta, ai fini dell’art. 360, comma 1, n. 3 , cod.proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 32, 37 e 40del d .P.R. 600/73 , per o messa considerazione delle altre imprese dicarrozzeria riferibili a [OSCURATO:PERSONA] , circa i l capo della motiva- zionein cui il giudice accerta che non è stata fornita la prova della riconducibilitàad altre società delle movimentazioni bancarie riferite aDomenico Fontana. 6.I due mezzi di impugnazione, da trattarsi congiuntamente perché traloro connessi , in quanto relativi all’applicazione nella fattispecie delle risultanze delle indagini bancarie operate sui conti correnti di DaniloFontana e, in particolare, a lla riferibilità delle movimentazioni sutali conti alla società, sono infondati . 6.1.Innanzitutto, va ricordato che i n tema di accertamento dell'IVA comenel caso oggetto del giudizio, la giurisprudenza della Corte ha più volte (cfr. ad es. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 12276 del 12/06/2015) chiarito che la presunzione stabilita dall'art. 51, se- condocomma, n. 2, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, secondo cui le movimentazioni sui conti bancari risultanti dai dati acquisiti dall'Ufficiofinanziario si presumono conseguenza di operazioni im- ponibili, opera anche in relazione alle società di capitali con riferi- mentoalle somme di danaro movimentate sui conti intestati ai soci e amministratori . I conti devono ritenersi riferibili alla società con- tribuentestessa, in presenza di elementi sintomatici di sostanziale riferibilitàalla società di cui l’Amministrazione ha dato conto e il giu- diceaccertato. In tal caso, infatti, è particolarmente elevata la pro- babilitàche le movimentazioni sui conti bancari debbano, in difetto di specifiche ed analitiche dimostrazioni di segno contrario, ascri- versialla società a ristretta base sociale sottopost a a verifica. 6.2.Parallelamente, relativamente alle riprese per imposte dirette, la Sezione (v., tra le molte, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 8112 del 22/04/2016) ha stabilito che in sede di rettifica e di accertamento d'ufficiodelle imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 37, comma 3, del d.P.R.n. 600 del 1973, l'utilizzazione dei dati risultanti dalle copie dei conti correnti bancari acquisiti dagli istituti di credito non può ritenersilimitata, in caso di società di capitali, ai conti formalmente intestatiall'ente. Al contrario, si estende anche a quelli intestati ai soci,agli amministratori o ai procuratori generali, allorché risulti pro- vatadall'Amministrazione finanziaria, anche tramite presunzioni, la natura fittizia dell'intestazione o, comunque, la sostanziale riferibi- litàalla società dei conti medesimi o di alcuni loro singoli dati . In tal caso, non vi è necessità di provare altresì che tutte le movimenta- zionidi tali rapporti rispecchino operazioni aziendali, atteso che, ai sensidell'art. 32 del d.P.R. n. 600 cit., incombe sulla società contri- buentedimostrarne l'estraneità alla propria attività di impresa. 6.3. La Sezione (cfr. Cass. Sez. 5, ordi- nanzan.30098 del 21/11/2018) ha inoltre già affermato che, in temadi accertamenti sui redditi di società di persone a ristretta base familiare, l'Ufficio finanziario può legittimamente utilizzare, nell'e- serciziodei poteri attribuitigli dall'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, lerisultanze di conti correnti bancari intestati ai soci, riferendo alla societàle operazioni ivi riscontrate, perché la relazione di parentela trai soci è idonea a far presumere la sostanziale sovrapposizione tra interessipersonali e societari, identificandosi gli interessi economici inconcreto perseguiti dalla società con quelli propri dei soci, salva lafacoltà dell'ente di dimostrare l'estraneità delle singole operazioni allacomune attività d'impresa. Dunque, la ristretta base sociale e i legami di parentela tra i soci sonoelementi idonei a fondare le presunzioni di cui all’art.32 cit.. Delresto, è stato anche affermato dalla Corte (v. Cass. Sez. 5, sen- tenzan. 12624 del 20/07/2012 ) che l 'Ufficio finanziario, nella fase delle indagini dirette all'accertamento della evasione di imposta da partedi una società di capitali, è legittimato a richiedere agli istituti bancari, ai sensi del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, comma 1, n. 7), e del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 51, comma 2, n. 7), l'accesso ai conti e depositi bancari formalmente intestati ai soci anche non amministratori e - in caso di ristretta compaginesociale - anche ai conti/depositi intestati ai loro familiari, qualora sussistano anche soltanto "fondati sospetti" che la società verificata abbia partecipato ad operazioni imponibili "soggettiva- mente"inesistenti volte a evadere l'imposta sul valore aggiunto. 7. Le interpretazioni sopra richiamate sono interamente condivise dalCollegio e vanno ulteriormente specificate con riferimento al caso dispecie, con formulazione del seguente principio di diritto: «Intema di accertamenti per IVA e per imposte dirette sui redditi di societàdi persone a ristretta base familiare in cui gli unici due soci sono coniugi e uno dei due è anche legale rappresentante, l'Ufficio finanziariopuò legittimamente utilizzare, nell'esercizio dei poteri at- tribuitiglidall'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, le risultanze di conti correntibancari a loro intestate, riferendo alla società le operazioni iviriscontrate, desumendo circostanziati indizi, tra l’altro, dalla re- lazionedi parentela di primo grado tra i soci e dal fatto che uno dei dueè legale rappresentante, elementi idonei a far presumere la so- vrapposizionetra interessi personali e della società, salva la facoltà dell'ente di dimostrare l'estraneità delle singole operazioni alla co- muneattività d'impresa. » . 7.1.Nella fattispecie, la presunzione di cui all’art.32 cit. opera sicu- ramentein presenza di circostanziati indizi quali, in primo luogo, il fattoche le condotte verifiche bancarie operano in relazione a d una societàcapitali a ristretta base sociale circa le somme di danaro mo- vimentatesul cont o intestat o all’ amministrator e e socio. 7.2. In secondo luogo, la società non è solo a base ristrettissima, duesoci appena, rispettivamente all’1 e al 99% delle quote, ma essi sonoanche coniugi, e la relazione di parentela di primo grado tra i sociè idonea a far presumere la sostanziale sovrapposizione tra in- teressipersonali e societari, identificandosi gli interessi economici in concretoperseguiti dalla società con quelli propri dei soci . 7.3.In terzo luogo, nel ricorso stesso, a pagina 3 , si legge che « l ’ac- certamentoimputava alla ricorrente (società di autonoleggio), quali ricavi,tutte le movimentazioni, sia in entrata che in uscita, presenti sul conto del sig. [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore della so- cietà»e , dunque , è parte ricorrente stessa a identificare l’indagine bancaria come condotta specificamente sul conto del socio quale amministratoredella specifica società e non di altre di cui eventual- menteegli sia pure amministratore . 7.4.In presenza di tali circostanziati indizi, è conforme a legge l’in- terpretazionecondotta dal giudice d’appello che ne ha tratto il fon- damento per l’applicazione dell’art.32 del d.P.R. n. 600 /1973. Ne derivache non vi è necessità di provare che tutte le movimentazioni ditali rapporti rispecchino operazioni aziendali, atteso che, ai sensi dell'art.32 cit., incombe sulla società contribuente dimostrarne l'e- straneitàalla propria attività di impresa. 8.Con il quarto motivo la società deduce , ex art. 360, comma 1, n. 5cod. proc. civ., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudi- zioche è stato oggetto di discussione fra le parti, quanto al l'eccepita violazione o falsa applicazione degli artt. 32, 37 , 39 del d.P.R. 600/73 e degli artt. 51 e 54 del d.P.R. 633/72, avendo il giudice mancatodi rilevare l’incoerenza tra le presunzioni in materia di im- postedirette ed IVA. 9.Il motivo è inammissibile per doppia conforme con riferimento al paradigma del prospettato vizio motivazionale alla luce del doppio rigetto della prospettazione di parte contribuente sia in primo sia secondogrado. Infatti, l’abrogazione dell’art. 348 - ter cod. proc. civ., giàprevista dalla legge delega n.206/2021 attuata per quanto qui interessa dal d.lgs. n.149/2022, ha comportato il collocamento all’internodell’art. 360 cod. proc. civ. di un terzo comma, con il con- nessoadeguamento dei richiami, il quale ripropone la disposizione deicommi quarto e quinto dell’articolo abrogato e prevede l’inam- missibilitàdel ricorso per cassazione per il motivo previsto dal n. 5 dell’art.360 citato, ossia per omesso esame circa un fatto decisivo peril giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. I ricor- rentinon ha nno dimostrato che le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigettodell’appello sono state tra loro diverse. 10. Il ricorso è conclusivamente rigettato. Non deve provvedersi sullespese di lite considerato che l’Amministrazione finanziaria, co- stituitaai soli fini dell'eventuale par