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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 28587/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

E di Cataniaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Udito il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsil’inammissibilità del ricorso.Uditi i difensori del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hannoinsistito per l’accoglimento del ricorso.Ritenuto in fatto1.

Con ordinanza del 9 aprile 2026 il Tribunale del riesame di Catania haconfermato l’ordinanza cautelare di applicazione della custodia in carcereemessa, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dal giudice per le indagini preliminaridel Tribunale di Catania il 11 marzo 2026, in relazione ai reati di omicidiovolontario, detenzione e porto di arma comune da sparo, distruzione di cadavere,aggravati ex art. 416-bis.1 cod. pen. commessi il 5 gennaio 2026.In particolare, il ricorrente è stato ritenuto gravemente indiziatodell'omicidio, avvenuto con un colpo di arma da sparo, e della distruzione delcadavere, bruciato all'interno di un'autovettura, di [OSCURATO:PERSONA], unapersona con cui aveva, secondo quanto emerso nelle indagini, dei rapporti dicredito connessi ad un giro di scommesse illecite e traffico di stupefacenti.2.

Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'indagato, per iltramite del difensore.2.1.

Ricorso principaleCon unico motivo deduce cumulativamente violazione di legge e vizio dimotivazione, evidenziando che non si rinviene negli atti un solo dato probatorioche attesti la responsabilità del ricorrente; il Tribunale ha valorizzato ledichiarazioni del padre della vittima, che, però, non ha partecipato all’omicidio,l'aggancio di celle telefoniche compatibili con il villaggio Ippocampo di [OSCURATO:PERSONA], che,però, è irrilevante perché il ricorrente abitava in quel villaggio, le dichiarazioni diun testimone che ha riferito che al momento dell'omicidio vi fosse un viavai diquad(particolare tipo di motoveicolo fuoristrada a quattro ruote) ma non è dettoche ciò riguardi l'omicidio, e in ogni caso si tratta di una circostanza che non èindividualizzante nei confronti del ricorrente; il Tribunale ha valorizzato anche leopinioni di parenti della vittima che ritengono che l'autore del reato sia ilricorrente, ma non c'è nulla di certo in quello che dicono, poichè essi si limitano aformulare congetture che sono prive di conferma; nulla si sa su cosa contenessela busta che è stata vista nelle mani della vittima prima dell'omicidio ed è solouna congettura che potesse contenere somme di denaro; l'aggancio delle celledopo l'omicidio è inconferente perché riguarda un'area che il ricorrente deve perforza frequentare perché vi abita; il Tribunale non chiarisce neanche dovesarebbe stata soppressa la vittima; non vi è, in definitiva, nessun dato certo checolleghi il ricorrente all'episodio, non vi è traccia dell'esistenza di rapporti didare/avere tra loro, non c'è nessuna chiamata in reità e correità.

Parimentiillegittima è la contestazione dell'aggravante del metodo mafioso, perché non visono dati da cui inferire ciò che il riesame asserisce essere la caratura delgenitore del ricorrente.

Da ultimo, non vi sono elementi da cui dedurre il pericolodi fuga, nè di inquinamento probatorio, nè di reiterazione del reato, perché laesecuzione del delitto avrebbe soddisfatto l'intento causale.2.2.

Motivi aggiuntiCon unico motivo si deduce che la motivazione del Tribunale territorialevalorizza dati estremamente suggestivi, e dunque si risolve in un decisummeramente apparente, poichè in essa non vi è un solo riferimento che concertezza raggiunga indubitabilmente il ricorrente.

Tutti i riferimenti al di luipadre, a moventi indimostrati e relativi alla presunta causale, si appalesanoirrilevanti.

Sono in corso di esecuzione degli accertamenti tecnici irripetibili(smartphone, abiti, autovetture, abbigliamento, monili), ma non sono conclusi.Anche i dati di contorno (movente afferente allo stupefacente o all’attività di unabisca) non risultano confermati.

Non vi sono tracce ematiche, papillari,pulviscolari, genetiche, informatiche, telematiche, che consentano di risalire alricorrente.3.

La difesa dell’indagato ha chiesto la discussione orale.Le parti hanno concluso come da intestazione.Considerato in dirittoIl ricorso è infondato.1.

Sono infondati, anzitutto, gli argomenti contenuti sia nell’unico motivo delricorso principale che nei motivi aggiunti relativi alla sussistenza dei gravi indizidi colpevolezza, che si esaminano argomenti congiuntamente in conformità aicriteri legali di valutazione della prova, secondo cui non è ravvisabile il vizio dimotivazione sulla base di una critica frammentaria dei singoli punti del percorsologico del giudizio di responsabilità, in quanto ciascun indizio deve essere inseritoin una prospettiva globale e unitaria, tendente a porne in luce i collegamenti e laconfluenza in un medesimo contesto dimostrativo (Sez.

