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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 26 maggio 2022

Cassazione n. 17172/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 25058/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 25058/2021 Numero sezionale 4725/2022 rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 17172/2022Data pubblicazione 26/05/2022 ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 1060/2021 depositata il 22/03/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato: che Mariantonietta e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], propongono ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva accolto, in parte, il loro appello contro la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].

Quest’ultimo aveva respinto la domanda delle odierne ricorrenti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere l’annullamento del contratto preliminare di compravendita di un appartamento posto in Capua; che la Corte d’appello aveva pronunziato la risoluzione del contratto, condannando il Canciello al rilascio dell’immobile ad uso abitativo nonché un box auto, ma rigettando ogni ulteriore richiesta; Considerato: che il ricorso è affidato a due censure; che, attraverso il primo motivo, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., le Ricci denunciano violazione e falsa applicazione, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., degli artt. 112 e 116 c.p.c. nonché 2033 c. c., giacché la Corte territoriale avrebbe erroneamente ricondotto ad una F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 25058/2021 Numero sezionale 4725/2022 richiesta di risarcimento del danno per illegittima occupazione la Numero di raccolta generale 17172/2022Data pubblicazione 26/05/2022 domanda delle appellanti di una somma a titolo di ristoro per l’uso ed il godimento dell’immobile; che, mediante la seconda doglianza, le ricorrenti denunziano la violazione degli artt. 1226 e 2043 c.c., ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., per non aver i secondi giudici considerato che, nella specie, il danno sarebbe stato certo (poiché connesso alla perdita di disponibilità del bene ed all’impossibilità di ottenerne utilità), con il conseguente utilizzo del criterio equitativo di cui all’art. 1226 c.c.; che si è costituito con controricorso [OSCURATO:PERSONA], per resistere al ricorso avversario; che il controricorrente ha depositato memoria, ex art. 378 c.p.c.; che il secondo motivo dedotto nel ricorso propone una questione portata all’attenzione delle Sezioni Unite ed attualmente pendente, giusta le ordinanze interlocutorie nn. 1162/2022 e 3946/2022; che pertanto appare opportuno provvedere ad un rinvio a nuovo ruolo dell’odierna causa, in attesa della predetta pronunzia; P.Q.M.

La Corte dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, addì il 5 maggio 2022 Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 25058/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 25058/2021 Numero sezionale 4725/2022 rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 17172/2022Data pubblicazione 26/05/2022 ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 1060/2021 depositata il 22/03/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato: che Mariantonietta e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], propongono ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva accolto, in parte, il loro appello contro la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. Quest’ultimo aveva respinto la domanda delle odierne ricorrenti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere l’annullamento del contratto preliminare di compravendita di un appartamento posto in Capua; che la Corte d’appello aveva pronunziato la risoluzione del contratto, condannando il Canciello al rilascio dell’immobile ad uso abitativo nonché un box auto, ma rigettando ogni ulteriore richiesta; Considerato: che il ricorso è affidato a due censure; che, attraverso il primo motivo, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., le Ricci denunciano violazione e falsa applicazione, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., degli artt. 112 e 116 c.p.c. nonché 2033 c. c., giacché la Corte territoriale avrebbe erroneamente ricondotto ad una F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 25058/2021 Numero sezionale 4725/2022 richiesta di risarcimento del danno per illegittima occupazione la Numero di raccolta generale 17172/2022Data pubblicazione 26/05/2022 domanda delle appellanti di una somma a titolo di ristoro per l’uso ed il godimento dell’immobile; che, mediante la seconda doglianza, le ricorrenti denunziano la violazione degli artt. 1226 e 2043 c.c., ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., per non aver i secondi giudici considerato che, nella specie, il danno sarebbe stato certo (poiché connesso alla perdita di disponibilità del bene ed all’impossibilità di ottenerne utilità), con il conseguente utilizzo del criterio equitativo di cui all’art. 1226 c.c.; che si è costituito con controricorso [OSCURATO:PERSONA], per resistere al ricorso avversario; che il controricorrente ha depositato memoria, ex art. 378 c.p.c.; che il secondo motivo dedotto nel ricorso propone una questione portata all’attenzione delle Sezioni Unite ed attualmente pendente, giusta le ordinanze interlocutorie nn. 1162/2022 e 3946/2022; che pertanto appare opportuno provvedere ad un rinvio a nuovo ruolo dell’odierna causa, in attesa della predetta pronunzia; P.Q.M. La Corte dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, addì il 5 maggio 2022 Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l
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