CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 20450/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con ogni conseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza datata 20-21 maggio 2021, il Tribunale di Catanzaro, decidendo ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari disposta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro con provvedimento del 27 aprile 2021, la misura interdittiva del divieto di esercitare attività di impresa o di uffici direttivi di persone giuridiche e imprese per la durata di un anno. Venivano ritenuti sussistenti a carico della Coppola, in presenza di esigenze cautelari, gravi indizi di colpevolezza in ordine a un reato associativo e a connessi reati fiscali fraudolenti in materia di commercio di prodotti petroliferi. 2. La difesa ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 416-bis, 648-ter, 512-bis cod. pen. e 273 cod. proc. pen. La ricorrente afferma che l'ordinanza impugnata presenta una motivazione contraddittoria e illogica in quanto, dalle poche intercettazioni che l'hanno coinvolta, non emerge quell'affectio societatis e quella volontà necessarie per ritenerla effettivamente collusa con un sodalizio criminoso. È la stessa giurisprudenza di legittimità, inoltre, a precludere di poter fondare il reato di partecipazione ad associazione mafiosa su un mero vincolo parentale - come è, nel caso di specie, quello con il padre [OSCURATO:PERSONA], che secondo l'accusa sarebbe un frequentatore del clan dei Casalesi. Il Tribunale del riesame si è limitato a riprendere le risultanze delle intercettazioni richiamate nella ordinanza cautelare senza analizzarli nella loro effettiva sintomaticità, in quanto, da una loro corretta valutazione, emerge che la Coppola è una imprenditrice autonoma e indipendente da qualsiasi clan. Inoltre, per quanto riguarda le esigenze cautelari, si tratta di fatti datati nel tempo. 3. La difesa ha depositato memoria con la quale insiste per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. L'esame delle censure inerenti al giudizio di sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico della parte ricorrente rende opportuno premettere il richiamo ai seguenti principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, pienamente condivisibili. 1.1. È stato spiegato che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884). È stato inoltre chiarito che il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze emesse a seguito di impugnazione di provvedimenti in materia di libertà personale è diretto a verificare la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo sia in ordine al collegamento degli indizi al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e la valenza di tali indizi, sia in ordine alla sussistenza di esigenze cautelari. Il controllo non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti, né la rilevanza e la concludenza del materiale probatorio. Occorre, però, che il giudizio e gli apprezzamenti siano sostenuti da motivazione adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. In particolare, il vizio di mancanza della motivazione dell'ordinanza del riesame o dell'appello cautelare, in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, non può essere sindacato dalla Corte di legittimità quando non risulti prima facie dal testo del provvedimento impugnato, restando alla Corte estranea la verifica della sufficienza della motivazione sulle questioni di fatto (Sez. 1, n. 1700 del 20/03/1998, Rv. 210566; Sez. 2, n. 56 del 7/12/2011, dep. 2012, Rv. 251761; Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Rv. 255460). In altri termini, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale in sede di riesame o di appello cautelare in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza e alle esigenze cautelari, alla Suprema Corte spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai suoi limiti, se il giudice del merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti e delle esigenze cautelari rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. F., n. 47748 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 261400). 1.2. Rilevato in astratto quanto precede, deve notarsi, con riguardo al caso concreto in esame, che tutti i motivi di ricorso inerenti alla valutazione degli indizi di colpevolezza riguardano aspetti fattuali, e sono tendenti alla prospettazione di una lettura alternativa degli indizi di colpevolezza, né la memoria difensiva consente approdi diversi. Una nuova lettura degli elementi di merito non è consentita in questa sede di legittimità, a fronte di valutazioni del Tribunale che si presentano - indipendentemente da ogni giudizio di merito - congrue e non affette da illogicità manifesta, ancorate a una chiara esposizione che valorizza le risultanze di elementi emersi nel corso delle indagini. 2. Le censure riguardanti le esigenze cautelari sono manifestamente infondate. È opportuno il richiamo dei seguenti principi di diritto, pienamente condivisibili. 2.1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di esigenze cautelari personali, l'ultimo periodo della lettera c) dell'art. 274 cod. proc. pen., così come modificato dalla legge n. 47 del 2015, impedisce di desumere il pericolo di reiterazione dalla sola gravità del "titolo di reato", astrattamente considerato, ma non dalla valutazione della gravità del fatto medesimo nelle sue concrete manifestazioni, in quanto le modalità e le circostanze del fatto restano elementi imprescindibili di valutazione che, investendo l'analisi di comportamenti concreti, servono a comprendere se la condotta illecita sia occasionale o si collochi in un più ampio sistema di vita, ovvero se la stessa sia sintomatica di una radicata incapacità del soggetto di autolimitarsi nella commissione di ulteriori condotte criminose (Sez. 1, Sentenza n. 37839 del 02/03/2016, Biondo, Rv. 267798). Il pericolo di reiterazione del reato, di cui all'art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., deve essere non solo concreto - fondato cioè su elementi reali e non ipotetici - ma anche attuale, nel senso che possa formularsi una prognosi in ordine alla continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, fondata sia sulla personalità dell'accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita. Tale valutazione prognostica non richiede, tuttavia, la previsione di una "specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice (Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Cimieri, Rv. 271216). 2.2. Con riguardo al caso in esame, deve osservarsi che anche il secondo motivo di ricorso richiede una rivalutazione fattuale preclusa in questa sede, a fronte di una ordinanza che non incorre in alcun vizio giuridico e reca una motivazione adeguata e non manifestamente illogica circa le ragioni che hanno indotto il Tribunale a ritenere sussistenti le esigenze cautelari. Invero, il Tribunale è pervenuto al predetto giudizio sulla base dell'insindacabile valorizzazione di elementi chiaramente espressi nell'ordinanza impugnata. 3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e della somma indicata nel seguente dispositivo in favore della Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in