U, n. 33748 del12/07/2005, Mannino, Rv. 231678).Gli argomenti sono infondati, perché il percorso logico dell’ordinanzaimpugnata in punto di gravi indizi di colpevolezza del ricorrente per i reaticontestati non è affetto da fratture logiche.L’ordinanza ha motivato, anzitutto, sul fatto che vi è prova certa deglispostamenti della vittima la sera dell’omicidio, spostamenti che sono avvenuti inauto, e sull’auto era installato un GPS.

Si tratta di una fonte di prova su cui sisofferma in modo molto dettagliato anche l’ordinanza genetica e che consente dilocalizzare con certezza l’omicidio come avvenuto nel villaggio Ippocampo diMare, dove l’auto della vittima è stata in sosta tra le ore 19.26 e le ore 20.12.L’ultima persona che ha visto la vittima in vita è la moglie alle ore 19.20,quando il marito è uscito di casa.

L’ultima immagine della vittima ancora in vitaè, invece, ripresa da una telecamera di sicurezza alle ore 19.25 mentre questi èancora a bordo dell’autovettura e si trova già nei pressi del villaggio [OSCURATO:PERSONA].In prossimità del luogo in cui era stata in sosta l’autovettura tra le ore 19.26e le ore 20.12 sono state trovate tracce ematiche riconducibili alla vittima, unaciocca di capelli neri, un odore di benzina e tracce di abbruciamento dellavegetazione, tutti elementi che in modo non illogico sono stati ritenutiriconducibili al delitto.Questa prima parte del percorso logico dell’ordinanza, attaccata in modosoltanto molto generico da parte del ricorso, che si limita a contestare che non sisappia esattamente dove è stata uccisa la vittima, rende non illogica anche laricostruzione successiva dell’ordinanza sulla riconducibilità ai delitti deimovimenti successivi dell’autovettura e dei soggetti indagati.Infatti, dall’ordinanza genetica, specificamente richiamata da quellaimpugnata, emerge che alle 20.13 l’autovettura della vittima si sposta dal puntoin cui era stata parcheggiata, ed in cui sono state trovate le tracce di sanguedella vittima, si ferma per undici secondi alle 20.15 all’incrocio con via delCipresso a pochi metri dall’abitazione di Catanzaro, come nota l’ordinanzagenetica a pag. 7, e poi percorre un itinerario che la porta ad andare versoLentini fino a quando viene data alle fiamme alle 20.32 in Contrada SanDemetrio ed il GPS installato sull’autovettura cessa di trasmettere.Il percorso logico dei giudici del merito prosegue rilevando che, la sera deldelitto, il telefono del coindagato [OSCURATO:PERSONA] (distrutto soltanto due giorni dopol’omicidio), abbia agganciato le celle del villaggio Ippocampo di [OSCURATO:PERSONA] fino alle ore20.10 e si sia spostato a partire dalle 20.11 seguendo un percorso speculare aquello dell’autovettura della vittima.È vero, come deduce il ricorso, che tutta questa ricostruzione non conduceancora alla responsabilità di Catanzaro, la cui presenza presso il villaggioIppocampo di mare è comunque neutra, in quanto lo stesso vi abitava.La responsabilità di Catanzaro emerge, però, nel percorso logicodell’ordinanza impugnata in modo non illogico attraverso le conversazioniintercettate, dopo il fatto, tra [OSCURATO:PERSONA] e la madre nel corso dei colloqui in carcere;dalle parole e dai comportamenti comunicativi intercettati (sul fatto chel'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quandosia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione delgiudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime diesperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità, v., per tutte, Sez.

U, n.22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 – 01) è emerso, infatti, che il ruolodi [OSCURATO:PERSONA] sia stato proprio quello di guidare l’auto, mentre a sparare sia stato“iddu”.Che “iddu” fosse proprio Catanzaro l’ordinanza impugnata lo ricava da duefonti diverse, da un lato le successive conversazioni intercettate tra la mamma diSortino ed i suoi familiari, in cui è palese l’attribuzione a Catanzaro dellaresponsabilità di aver coinvolto il congiunto nel delitto, dall’altro le conversazioniintercettate tra i parenti della vittima, che sono arrivati alla stessa conclusione.Determinante è stata ritenuta quella parte delle conversazioni che hannoriguardato i familiari di [OSCURATO:PERSONA] che erano stati intercettati, sia in carcere inoccasione dei colloqui con [OSCURATO:PERSONA], sia allorché, ritenendo di aver adottato leopportune cautele, venivano monitorati il 26 marzo 2026 all’interno dell’auto edescrivevano quanto appreso direttamente da una terza persona, alla quale ladinamica era stata pedissequamente riportata da [OSCURATO:PERSONA] (proprio su espressasollecitazione dei famigliari che gli avevano imposto il silenzio assoluto ─ ancheper il rischio di venire ucciso ─, intimandogli però di dire la verità soltanto aquesta terza persona che sarebbe stata in grado di valutare il da farsi), là doveCatanzaro veniva indicato come l’autore dell’omicidio e [OSCURATO:PERSONA] come colui che -anche per sua stessa ammissione - si era occupato, dopo la uccisione di PriviteraSalvatore e il preliminare tentativo di bruciare sul posto il cadavere, del trasportodel medesimo non lontano dai luoghi ove [OSCURATO:PERSONA] abita.Rilevante risulta pure la parte del colloquio captato durante il quale ifamiliari, per come appreso da [OSCURATO:PERSONA], riferivano che Catanzaro aveva richiestoproprio al primo ([OSCURATO:PERSONA]) di accollarsi il delitto dietro la promessa diricevere adeguato aiuto.Il ricorso, che omette di esaminare le sopra riportate emergenze indiziarieche sono state logicamente valutate dal tribunale del riesame, deduce chel’ordinanza sarebbe illegittima, perché si tratta di congetture, atteso che nessunodei familiari di [OSCURATO:PERSONA] e nessuno dei familiari della vittima ha partecipatoall’omicidio e sa qualcosa di certo in merito, ma l’argomento è infondato.Pur se è vero che nessuno dei familiari di [OSCURATO:PERSONA] riferisce nelleconversazioni intercettate circostanze che sa per averle conosciutepersonalmente, però è anche vero che gli stessi hanno la propria causa scientiaein [OSCURATO:PERSONA], che è fonte diretta di prova, in quanto, per sua stessa ammissione,avvenuta nel corso delle conversazioni intercettate (che costituisce confessionestragiudiziale, che può essere assunta a fonte del libero convincimento delgiudice quando, valutata in sé e raffrontata con gli altri elementi di giudizio, siapossibile verificarne la genuinità e la spontaneità in relazione al fatto contestato,v.

Sez. 1, n. 6467 del 11/05/2017, dep. 2018, Secolo, Rv. 272100 – 01), hapartecipato all’omicidio.Inoltre, pur se è vero che nessuno dei familiari della vittima ha conoscenzadiretta di quanto accaduto nel corso e dopo l’omicidio, però alcuni di essi sonofonte diretta di quanto avvenuto prima dell’omicidio; in particolare, quando, nelcorso di una conversazione intercettata, il padre della vittima riferisce al generoche la sera del delitto il figlio aveva appuntamento con Catanzaro per un debitodi gioco contratto in una sala da gioco gestita dalla criminalità, egli riferisce coseche sa per conoscenza diretta.Anche la circostanza che, non vedendo tornare il figlio a casa, il padre dellavittima sia andato a cercarlo proprio da Catanzaro è un particolare, contenutonella conversazione intercettata, che egli riferisce per conoscenza diretta e chenon illogicamente è stato inserito nel percorso logico dell’ordinanza impugnataquale coelemento del giudizio di esistenza dei gravi indizi di colpevolezza a suocarico.Non ha, pertanto, capacità disarticolante la deduzione secondo cuinell’ordinanza è stato usato come elemento del giudizio di responsabilitàl'aggancio delle celle del villaggio Ippocampo di [OSCURATO:PERSONA] da parte del telefono delricorrente, perché riguarda un'area in il ricorrente abita, sia perché il giudizio suigravi indizi è basato, come detto, su ulteriori elementi di responsabilità che ilricorso tralascia di aggredire, sia perché il telefono del ricorrente non haagganciato nella serata in esame soltanto le celle del villaggio Ippocampo diMare ma anche quelle prossime alla località [OSCURATO:PERSONA], in cui fu rinvenuta,bruciata, l’auto della vittima con il cadavere.Logica, del resto, risulta l’unitaria valutazione delle emergenze indiziariedopo la analitica rievocazione degli stessi singolarmente effettuata (pagg. da 14a 17, punto 12) anche nella parte in cui si assegna il ruolo preponderante aCatanzaro, presente all’omicidio (l’appuntamento con [OSCURATO:PERSONA] è confermato dalpadre della vittima); analogamente è a dirsi quanto alla valorizzata presenza dilesioni sul volto di Catanzaro, circostanza confermata dalla confidenza fatta algenero da [OSCURATO:PERSONA] che lo aveva video-chiamato proprio la sera del 5gennaio 2026, cioè immediatamente dopo l’omicidio quando i parenti stavanocercando lo scomparso (si tratta di un dato non illogicamente valorizzato comeutile in considerazione della certa colluttazione intervenuta al momentodell’agguato per come è emerso dall’esame dello stato dei luoghi); l’ordinanzaanalizza, poi, la coincidenza di quanto desunto dalle captazioni con glispostamenti di Catanzaro nella giornata in cui è stato posto in essere l’omicidio,il tutto, come si è detto, confermato dalle intercettazioni ambientali provenientinon da chi aveva appreso le circostanze de relato, ma direttamente da [OSCURATO:PERSONA],presente ai fatti e a conoscenza di quanto avvenuto la sera del 5 gennaio 2026per avervi preso parte proprio su incarico di Catanzaro.Né ha capacità disarticolante la deduzione secondo cui gli accertamentitecnici irripetibili non sono ancora conclusi, e non vi sono, allo stato, tracceematiche, papillari, pulviscolari, genetiche, informatiche, telematiche, checonsentano di risalire al ricorrente, perché, come detto, il giudizio sui gravi indiziè stato costruito nell’ordinanza impugnata su altri elementi di prova.Si ricorda che la pronuncia cautelare non è fondata su prove, ma su indizi,ed è tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificataprobabilità di colpevolezza, per cui il giudizio di legittimità deve limitarsi averificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioniche lo hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a caricodell'indagato, senza possibilità di rilettura degli elementi probatori (per tutte,Sez.

Un. 22/03/2000, n. 11, Audino, Rv. 215828).Ne consegue che nel caso in esame il giudice di merito ha datoadeguatamente conto delle ragioni che lo hanno indotto ad affermare la gravitàdel quadro indiziario a carico dell'indagato, con una motivazione che è scevra daelementi di manifesta illogicità, e sul punto il ricorso deve essere giudicatoinfondato.2.

Il ricorso deduce anche che il riconoscimento dell’aggravante del metodomafioso sarebbe illegittimo, perché il fatto non è interamente provato nella suaoggettività e non vi sono dati da cui inferire che il ricorrente si sia avvalso dellacaratura mafiosa del genitore.L’argomento è inammissibile per mancanza di specificità (Sez. 2, n. 17281del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez.

U,n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), perché non siconfronta con il percorso logico della decisione che ha ricavato l’aggravante dallemodalità esecutive del delitto e della distruzione del cadavere che rimandano adun agire tradizionale della criminalità organizzata, considerazioni su cui il ricorsonon prende posizione.3.

Il ricorso deduce, da ultimo, che non vi sarebbero elementi da cui inferireil pericolo di fuga, il pericolo di inquinamento probatorio e quello di reiterazionedel reato, e sostiene che la esecuzione del delitto avrebbe comunque soddisfattola causale.Gli argomenti sono inammissibili.Il pericolo di fuga non è tra le motivazioni addotte dall’ordinanza a sostegnodella cautela, per cui il ricorso sul punto è inconferente.Con riferimento al pericolo di inquinamento probatorio, il ricorso èinammissibile per mancanza di specificità, perché non si confronta con il percorsologico della decisione che lo ha ricavato dalla disattivazione delle telecamere disicurezza del villaggio Ippocampo di [OSCURATO:PERSONA] la sera del fatto, dall’omertà che hacontraddistinto le dichiarazioni raccolte nel corso dell’indagine, dalle indicazioni aicorrei di gettare schede telefoniche e cellulari usati la sera del delitto.Anche sul pericolo di reiterazione del reato il ricorso è inammissibile permancanza di specificità, perché non si confronta con il percorso logico delladecisione che ha motivato l’esistenza dell’esigenza di cautela con l'estremagravità del fatto di un omicidio maturato nell'ambiente del gioco d'azzardogestito dalla criminalità organizzata, con la professionalità mostratanell'organizzare lo spostamento del cadavere e la sua distruzione, con ladisponibilità di uomini ed armi con cui eseguire i reati, e poi sotto il profilosoggettivo con la caratura criminale del ricorrente desunta dai numerosiprecedenti penali (anche per rapine, reati in materia di armi e reati associativi)da cui lo stesso è gravato, percorso logico con cui il ricorso non si confronta inalcun modo.4.

Ne consegue, in definitiva, che l’ordinanza impugnata resiste alle censureche le sono state rivolte, e che il ricorso deve essere respinto.Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.Così è deciso, 16/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
E di Cataniaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Udito il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsil’inammissibilità del ricorso.Uditi i difensori del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hannoinsistito per l’accoglimento del ricorso.Ritenuto in fatto1. Con ordinanza del 9 aprile 2026 il Tribunale del riesame di Catania haconfermato l’ordinanza cautelare di applicazione della custodia in carcereemessa, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dal giudice per le indagini preliminaridel Tribunale di Catania il 11 marzo 2026, in relazione ai reati di omicidiovolontario, detenzione e porto di arma comune da sparo, distruzione di cadavere,aggravati ex art. 416-bis.1 cod. pen. commessi il 5 gennaio 2026.In particolare, il ricorrente è stato ritenuto gravemente indiziatodell'omicidio, avvenuto con un colpo di arma da sparo, e della distruzione delcadavere, bruciato all'interno di un'autovettura, di [OSCURATO:PERSONA], unapersona con cui aveva, secondo quanto emerso nelle indagini, dei rapporti dicredito connessi ad un giro di scommesse illecite e traffico di stupefacenti.2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'indagato, per iltramite del difensore.2.1. Ricorso principaleCon unico motivo deduce cumulativamente violazione di legge e vizio dimotivazione, evidenziando che non si rinviene negli atti un solo dato probatorioche attesti la responsabilità del ricorrente; il Tribunale ha valorizzato ledichiarazioni del padre della vittima, che, però, non ha partecipato all’omicidio,l'aggancio di celle telefoniche compatibili con il villaggio Ippocampo di [OSCURATO:PERSONA], che,però, è irrilevante perché il ricorrente abitava in quel villaggio, le dichiarazioni diun testimone che ha riferito che al momento dell'omicidio vi fosse un viavai diquad(particolare tipo di motoveicolo fuoristrada a quattro ruote) ma non è dettoche ciò riguardi l'omicidio, e in ogni caso si tratta di una circostanza che non èindividualizzante nei confronti del ricorrente; il Tribunale ha valorizzato anche leopinioni di parenti della vittima che ritengono che l'autore del reato sia ilricorrente, ma non c'è nulla di certo in quello che dicono, poichè essi si limitano aformulare congetture che sono prive di conferma; nulla si sa su cosa contenessela busta che è stata vista nelle mani della vittima prima dell'omicidio ed è solouna congettura che potesse contenere somme di denaro; l'aggancio delle celledopo l'omicidio è inconferente perché riguarda un'area che il ricorrente deve perforza frequentare perché vi abita; il Tribunale non chiarisce neanche dovesarebbe stata soppressa la vittima; non vi è, in definitiva, nessun dato certo checolleghi il ricorrente all'episodio, non vi è traccia dell'esistenza di rapporti didare/avere tra loro, non c'è nessuna chiamata in reità e correità. Parimentiillegittima è la contestazione dell'aggravante del metodo mafioso, perché non visono dati da cui inferire ciò che il riesame asserisce essere la caratura delgenitore del ricorrente. Da ultimo, non vi sono elementi da cui dedurre il pericolodi fuga, nè di inquinamento probatorio, nè di reiterazione del reato, perché laesecuzione del delitto avrebbe soddisfatto l'intento causale.2.2. Motivi aggiuntiCon unico motivo si deduce che la motivazione del Tribunale territorialevalorizza dati estremamente suggestivi, e dunque si risolve in un decisummeramente apparente, poichè in essa non vi è un solo riferimento che concertezza raggiunga indubitabilmente il ricorrente. Tutti i riferimenti al di luipadre, a moventi indimostrati e relativi alla presunta causale, si appalesanoirrilevanti. Sono in corso di esecuzione degli accertamenti tecnici irripetibili(smartphone, abiti, autovetture, abbigliamento, monili), ma non sono conclusi.Anche i dati di contorno (movente afferente allo stupefacente o all’attività di unabisca) non risultano confermati. Non vi sono tracce ematiche, papillari,pulviscolari, genetiche, informatiche, telematiche, che consentano di risalire alricorrente.3. La difesa dell’indagato ha chiesto la discussione orale.Le parti hanno concluso come da intestazione.Considerato in dirittoIl ricorso è infondato.1. Sono infondati, anzitutto, gli argomenti contenuti sia nell’unico motivo delricorso principale che nei motivi aggiunti relativi alla sussistenza dei gravi indizidi