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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 febbraio 2025

Cassazione n. 14902/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il calcolo effettuato dalla Corte d'appello, come riportato in sentenza, ai fini della determinazione dell'epoca di estinzione del reato contestato per prescrizione, che indica la data finale al 13 luglio 2024 (data successiva alla sentenza d'appello, pronunciata 1'8 luglio 2024) è errato, poiché considera un provvedimento di rinvio intervenuto in epoca successiva all'espirare del periodo di sospensione 'necessaria' Covid, senza che nell'arco temporale tra il 9 marzo 2020 el'11 maggio 2020 fosse stata svolta attività processuale, in violazione dei principi affermati dalla sentenza Sez.

U, n. 5292 del 26/11/2020, Sanna, Rv. 280432 - 03; ritenuto quindi che il primo motivo sia fondato, con conseguente annullamento della sentenza della sentenza impugnata per estinzione del reato per prescrizione; rilevato che gli ulteriori motivi sono rispettivamente non consentiti (il secondo) in quanto meramente reiterativo e valutativo sul fatto, in violazione delle 'regole di ingaggio' del giudizio di Cassazione, limitate alle questioni di legittimità, ed assorbito (il secondo) perché attinente al trattamento sanzionatorio, travolto dalla dichiarazione di estinzione del reato; considerato, infine, che vanno confermate le statuizioni civili della sentenza ma che non deve liquidarsi alcunché alla parte civile, per la tardività dell'invio delle conclusioni, visti i termini dettati dall'art. 611, comma 1, in relazione all'udienza prevista dall'art. 610, comma 1, cod. proc. pen..

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

Conferma le statuizioni civili e rigetta la richiesta di liquidazione delle spese del grado.

Così deciso in Roma, il 18/02/2025 I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il calcolo effettuato dalla Corte d'appello, come riportato in sentenza, ai fini della determinazione dell'epoca di estinzione del reato contestato per prescrizione, che indica la data finale al 13 luglio 2024 (data successiva alla sentenza d'appello, pronunciata 1'8 luglio 2024) è errato, poiché considera un provvedimento di rinvio intervenuto in epoca successiva all'espirare del periodo di sospensione 'necessaria' Covid, senza che nell'arco temporale tra il 9 marzo 2020 el'11 maggio 2020 fosse stata svolta attività processuale, in violazione dei principi affermati dalla sentenza Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020, Sanna, Rv. 280432 - 03; ritenuto quindi che il primo motivo sia fondato, con conseguente annullamento della sentenza della sentenza impugnata per estinzione del reato per prescrizione; rilevato che gli ulteriori motivi sono rispettivamente non consentiti (il secondo) in quanto meramente reiterativo e valutativo sul fatto, in violazione delle 'regole di ingaggio' del giudizio di Cassazione, limitate alle questioni di legittimità, ed assorbito (il secondo) perché attinente al trattamento sanzionatorio, travolto dalla dichiarazione di estinzione del reato; considerato, infine, che vanno confermate le statuizioni civili della sentenza ma che non deve liquidarsi alcunché alla parte civile, per la tardività dell'invio delle conclusioni, visti i termini dettati dall'art. 611, comma 1, in relazione all'udienza prevista dall'art. 610, comma 1, cod. proc. pen.. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Conferma le statuizioni civili e rigetta la richiesta di liquidazione delle spese del grado. Così deciso in Roma, il 18/02/2025 I
Sentenza Cassazione n. 14902/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris