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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 38835/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Ministero Economia e Finanze avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]'; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'Appello di Brescia, con ordinanza del 14 giugno 2025, ha rigettato l'istanza di riparazione avanzata da [OSCURATO:PERSONA] per l'ingiusta detenzione carceraria subita dal 25 ottobre 2021 al 28 novembre 2022, per il reato ch tentata estorsione aggravato ex art. 416 bis 1 cod. pen, da cui era stato assolto con sentenza del GUP presso il Tribunale di Brescia, confermata in sede di appello e divenuta definitiva.

2. L'istante, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione.

3. Con i due motivi di ricorso, il ricorrente lamenta, ex art. 606, c. 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen., violazione dell'art. 314 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine alla riconosciuta sussistenza della colpa grave.

Le sentenze assolutorie avevano escluso la partecipazione del ricorrente ai fatti contestati, dal momento che le dichiarazioni accusatorie del collaboratore Sirani erano rimaste prive di riscontri.

La Corte territoriale aveva inoltre richiamato, quale elemento costitutivo della colpa grave ostativa al riconoscimento dell'indennizzo, le cd " frequentazioni ambigue" senza però fornire adeguata motivazione circa la relazione causale tra le condotte del ajg ,t,utr i„ ricorrente e le richiamate frequentazioni, dalle quali non era emerso irruirria—dy illecito.

La Corte territoriale era poi incorsa in un palese travisamento, affermando un fatto smentito nel corso del processo, ossia che lo [OSCURATO:PERSONA] si era recato in Svizzera per incontrare il Siriani.

A. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.

L'Avvocatura generale dello Stato ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato, e pertanto deve essere rigettato.

2. Come noto, la nozione di colpa grave di cui all'art.314, comma 1, cod.proc.pen. ostativa del diritto alla riparazione dell'ingiusta detenzione, va individuata in quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria, che si sostanzi nell'adozione o nel mantenimento di un provvedimento restrittivo della libertà personale.

A tale riguardo, secondo il ragionamento sviluppato dal giudice di legittimità, il giudice della riparazione deve fondare la sua deliberazione su fatti concreti e precisi, esaminando la condotta tenuta dal richiedente sia prima che dopo la perdita della libertà personale, al fine di stabilire, con valutazione ex ante (e secondo un iter logico motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito), non se tale condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di "causa ed effetto" (Sez. 4, n. 3359 del 22 settembre 2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268952; Sez. 4, n. 9212 del 13 novembre 2013, Maltese, Rv. 259082; Sez.

Un., n. 34559 del 26 giugno 2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263).

3. Tanto premesso in linea generale, secondo l'insegnamento di questa Corte la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo può essere integrata anche da comportamenti quali le frequentazioni ambigue con i soggetti condannati nel medesimo procedimento, purchè il giudice della riparazione fornisca adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità ad essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv, 274498; Sez. 4, n. 29550 del 05/06/2019, Morabito, Rv. 277475 - 01).

4. Orbene, l'ordinanza impugnata sottolinea che il ricorrente si accompagnava abitualmente ai soggetti imputati e poi condannati per il reato contestatogli in concorso, in particolare con il Facchineri.

Ed è altresì significativo rilevare che nel ricorso si ammettono espressamente le frequentazioni con alcuni coimputati (poi condannati) contestandosi però che dette frequentazioni potessero essere interpretate come indizi di reità, essendo, secondo la prospettazione difensiva, "assolutamente lecite".

Sul punto, la Corte territoriale richiama fatti non smentiti dalle sentenze assolutorie, e precisamente la circostanza che il collaboratore Siriani, denunciante l'estorsione ai suoi danni, aveva riferito di essere stato sotto "protezione" del Facchineri, cui pagava le somme richiestegli e che, sempre secondo quanto accertato nelle sentenze di merito (precisamente ai fogli 61 e 62 della sentenza d'appello) il Siriani, in Italia, aveva incontrato il Facchineri accompagnato dall'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA].

5. Tanto è certamente sufficiente ad integrare una condotta imprudente ed idonea ad essere interpretata come grave indizio di correità, secondo i principi sopra richiamati, stante l'evidente contiguità dello [OSCURATO:PERSONA] con il contesto estorsivo del quale è stata incontrovertibilmente accertata la sussistenza.

E' pertanto del tutto irrilevante il denunciato travisamento, relativo al fatto che siano stati esclusi i viaggi dello [OSCURATO:PERSONA] in Svizzera, stante la piena esaustività delle argomentazioni fornite circa i comportamenti integranti colpa grave, in ossequio al consolidato orientamento di questa Corte di legittimità.

6. Si impone pertanto il rigetto del ricorso, cui segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese in favore del Ministero resistente, liquidate in complessivi euro mille.

Così deciso in Ro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Ministero Economia e Finanze avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]'; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'Appello di Brescia, con ordinanza del 14 giugno 2025, ha rigettato l'istanza di riparazione avanzata da [OSCURATO:PERSONA] per l'ingiusta detenzione carceraria subita dal 25 ottobre 2021 al 28 novembre 2022, per il reato ch tentata estorsione aggravato ex art. 416 bis 1 cod. pen, da cui era stato assolto con sentenza del GUP presso il Tribunale di Brescia, confermata in sede di appello e divenuta definitiva. 2. L'istante, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione. 3. Con i due motivi di ricorso, il ricorrente lamenta, ex art. 606, c. 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen., violazione dell'art. 314 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine alla riconosciuta sussistenza della colpa grave. Le sentenze assolutorie avevano escluso la partecipazione del ricorrente ai fatti contestati, dal momento che le dichiarazioni accusatorie del collaboratore Sirani erano rimaste prive di riscontri. La Corte territoriale aveva inoltre richiamato, quale elemento costitutivo della colpa grave ostativa al riconoscimento dell'indennizzo, le cd " frequentazioni ambigue" senza però fornire adeguata motivazione circa la relazione causale tra le condotte del ajg ,t,utr i„ ricorrente e le richiamate frequentazioni, dalle quali non era emerso irruirria—dy illecito. La Corte territoriale era poi incorsa in un palese travisamento, affermando un fatto smentito nel corso del processo, ossia che lo [OSCURATO:PERSONA] si era recato in Svizzera per incontrare il Siriani. A. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. L'Avvocatura generale dello Stato ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato, e pertanto deve essere rigettato. 2. Come noto, la nozione di colpa grave di cui all'art.314, comma 1, cod.proc.pen. ostativa del diritto alla riparazione dell'ingiusta detenzione, va individuata in quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria, che si sostanzi nell'adozione o nel mantenimento di un provvedimento restrittivo della libertà personale. A tale riguardo, secondo il ragionamento sviluppato dal giudice di legittimità, il giudice della riparazione deve fondare la sua deliberazione su fatti concreti e precisi, esaminando la condotta tenuta dal richiedente sia prima che dopo la perdita della libertà personale, al fine di stabilire, con valutazione ex ante (e secondo un iter logico motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito), non se tale condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di "causa ed effetto" (Sez. 4, n. 3359 del 22 settembre 2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268952; Sez. 4, n. 9212 del 13 novembre 2013, Maltese, Rv. 259082; Sez. Un., n. 34559 del 26 giugno 2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263). 3. Tanto premesso in linea generale, secondo l'insegnamento di questa Corte la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo può essere integrata anche da comportamenti quali le frequentazioni ambigue con i soggetti condannati nel medesimo procedimento, purchè il giudice della riparazione fornisca adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità ad essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv, 274498; Sez. 4, n. 29550 del 05/06/2019, Morabito, Rv. 277475 - 01). 4. Orbene, l'ordinanza impugnata sottolinea che il ricorrente si accompagnava abitualmente ai soggetti imputati e poi condannati per il reato contestatogli in concorso, in particolare con il Facchineri. Ed è altresì significativo rilevare che nel ricorso si ammettono espressamente le frequentazioni con alcuni coimputati (poi condannati) contestandosi però che dette frequentazioni potessero essere interpretate come indizi di reità, essendo, secondo la prospettazione difensiva, "assolutamente lecite". Sul punto, la Corte territoriale richiama fatti non smentiti dalle sentenze assolutorie, e precisamente la circostanza che il collaboratore Siriani, denunciante l'estorsione ai suoi danni, aveva riferito di essere stato sotto "protezione" del Facchineri, cui pagava le somme richiestegli e che, sempre secondo quanto accertato nelle sentenze di merito (precisamente ai fogli 61 e 62 della sentenza d'appello) il Siriani, in Italia, aveva incontrato il Facchineri accompagnato dall'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. 5. Tanto è certamente sufficiente ad integrare una condotta imprudente ed idonea ad essere interpretata come grave indizio di correità, secondo i principi sopra richiamati, stante l'evidente contiguità dello [OSCURATO:PERSONA] con il contesto estorsivo del quale è stata incontrovertibilmente accertata la sussistenza. E' pertanto del tutto irrilevante il denunciato travisamento, relativo al fatto che siano stati esclusi i viaggi dello [OSCURATO:PERSONA] in Svizzera, stante la piena esaustività delle argomentazioni fornite circa i comportamenti integranti colpa grave, in ossequio al consolidato orientamento di questa Corte di legittimità. 6. Si impone pertanto il rigetto del ricorso, cui segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese in favore del Ministero resistente, liquidate in complessivi euro mille. Così deciso in Ro
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