colpevolezza, che si esaminano argomenti congiuntamente in conformità aicriteri legali di valutazione della prova, secondo cui non è ravvisabile il vizio dimotivazione sulla base di una critica frammentaria dei singoli punti del percorsologico del giudizio di responsabilità, in quanto ciascun indizio deve essere inseritoin una prospettiva globale e unitaria, tendente a porne in luce i collegamenti e laconfluenza in un medesimo contesto dimostrativo (Sez. U, n. 33748 del12/07/2005, Mannino, Rv. 231678).Gli argomenti sono infondati, perché il percorso logico dell’ordinanzaimpugnata in punto di gravi indizi di colpevolezza del ricorrente per i reaticontestati non è affetto da fratture logiche.L’ordinanza ha motivato, anzitutto, sul fatto che vi è prova certa deglispostamenti della vittima la sera dell’omicidio, spostamenti che sono avvenuti inauto, e sull’auto era installato un GPS. Si tratta di una fonte di prova su cui sisofferma in modo molto dettagliato anche l’ordinanza genetica e che consente dilocalizzare con certezza l’omicidio come avvenuto nel villaggio Ippocampo diMare, dove l’auto della vittima è stata in sosta tra le ore 19.26 e le ore 20.12.L’ultima persona che ha visto la vittima in vita è la moglie alle ore 19.20,quando il marito è uscito di casa. L’ultima immagine della vittima ancora in vitaè, invece, ripresa da una telecamera di sicurezza alle ore 19.25 mentre questi èancora a bordo dell’autovettura e si trova già nei pressi del villaggio [OSCURATO:PERSONA].In prossimità del luogo in cui era stata in sosta l’autovettura tra le ore 19.26e le ore 20.12 sono state trovate tracce ematiche riconducibili alla vittima, unaciocca di capelli neri, un odore di benzina e tracce di abbruciamento dellavegetazione, tutti elementi che in modo non illogico sono stati ritenutiriconducibili al delitto.Questa prima parte del percorso logico dell’ordinanza, attaccata in modosoltanto molto generico da parte del ricorso, che si limita a contestare che non sisappia esattamente dove è stata uccisa la vittima, rende non illogica anche laricostruzione successiva dell’ordinanza sulla riconducibilità ai delitti deimovimenti successivi dell’autovettura e dei soggetti indagati.Infatti, dall’ordinanza genetica, specificamente richiamata da quellaimpugnata, emerge che alle 20.13 l’autovettura della vittima si sposta dal puntoin cui era stata parcheggiata, ed in cui sono state trovate le tracce di sanguedella vittima, si ferma per undici secondi alle 20.15 all’incrocio con via delCipresso a pochi metri dall’abitazione di Catanzaro, come nota l’ordinanzagenetica a pag. 7, e poi percorre un itinerario che la porta ad andare versoLentini fino a quando viene data alle fiamme alle 20.32 in Contrada SanDemetrio ed il GPS installato sull’autovettura cessa di trasmettere.Il percorso logico dei giudici del merito prosegue rilevando che, la sera deldelitto, il telefono del coindagato [OSCURATO:PERSONA] (distrutto soltanto due giorni dopol’omicidio), abbia agganciato le celle del villaggio Ippocampo di [OSCURATO:PERSONA] fino alle ore20.10 e si sia spostato a partire dalle 20.11 seguendo un percorso speculare aquello dell’autovettura della vittima.È vero, come deduce il ricorso, che tutta questa ricostruzione non conduceancora alla responsabilità di Catanzaro, la cui presenza presso il villaggioIppocampo di mare è comunque neutra, in quanto lo stesso vi abitava.La responsabilità di Catanzaro emerge, però, nel percorso logicodell’ordinanza impugnata in modo non illogico attraverso le conversazioniintercettate, dopo il fatto, tra [OSCURATO:PERSONA] e la madre nel corso dei colloqui in carcere;dalle parole e dai comportamenti comunicativi intercettati (sul fatto chel'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quandosia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione delgiudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime diesperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità, v., per tutte, Sez. U, n.22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 – 01) è emerso, infatti, che il ruolodi [OSCURATO:PERSONA] sia stato proprio quello di guidare l’auto, mentre a sparare sia stato“iddu”.Che “iddu” fosse proprio Catanzaro l’ordinanza impugnata lo ricava da duefonti diverse, da un lato le successive conversazioni intercettate tra la mamma diSortino ed i suoi familiari, in cui è palese l’attribuzione a Catanzaro dellaresponsabilità di aver coinvolto il congiunto nel delitto, dall’altro le conversazioniintercettate tra i parenti della vittima, che sono arrivati alla stessa conclusione.Determinante è stata ritenuta quella parte delle conversazioni