CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 novembre 2023
Cassazione n. 50962/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di RAVENNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché privi di ragioni in diritto che le sostengano, atteso che l'aspettativa del ricorrente di vedersi riconoscere una riduzione pena superiore a quella disposta dal giudice del merito con il provvedimento impugnato non è tutelata in diritto, se non nei limiti in cui il giudice del merito abbia determinato la pena in violazione dei limiti massimi dell'art. 81 cod. pen., o non abbia congruamente motivato le ragioni per cui ha individuato per i reati divenuti satellite la pena indicata nel provvedimento, ma nel caso in esame in cui i due aumenti di pena per i reati satellite sono pari ciascuno ad un 1/7 della pena base non è necessaria una motivazione specifica e dettagliata in quanto deve ritenersi escluso in radice ogni possibile abuso del potere discrezionale (Sez. 6, Sentenza n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato, Rv. 284005); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 novembre 2023