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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 gennaio 2026

Cassazione n. 30701/2026

Testo disponibile della fonte

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nistero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza in data 28.1.2026, il Tribunale di Perugia ha rigettato, infunzione di giudice dell’esecuzione, una istanza di applicazione della disciplinadella continuazione ai reati oggetto delle seguenti due sentenze di condanna neiconfronti di XXXXXXXXXXXX: a) sentenza del Tribunale di Perugia per il reato dicui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in Perugia il24.10.2014; b) sentenza del Tribunale di Perugia per il reato di cui all'art. 73,commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in Perugia fino all'[OSCURATO:DATA_NASCITA].Il giudice dell’esecuzione ha rilevato che la prima condanna si riferisce allaillecita detenzione di un grammo di cocaina, mentre la seconda condannariguarda la illecita detenzione di 500 grammi di marijuana e di 5,7 grammi dihashish.In secondo luogo, ha considerato che il primo delitto è stato commesso circatre anni prima del secondo, quest’ultimo accertato in occasione di unaperquisizione dei carabinieri nel domicilio del condannato.

A questo proposito, ilgiudice ha precisato che l'imputazione contestata in riferimento al secondo reatodeve intendersi come condotta iniziata nel periodo immediatamente precedentee prossimo alla perquisizione.Di conseguenza, la notevole distanza temporale tra i due fatti – ha conclusoil Tribunale – non consente il riconoscimento di un unico disegno criminoso.2.

Avverso la predetta ordinanza, ha proposto ricorso il difensore diXXXXXXXXXXXX, articolando un unico motivo, con il quale deduce l’inosservanzadegli artt. 81 cod. pen., 671 cod. proc. pen., e la contraddittorietà e/o manifestaillogicità della motivazione.Il ricorso lamenta che non si comprende in base a quale ragionamento ilgiudice dell'esecuzione – per disattendere l'elemento della contiguità cronologicatra le condotte illecite – abbia dedotto che la data del commesso reato del 2017(«fino all'11 maggio 2017») non comprendesse attività illecite commesse anniprima.Né si comprende il motivo per cui il Tribunale ha completamente omesso dimotivare sullo stato di tossicodipendenza che era stato documentato.3.

Con requisitoria scritta trasmessa il 9.4.2026, il [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, osservando cheil giudice dell’esecuzione ha dato logicamente conto delle ragioni ostative alriconoscimento del medesimo disegno criminoso, interpretando il significatotemporale del l ’ imputazione in modo coerente con i l dato fattualedell’accertamento e con la struttura del secondo reato contestato; quanto alladedotta omessa considerazione dello stato di tossicodipendenza, poi, il ricorso silimita a prospettare una diversa valutazione del materiale allegato alla istanzaesecutiva.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è manifestamente infondato.1.

Quanto alla doglianza che riguarda la data di commissione del più recentereato di cui alla seconda sentenza, la motivazione del giudice dell’esecuzione èdel tutto adeguata e trae ragione, per quello che emerge dal tenoredell’ordinanza impugnata, dalla lettura della sentenza di cognizione e dallaconsiderazione delle modalità del fatto.In questo modo, il Tribunale di Perugia ha fatto corretta applicazione delprincipio secondo cui in sede esecutiva non è consentito modificare la data delcommesso reato, accertata nel giudizio di cognizione con sentenza passata ingiudicato, anche quando il "tempus commissi delicti" non sia precisamenteindicato nell'imputazione (Sez. 1, n. 25219 del 20/5/2021, Piacenti, Rv. 281443- 01) Sez. 3, n. 8180 del 20/1/2016, Spada, Rv. 266283 – 01).In ogni caso, la critica del ricorrente è del tutto generica e si limita aprospettare, in alternativa all’ordinanza del giudice dell’esecuzione e alla stessasentenza di cognizione, l’individuazione di un “dies a quo” più prossimo alla datadi commissione del primo reato, ma senza addurre alcun elemento concreto –ricavato dal contenuto della sentenza o comunque dagli atti del procedimento –in base a cui sia possibile desumere una data diversa da quella affermata inmodo congruo dal Tribunale di Perugia.L'accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisceuna questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, il cuiapprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto daadeguata motivazione (Sez. 1, n. 12936 del 3/12/2018, dep. 2019, D’Andrea,Rv. 275222 - 01).Giacché il giudice dell’esecuzione ha preso conoscenza della sentenza e lacircostanza non è smentita dal ricorso, la censura si risolve nella immotivatasollecitazione di una diversa interpretazione degli elementi che il giudicedell’esecuzione ha congruamente posto a base della decisione, peraltro traendolidalla pronuncia di cognizione; si tratta, pertanto, di una censura inammissibile,in quanto proposta per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge.2.

Quanto alla doglianza relativa allo stato di tossicodipendenza, qui bastirilevare che il certificato prodotto attesta che il condannato ha preso contatti conil Ser.t. del Perugino il 7.2.2025 e che, quindi, solo a partire da questa data sidispone di un riscontro in ordine al consumo di sostanze stupefacenti da parte diXXXXX.Di conseguenza, il certificato in questione non consente di prendere inconsiderazione il dedotto stato di tossicodipendenza in relazione a reaticommessi tra il 2014 e il 2017.Si tratta, cioè, di un elemento inidoneo a rendere plausibile laprospettazione difensiva, in quanto relativo ad un periodo non coevo rispetto aifatti da valutare (cfr. Sez. 1, n. 881 del 29/9/2015, dep. 2016, Filippone, Rv.265716 - 01).Anche questa specifica censura, quindi, è manifestamente infondata.3.

Alla luce di quanto fin qui osservato, pertanto, il ricorso deve esseredichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e di una somma, ritenuta equa, di eurotremila in favore della cassa delle ammende.Si deve disporre, infine, che, in caso di diffusione del presenteprovvedimento, vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, anorma dell'art. 52 d.lgs. n. 196/03, in quanto imposto dalla legge.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nistero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 28.1.2026, il Tribunale di Perugia ha rigettato, infunzione di giudice dell’esecuzione, una istanza di applicazione della disciplinadella continuazione ai reati oggetto delle seguenti due sentenze di condanna neiconfronti di XXXXXXXXXXXX: a) sentenza del Tribunale di Perugia per il reato dicui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in Perugia il24.10.2014; b) sentenza del Tribunale di Perugia per il reato di cui all'art. 73,commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in Perugia fino all'[OSCURATO:DATA_NASCITA].Il giudice dell’esecuzione ha rilevato che la prima condanna si riferisce allaillecita detenzione di un grammo di cocaina, mentre la seconda condannariguarda la illecita detenzione di 500 grammi di marijuana e di 5,7 grammi dihashish.In secondo luogo, ha considerato che il primo delitto è stato commesso circatre anni prima del secondo, quest’ultimo accertato in occasione di unaperquisizione dei carabinieri nel domicilio del condannato. A questo proposito, ilgiudice ha precisato che l'imputazione contestata in riferimento al secondo reatodeve intendersi come condotta iniziata nel periodo immediatamente precedentee prossimo alla perquisizione.Di conseguenza, la notevole distanza temporale tra i due fatti – ha conclusoil Tribunale – non consente il riconoscimento di un unico disegno criminoso.2. Avverso la predetta ordinanza, ha proposto ricorso il difensore diXXXXXXXXXXXX, articolando un unico motivo, con il quale deduce l’inosservanzadegli artt. 81 cod. pen., 671 cod. proc. pen., e la contraddittorietà e/o manifestaillogicità della motivazione.Il ricorso lamenta che non si comprende in base a quale ragionamento ilgiudice dell'esecuzione – per disattendere l'elemento della contiguità cronologicatra le condotte illecite – abbia dedotto che la data del commesso reato del 2017(«fino all'11 maggio 2017») non comprendesse attività illecite commesse anniprima.Né si comprende il motivo per cui il Tribunale ha completamente omesso dimotivare sullo stato di tossicodipendenza che era stato documentato.3. Con requisitoria scritta trasmessa il 9.4.2026, il [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, osservando cheil giudice dell’esecuzione ha dato logicamente conto delle ragioni ostative alriconoscimento del medesimo disegno criminoso, interpretando il significatotemporale del l ’ imputazione in modo coerente con i l dato fattualedell’accertamento e con la struttura del secondo reato contestato; quanto alladedotta omessa considerazione dello stato di tossicodipendenza, poi, il ricorso silimita a prospettare una diversa valutazione del materiale allegato alla istanzaesecutiva.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è manifestamente infondato.1. Quanto alla doglianza che riguarda la data di commissione del più recentereato di cui alla seconda sentenza, la motivazione del giudice dell’esecuzione èdel tutto adeguata e trae ragione, per quello che emerge dal tenoredell’ordinanza impugnata, dalla lettura della sentenza di cognizione e dallaconsiderazione delle modalità del fatto.In questo modo, il Tribunale di Perugia ha fatto corretta applicazione delprincipio secondo cui in sede esecutiva non è consentito modificare la data delcommesso reato, accertata nel giudizio di cognizione con sentenza passata ingiudicato, anche quando il "tempus commissi delicti" non sia precisamenteindicato nell'imputazione (Sez. 1, n. 25219 del 20/5/2021, Piacenti, Rv. 281443- 01) Sez. 3, n. 8180 del 20/1/2016, Spada, Rv. 266283 – 01).In ogni caso, la critica del ricorrente è del tutto generica e si limita aprospettare, in alternativa all’ordinanza del giudice dell’esecuzione e alla stessasentenza di cognizione, l’individuazione di un “dies a quo” più prossimo alla datadi commissione del primo reato, ma senza addurre alcun elemento concreto –ricavato dal contenuto della sentenza o comunque dagli atti del procedimento –in base a cui sia possibile desumere una data diversa da quella affermata inmodo congruo dal Tribunale di Perugia.L'accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisceuna questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, il cuiapprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto daadeguata motivazione (Sez. 1, n. 12936 del 3/12/2018, dep. 2019, D’Andrea,Rv. 275222 - 01).Giacché il giudice dell’esecuzione ha preso conoscenza della sentenza e lacircostanza non è smentita dal ricorso, la censura si risolve nella immotivatasollecitazione di una diversa interpretazione degli elementi che il giudicedell’esecuzione ha congruamente posto a base della decisione, peraltro traendolidalla pronuncia di cognizione; si tratta, pertanto, di una censura inammissibile,in quanto proposta per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge.2. Quanto alla doglianza relativa allo stato di tossicodipendenza, qui bastirilevare che il certificato prodotto attesta che il condannato ha preso contatti conil Ser.t. del Perugino il 7.2.2025 e che, quindi, solo a partire da questa data sidispone di un riscontro in ordine al consumo di sostanze stupefacenti da parte diXXXXX.Di conseguenza, il certificato in questione non consente di prendere inconsiderazione il dedotto stato di tossicodipendenza in relazione a reaticommessi tra il 2014 e il 2017.Si tratta, cioè, di un elemento inidoneo a rendere plausibile laprospettazione difensiva, in quanto relativo ad un periodo non coevo rispetto aifatti da valutare (cfr. Sez. 1, n. 881 del 29/9/2015, dep. 2016, Filippone, Rv.265716 - 01).Anche questa specifica censura, quindi, è manifestamente infondata.3. Alla luce di quanto fin qui osservato, pertanto, il ricorso deve esseredichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e di una somma, ritenuta equa, di eurotremila in favore della cassa delle ammende.Si deve disporre, infine, che, in caso di diffusione del presenteprovvedimento, vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, anorma dell'art. 52 d.lgs. n. 196/03, in quanto imposto dalla legge. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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