che hannoriguardato i familiari di [OSCURATO:PERSONA] che erano stati intercettati, sia in carcere inoccasione dei colloqui con [OSCURATO:PERSONA], sia allorché, ritenendo di aver adottato leopportune cautele, venivano monitorati il 26 marzo 2026 all’interno dell’auto edescrivevano quanto appreso direttamente da una terza persona, alla quale ladinamica era stata pedissequamente riportata da [OSCURATO:PERSONA] (proprio su espressasollecitazione dei famigliari che gli avevano imposto il silenzio assoluto ─ ancheper il rischio di venire ucciso ─, intimandogli però di dire la verità soltanto aquesta terza persona che sarebbe stata in grado di valutare il da farsi), là doveCatanzaro veniva indicato come l’autore dell’omicidio e [OSCURATO:PERSONA] come colui che -anche per sua stessa ammissione - si era occupato, dopo la uccisione di PriviteraSalvatore e il preliminare tentativo di bruciare sul posto il cadavere, del trasportodel medesimo non lontano dai luoghi ove [OSCURATO:PERSONA] abita.Rilevante risulta pure la parte del colloquio captato durante il quale ifamiliari, per come appreso da [OSCURATO:PERSONA], riferivano che Catanzaro aveva richiestoproprio al primo ([OSCURATO:PERSONA]) di accollarsi il delitto dietro la promessa diricevere adeguato aiuto.Il ricorso, che omette di esaminare le sopra riportate emergenze indiziarieche sono state logicamente valutate dal tribunale del riesame, deduce chel’ordinanza sarebbe illegittima, perché si tratta di congetture, atteso che nessunodei familiari di [OSCURATO:PERSONA] e nessuno dei familiari della vittima ha partecipatoall’omicidio e sa qualcosa di certo in merito, ma l’argomento è infondato.Pur se è vero che nessuno dei familiari di [OSCURATO:PERSONA] riferisce nelleconversazioni intercettate circostanze che sa per averle conosciutepersonalmente, però è anche vero che gli stessi hanno la propria causa scientiaein [OSCURATO:PERSONA], che è fonte diretta di prova, in quanto, per sua stessa ammissione,avvenuta nel corso delle conversazioni intercettate (che costituisce confessionestragiudiziale, che può essere assunta a fonte del libero convincimento delgiudice quando, valutata in sé e raffrontata con gli altri elementi di giudizio, siapossibile verificarne la genuinità e la spontaneità in relazione al fatto contestato,v. Sez. 1, n. 6467 del 11/05/2017, dep. 2018, Secolo, Rv. 272100 – 01), hapartecipato all’omicidio.Inoltre, pur se è vero che nessuno dei familiari della vittima ha conoscenzadiretta di quanto accaduto nel corso e dopo l’omicidio, però alcuni di essi sonofonte diretta di quanto avvenuto prima dell’omicidio; in particolare, quando, nelcorso di una conversazione intercettata, il padre della vittima riferisce al generoche la sera del delitto il figlio aveva appuntamento con Catanzaro per un debitodi gioco contratto in una sala da gioco gestita dalla criminalità, egli riferisce coseche sa per conoscenza diretta.Anche la circostanza che, non vedendo tornare il figlio a casa, il padre dellavittima sia andato a cercarlo proprio da Catanzaro è un particolare, contenutonella conversazione intercettata, che egli riferisce per conoscenza diretta e chenon illogicamente è stato inserito nel percorso logico dell’ordinanza impugnataquale coelemento del giudizio di esistenza dei gravi indizi di colpevolezza a suocarico.Non ha, pertanto, capacità disarticolante la deduzione secondo cuinell’ordinanza è stato usato come elemento del giudizio di responsabilitàl'aggancio delle celle del villaggio Ippocampo di [OSCURATO:PERSONA] da parte del telefono delricorrente, perché riguarda un'area in il ricorrente abita, sia perché il giudizio suigravi indizi è basato, come detto, su ulteriori elementi di responsabilità che ilricorso tralascia di aggredire, sia perché il telefono del ricorrente non haagganciato nella serata in esame soltanto le celle del villaggio Ippocampo diMare ma anche quelle prossime alla località [OSCURATO:PERSONA], in cui fu rinvenuta,bruciata, l’auto della vittima con il cadavere.Logica, del resto, risulta l’unitaria valutazione delle emergenze indiziariedopo la analitica rievocazione degli stessi singolarmente effettuata (pagg. da 14a 17, punto 12) anche nella parte in cui si assegna il ruolo preponderante aCatanzaro, presente all’omicidio (l’appuntamento con [OSCURATO:PERSONA] è confermato dalpadre della vittima); analogamente è a dirsi quanto alla valorizzata presenza dilesioni sul volto di Catanzaro, circostanza confermata dalla confidenza fatta algenero da [OSCURATO:PERSONA] che lo aveva video-chiamato proprio la sera del 5gennaio 2026, cioè immediatamente dopo l’omicidio quando i parenti stavanocercando lo scomparso (si tratta di un dato non illogicamente valorizzato comeutile in considerazione della certa colluttazione intervenuta al momentodell’agguato per come è emerso dall’esame dello stato dei luoghi); l’ordinanzaanalizza, poi, la coincidenza di quanto desunto dalle captazioni con glispostamenti di Catanzaro nella giornata in cui è stato posto in essere l’omicidio,il tutto, come si è detto, confermato dalle intercettazioni ambientali provenientinon da chi aveva appreso le circostanze de relato, ma direttamente da [OSCURATO:PERSONA],presente ai fatti e a conoscenza di quanto avvenuto la sera del 5 gennaio 2026per avervi preso parte proprio su incarico di Catanzaro.Né ha capacità disarticolante la deduzione secondo cui gli accertamentitecnici irripetibili non sono ancora conclusi, e non vi sono, allo stato, tracceematiche, papillari, pulviscolari, genetiche, informatiche, telematiche, checonsentano di risalire al ricorrente, perché, come detto, il giudizio sui gravi indiziè stato costruito nell’ordinanza impugnata su altri elementi di prova.Si ricorda che la pronuncia cautelare non è fondata su prove, ma su indizi,ed è tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificataprobabilità di colpevolezza, per cui il giudizio di legittimità deve limitarsi averificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioniche lo hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a caricodell'indagato, senza possibilità di rilettura degli elementi probatori (per tutte,Sez. Un. 22/03/2000, n. 11, Audino, Rv. 215828).Ne consegue che nel caso in esame il giudice di merito ha datoadeguatamente conto delle ragioni che lo hanno indotto ad affermare la gravitàdel quadro indiziario a carico dell'indagato, con una motivazione che è scevra daelementi di manifesta illogicità, e sul punto il ricorso deve essere giudicatoinfondato.2. Il ricorso deduce anche che il riconoscimento dell’aggravante del metodomafioso sarebbe illegittimo, perché il fatto non è interamente provato nella suaoggettività e non vi sono dati da cui inferire che il ricorrente si sia avvalso dellacaratura mafiosa del genitore.L’argomento è inammissibile per mancanza di specificità (Sez. 2, n. 17281del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez. U,n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), perché non siconfronta con il percorso logico della decisione che ha ricavato l’aggravante dallemodalità esecutive del delitto e della distruzione del cadavere che rimandano adun agire tradizionale della criminalità organizzata, considerazioni su cui il ricorsonon prende posizione.3. Il ricorso deduce, da ultimo, che non vi sarebbero elementi da cui inferireil pericolo di fuga, il pericolo di inquinamento probatorio e quello di reiterazionedel reato, e sostiene che la esecuzione del delitto avrebbe comunque soddisfattola causale.Gli argomenti sono inammissibili.Il pericolo di fuga non è tra le motivazioni addotte dall’ordinanza a sostegnodella cautela, per cui il ricorso sul punto è inconferente.Con riferimento al pericolo di inquinamento probatorio, il ricorso èinammissibile per mancanza di specificità, perché non si confronta con il percorsologico della decisione che lo ha ricavato dalla disattivazione delle telecamere disicurezza del villaggio Ippocampo di [OSCURATO:PERSONA] la sera del fatto, dall’omertà che hacontraddistinto le dichiarazioni raccolte nel corso dell’indagine, dalle indicazioni aicorrei di gettare schede telefoniche e cellulari usati la sera del delitto.Anche sul pericolo di reiterazione del reato il ricorso è inammissibile permancanza di specificità, perché non si confronta con il percorso logico delladecisione che ha motivato l’esistenza dell’esigenza di cautela con l'estremagravità del fatto di un omicidio maturato nell'ambiente del gioco d'azzardogestito dalla criminalità organizzata, con la professionalità mostratanell'organizzare lo spostamento del cadavere e la sua distruzione, con ladisponibilità di uomini ed armi con cui eseguire i reati, e poi sotto il profilosoggettivo con la caratura criminale del ricorrente desunta dai numerosiprecedenti penali (anche per rapine, reati in materia di armi e reati associativi)da cui lo stesso è gravato, percorso logico con cui il ricorso non si confronta inalcun modo.4. Ne consegue, in definitiva, che l’ordinanza impugnata resiste alle censureche le sono state rivolte, e che il ricorso deve essere respinto.Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.Così è deciso, 16/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 28587/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris